IL DIRETTORE GENERALE
per i sistemi di trasporto ad impianti fissi
ed il trasporto pubblico locale
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'art.
1, comma 640, che al primo periodo prevede che «... per la
progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie
turistiche, con priorita' per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del
Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa
Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia
(Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle
biciclette (GRAB di Roma), ciclovia del Garda, ciclovia Trieste -
Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna
Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia
Adriatica, nonche' per la progettazione e la realizzazione di
ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della
circolazione ciclistica cittadina, e' autorizzata la spesa di 17
milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018», e, al terzo periodo, dispone che «I progetti
e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti...»;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n 225, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili» e, in particolare, l'art. 15, comma 2,
lettera a), che ha disposto una riduzione di spesa per l'anno
finanziario 2016 di 2.000.000,00 di euro sulle disponibilita'
complessive previste dal citato art. 1, comma 640, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1,
comma 144, che, per gli interventi di cui all'art. 1, comma 640,
primo periodo, della citata legge n. 208 del 2015, ha autorizzato
l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30
milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni per ciascuno degli
anni dal 2019 al 2024;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 140, della medesima legge n. 232
del 2016 che ha istituito un fondo per assicurare il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo del Paese e, nel cui riparto e'
stato previsto il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la
realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonche' per la
progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la
sicurezza della ciclabilita' cittadina per un importo di euro
5.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, allocati nel
Capitolo 7582/MIT, PG2 di pertinenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare, l'art.
1, comma 1072, che ha previsto il rifinanziamento del fondo di cui al
citato art. 1, comma 140, il cui riparto prevede il rifinanziamento
del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie
turistiche e ciclostazioni, nonche' per la progettazione e la
realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della
ciclabilita' cittadina, per un importo di euro 10.000.000,00 per
l'anno 2019, euro 10.000.000,00 per l'anno 2020, euro 25.000.000,00
per l'anno 2021, euro 15.000.000,00 per l'anno 2022, euro
15.000.000,00 per l'anno 2023, euro 30.000.000,00 per l'anno 2024,
euro 10.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 35.000.000,00 per l'anno
2026, allocati nel Capitolo 7582/MIT, PG3;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare, l'art.
1, comma 95, che ha istituito un fondo il cui riparto prevede il
rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di
ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonche' per la progettazione e
la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della
ciclabilita' cittadina, per un importo di euro 3.604.458,00 per
l'anno 2019, euro 3.000.000,00 per l'anno 2020, euro 800.000,00 per
l'anno 2021, euro 5.000.000,00 per l'anno 2022, euro 5.226.598,00 per
l'anno 2023, euro 5.291.640,00 per l'anno 2024, euro 5.365.975,00 per
l'anno 2025, euro 5.156.910,00 per l'anno 2026, euro 5.616.852,00 per
l'anno 2027, euro 5.760.873,00 per l'anno 2028, euro 6.318.377,00 per
l'anno 2029, euro 6.504.212,00 per l'anno 2030, euro 6.508.858,00 per
l'anno 2031, euro 6.508.858,00 per l'anno 2032, euro 6.109.313,00 per
l'anno 2033, allocati nel Capitolo 7582/MIT, PG4;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante:
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti», e, in particolare, l'art. 1 che
prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed
alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le
informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative
alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi
interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di attuazione di
tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in
bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti
in relazione allo stato di avanzamento delle opere;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione
dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di
attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti;
Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, cosi'
come modificato dall'art. 41, comma 1, della legge n. 120 del 2020 in
materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
27 dicembre 2017, n. 468, pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui sono state
ripartite, tra Regioni e Province autonome, le risorse destinate alla
progettazione ed alla realizzazione di interventi per la sicurezza
della circolazione ciclistica cittadina, per l'importo complessivo di
euro 14.787.683,69, di cui euro 10.219.320,40 a valere sulle risorse
previste per l'anno 2016 dall'art. 1, comma 640, della citata legge
n. 208 del 2015;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete
nazionale di percorribilita' ciclistica»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e il
Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il turismo
29 novembre 2018, n. 517, con il quale sono state destinate le
risorse stanziate dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, al finanziamento della progettazione e della
realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonche'
di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della
circolazione ciclistica cittadina, al netto di quanto ripartito con
