IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  Consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la determina  direttoriale  n.  257  del  13  marzo  2020  di
conferma della determina  direttoriale  di  delega  n.  1792  del  13
novembre 2018,  con  cui  la  dott.ssa  Sandra  Petraglia,  dirigente
dell'Area  pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore
generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 ,  lettera  a)  del
decreto-legge 269/2003,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge
326/2003 e dei  provvedimenti  per  l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4, che dispone l'erogazione a totale carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui  commercializzazione  e'
autorizzata in altri Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei
medicinali non ancora autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione
clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione  terapeutica
diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determina AIFA n. 126266 del 12 novembre 2020,  pubblicata
in Gazzetta Ufficiale  n.  286  del  17  novembre  2020,  riguardante
l'inserimento del medicinale ZOLGENSMA (Onasemnogene abeparvovec) nel
suddetto elenco per il trattamento entro i primi sei mesi di vita  di
pazienti con diagnosi genetica (mutazione biallelica nel gene SMN1  e
fino a 2 copie del gene SMN2) o diagnosi clinica di atrofia muscolare
spinale di tipo 1 (SMA 1); 
  Vista la determina AIFA n. DG/277 del 10 marzo 2021, pubblicata  in
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021,  relativa  al  regime  di
rimborsabilita' e prezzo  del  medicinale  «Zolgensma»  (Onasemnogene
abeparvovec), anche per il trattamento entro i primi sei mesi di vita
di pazienti con diagnosi genetica (mutazione biallelica nel gene SMN1
e fino a 2 copie  del  gene  SMN2)  o  diagnosi  clinica  di  atrofia
muscolare spinale di tipo 1 (SMA 1); 
  Considerato che l'indicazione terapeutica  per  cui  il  medicinale
«Zolgensma» (Onasemnogene abeparvovec) e' stato inserito  nell'elenco
dei medicinali erogabili  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
ai sensi della determina AIFA n. 126266  del  12  novembre  2020,  e'
inclusa tra le indicazioni terapeutiche  autorizzate  per  lo  stesso
medicinale con la suddetta determina AIFA  n.  DG/277  del  10  marzo
2021; 
  Ritenuto, pertanto, di  provvedere  all'esclusione  del  medicinale
«Zolgensma» (Onasemnogene  abeparvovec)  dall'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale «Zolgensma»  (Onasemnogene  abeparvovec)  e'  escluso
dall'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, di cui alla richiamata legge 23  dicembre  1996,
n. 648 per il trattamento entro i primi sei mesi di vita di  pazienti
con diagnosi genetica (mutazione biallelica nel gene SMN1 e fino a  2
copie del gene SMN2) o diagnosi clinica di atrofia muscolare  spinale
di tipo 1 (SMA 1).