IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n.  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154  recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/2004,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,   che
disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compensativi  dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara  compatibili  con  il  mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea,  alcune  categorie  di  aiuti  nei
settori agricolo e forestale e nelle zone  rurali  e  che  abroga  il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato, in particolare, l'art. 25 del  suddetto  regolamento  n.
702/2014, riguardante gli aiuti  destinati  a  indennizzare  i  danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto il regolamento (UE) n.  2020/2008  della  Commissione  dell'8
dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.  702/2014,  (UE)  n.
717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro  periodo  di
applicazione e altri adeguamenti pertinenti; 
  Esaminato in particolare l'art. 1, comma 3 del suddetto regolamento
n. 2020/2008, che modifica l'art. 52 secondo  comma  del  regolamento
n. 702/2014, nella parte in cui sposta il  termine  di  durata  delle
disposizioni in esso contenute al 31 dicembre 2022; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre   2019,   n.   179,   recante    «Regolamento    concernente
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
settembre, n. 104, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
novembre 2019, n. 132.» pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 4 marzo 2020, n.  55  e  come  modificato  da
ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 17 giugno 2020, al n. 152; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti  in  data
11 marzo 2015, reg.ne prev.  n.  623,  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui
al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla  luce  della  nuova
normativa in  materia  di  aiuti  di  stato  al  settore  agricolo  e
forestale, nonche' il relativo decreto  direttoriale  applicativo  24
luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.49425(2017/XA); 
  Esaminata la proposta della Regione  Lazio  di  declaratoria  degli
eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale  di
cui alla deliberazione della Giunta regionale  n.  117  del  4  marzo
2021: 
    piogge alluvionali dal 6 dicembre 2020 all'8 dicembre 2020  nella
Provincia di Frosinone. 
  Dato atto  alla  Regione  Lazio  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Declaratoria del carattere di eccezionalita' 
                      degli eventi atmosferici 
 
  1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per
i danni causati alle infrastrutture connesse  all'attivita'  agricola
nei  sottoelencati  territori  agricoli,  in  cui   possono   trovare
applicazione le specifiche misure di intervento previste del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n.  102,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni: 
    Frosinone: 
      piogge alluvionali dal 6 dicembre 2020 all'8 dicembre 2020; 
      provvidenze di cui all'art.  5,  comma  6  nel  territorio  del
Comune di Esperia. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 aprile 2021 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli