Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012427/XVJ(53) del 2 aprile
2021, su istanza del sig. Lorenzo Galletti, titolare delle licenze ex
articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. in nome  e  per  conto  della  «Mugnaioni
S.r.l.» con stabilimento sito in Ponsacco (PI), via  del  Poggino  n.
12, gli esplosivi denominati:  «PIM-CPIL»,  «PIM-CPILIR»,  «PIM-CPR»,
«PIM-CPG», «PIM-CPV» e «PIM-CPB», ai  sensi  del  combinato  disposto
dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto  legislativo  19  maggio
2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui
all'art. 82 del regio decreto 6  maggio  1940,  n.  635  ed  iscritti
nell'allegato «A» al medesimo regio decreto. 
    Gli esplosivi denominati: «PIM-BR», «PIM-BG», «PIM-BV», «PIM-BB»,
«PIM-BILIR», «PIM-BIL» e «PIM-DEC 2», ai sensi del combinato disposto
dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto  legislativo  29  luglio
2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi  di  pubblica
sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui
all'art. 82 del regio decreto 6  maggio  1940,  n.  635  ed  iscritti
nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto. 
    Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze  armate
e di polizia. 
    Avverso  tale  provvedimento  e',  dunque,   esperibile   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,  nel  termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o comunicazione o dalla data in  cui  l'interessato  ne
abbia avuto piena cognizione.