IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 1° dicembre 1971, n.  1101,  recante  norme  per  la
ristrutturazione, riorganizzazione  e  conversione  dell'industria  e
dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464
che  estende  anche  alle  imprese  non  tessili  le  provvidenze  di
carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101; 
  Vista la legge 6 giugno  1975,  n.  172,  recante  provvidenze  per
l'editoria; 
  Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante  credito  agevolato
al commercio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  novembre  1976,
n. 902, recante  la  disciplina  del  credito  agevolato  al  settore
industriale; 
  Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457,  modificata  ed  integrata
dalla legge 31 maggio 1964, n, 357, concernente provvidenze a  favore
delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9  ottobre  1963
(settore industriale); 
  Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la
ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali; 
  Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
  La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche  per  gli
oneri connessi alle operazioni di credito  agevolato  previste  dalle
leggi citate in premessa e' fissata  per  l'anno  2021  nella  misura
dello 0,93 per cento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 aprile 2021 
 
                                                  Il Ministro: Franco