IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle  note  CUF»)  e  successive   modificazioni,   pubblicata   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  e  in  particolare
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Vista la determina n. 2701/2011 dell'8  novembre  2011,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  272  del  22
novembre 2011, relativa al regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di
vendita del medicinale «Gilenya» (fingolimod) ai sensi dell'art.  12,
comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali  per  uso  umano
approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la determina n. 411/2015 del 13 aprile 2015, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  96  del  27  aprile
2015, relativa al regime di rimborsabilita' e prezzo,  a  seguito  di
nuove  indicazioni  terapeutiche,  del  medicinale  per   uso   umano
«Gilenya» (fingolimod); 
  Vista la determina n. 890/2020 del  4  settembre  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  229  del  15
settembre 2020, relativa al regime di  rimborsabilita'  e  prezzo,  a
seguito di nuove indicazioni terapeutiche,  del  medicinale  per  uso
umano «Gilenya» (fingolimod); 
  Vista la domanda presentata in data 19 aprile  2019  con  la  quale
l'azienda Novartis Europharm Limited  ha  chiesto  la  rinegoziazione
delle condizioni negoziali del medicinale «Gilenya» (fingolimod); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica  dell'AIFA  nella  sua  seduta  del  16-18  e  23
settembre 2020; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua seduta del 23-25 febbraio 2021; 
  Vista la deliberazione n. 20 del 18 marzo  2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale GILENYA (fingolimod) nelle confezioni sotto  indicate
e' classificato come segue. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «"Gilenya" e' indicato in monoterapia, come  farmaco  modificante
la  malattia,  nella  sclerosi  multipla  recidivante-remittente   ad
elevata attivita'  nei  seguenti  gruppi  di  pazienti  adulti  e  di
pazienti pediatrici di dieci anni di eta' e oltre: 
      pazienti con malattia ad elevata attivita' nonostante un  ciclo
terapeutico completo ed  adeguato  con  almeno  una  terapia  disease
modifying; 
    oppure 
      pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa ad
evoluzione rapida, definita da due o piu' recidive  disabilitanti  in
un anno, e con 1 o piu' lesioni captanti gadolinio alla RM  cerebrale
o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad
una precedente RM effettuata di recente.». 
  Confezioni: 
    «0,5 mg - capsule rigide - uso orale  -  blister  (PVC/PVDC/ALU)»
scatola da 28 capsule - A.I.C. n. 040949051/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.800,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.970,72; 
    «0,5 mg - capsule rigide - uso orale  -  blister  (PVC/PVDC/ALU)»
contenitore a portafoglio da 28 capsule - A.I.C. n.  040949036/E  (in
base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.800,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.970,72; 
    «0,25 mg - capsula rigida - uso orale -  blister  (PVC/PVDC/ALU)»
scatola da 28 capsule - A.I.C. n. 040949087/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.800,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.970,72. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Alla specialita' medicinale si applica la scheda  cartacea  per  la
prescrizione dei farmaci disease modifying per la  sclerosi  multipla
per  linee  di  trattamento  successive  alla  prima,  in   relazione
all'indicazione nei pazienti adulti. 
  Conferma di inserimento tra i  farmaci  sottoposti  a  registro  di
monitoraggio   AIFA,   in   relazione   all'indicazione   terapeutica
pediatrica (pazienti pediatrici di dieci anni di eta' e oltre). 
  Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri  utilizzatori
specificatamente individuati dalle  regioni,  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i
pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,         piattaforma         web -         all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte  integrante
della presente determina.  Nelle  more  della  piena  attuazione  del
registro di monitoraggio web-based, onde garantire la  disponibilita'
del  trattamento  ai  pazienti  le   prescrizioni   dovranno   essere
effettuate in accordo ai criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza
prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul  portale
istituzionale                                           dell'Agenzia:
https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio 
  Resta   ferma   l'innovativita'   in   relazione    all'indicazione
terapeutica pediatrica (pazienti pediatrici di dieci anni di  eta'  e
oltre) e confermata la rinuncia espressa della societa' al  beneficio
economico della sospensione delle riduzioni  di  legge  di  cui  alle
determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006. 
  L'accordo deve intendersi novativo delle  condizioni  recepite  con
determine AIFA n. 411 del 13 aprile 2015, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 2015,  e  con
determine AIFA n. 890 del 4 settembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 15 settembre 2020 che,
pertanto, si estinguono. 
  Validita' del contratto: dodici mesi. 
  Le parti concordano di non rinnovare automaticamente l'accordo,  in
deroga a quanto previsto dalla normativa vigente.