il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27
dicembre 2017, n. 468, ed articolate come segue:
a) annualita' 2016: euro 4.780.679,60;
b) annualita' 2017: euro 50.000.000,00;
c) annualita' 2018: euro 67.000.000,00;
d) annualita' 2019: euro 40.000.000,00;
e) per ciascuna delle annualita' dal 2020 al 2024: euro
40.000.000,00;
Considerata la valenza strategica della promozione e dello sviluppo
della mobilita' ciclistica, quale modalita' di spostamento
ecosostenibile;
Considerata la necessita' di promuovere ulteriormente, in area
urbana e metropolitana, la mobilita' ciclistica come strumento di
mobilita' congruente con le misure di contenimento e di prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed idoneo a limitare il
sovraffollamento dei mezzi pubblici e l'impiego dei mezzi motorizzati
privati;
Tenuto conto, pertanto, della necessita' di assicurare alla
mobilita' ciclistica adeguati livelli di sicurezza mediante
l'ampliamento della rete ciclabile e delle corsie ciclistiche
presenti in aree urbane e metropolitane, fornendo, cosi', una
risposta alle esigenze di mobilita' che possa garantire, nel
contempo, sia una limitazione all'utilizzo diffuso dei mezzi privati
motorizzati sia, in un'ottica di mitigazione dei rischi che
discendono da un sovraffollamento dei mezzi pubblici,;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo 20 luglio 2020, n. 283 che ha modificato il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e il Ministro delle
politiche agricole alimentari forestali ed il turismo 29 novembre
2018, n. 517, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 22 gennaio 2019, n. 18, rimodulando le risorse in relazione
allo stato effettivo di avanzamento degli interventi previsti,
assicurando comunque la disponibilita' complessiva delle risorse gia'
programmate con il medesimo decreto n. 517 del 2018, e garantendo nel
contempo, per le ciclovie turistiche, un adeguato profilo di risorse
disponibili per l'anno finanziario 2020, anche in considerazione
dello sviluppo delle attivita' di progettazione attualmente in corso;
Considerato che sul Capitolo 7582/MIT, PG1, PG2, PG3 e PG4
risultano disponibili per gli esercizi 2020-2021 complessivamente
144.538.004,57 euro, oltre le risorse, pari a 2.706.453,43 euro, gia'
assegnate alla Ciclovia GRAB di Roma con l'art. 3, comma 3, del
citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e il
Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il turismo
29 novembre 2018, n. 517;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
12 agosto 2020, n. 344, recante «Risorse destinate a ciclovie urbane»
e riguardante la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di
interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica
cittadina;
Considerato l'art. 3, comma 1, del predetto decreto che prevede
l'utilizzo di un finanziamento pari ad euro 4.244.458,00, di cui euro
1.590.984,77 per l'anno 2020 ed euro 2.653.473,23 per l'anno 2021,
destinato alla progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di
interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica
cittadina, diretti a collegare le stazioni ferroviarie con i poli
universitari;
Considerato, altresi', l'art. 3, comma 2, del decreto n. 344 del 12
agosto 2020 che prevede che con decreto del direttore generale per i
sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico
locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato
su proposta del Ministero dell'universita' e della ricerca, si
procede, nei limiti di cui al comma 1, all'assegnazione di risorse in
favore dei comuni, nei cui territori sono ubicate le sedi di
universita' statali o di universita' non statali legalmente
riconosciute;
Vista la nota del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 7482
del 15 dicembre 2020 e le proposte del Ministero dell'universita' e
della ricerca - segretariato generale n. 49027 del 16 dicembre 2020 e
n. 1523 del 19 febbraio 2021 degli interventi riguardanti i
collegamenti tra i poli universitari e le stazioni ferroviarie nei
seguenti comuni: Roma, Padova, Napoli, Pisa, Bari, Palermo e Milano;
in particolare: Universita' degli studi di Roma-La Sapienza - Roma
Termini; Universita' degli studi di Padova - Padova Centrale;
Universita' degli studi di Napoli-Federico II - Napoli Piazza
Garibaldi; Universita' degli studi di Napoli-Federico II - Napoli
Piazza Cavour; Universita' degli studi di Pisa - Pisa Centrale;
Universita' degli studi di Bari-Aldo Moro - Bari Centrale;
Universita' degli studi di Palermo - Palermo Centrale; Universita'
degli studi Milano-Bicocca - Milano Greco Pirelli;
Ritenuta condivisibile la proposta del MUR;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una ripartizione delle
risorse disponibili in relazione al costo medio stimato per la
progettazione e realizzazione di un chilometro lineare di pista
ciclabile, comprensivo di ciclostazioni e di interventi concernenti
la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, pari a circa
euro 350.000,00 cosi' come riportato nell'allegato 2 al presente
decreto;
Tenuto conto degli esiti della riunione del 9 marzo 2021 del tavolo
tecnico di monitoraggio dei PUMS, che costituisce il tavolo di
monitoraggio di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 344 del 12 agosto 2020;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto dispone l'assegnazione delle risorse
previste dall'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti n. 344 del 12 agosto 2020, a valere sull'autorizzazione
di spesa recata dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e pari ad euro 4.244.458,00, di cui euro 1.590.984,77 per
l'anno 2020 ed euro 2.653.473,23 per l'anno 2021;
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla progettazione e
alla realizzazione da parte dei comuni indicati nelle premesse di
ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della
circolazione ciclistica cittadina, diretti a collegare le stazioni
ferroviarie con i poli universitari, tenendo conto di eventuali altri
poli di attrazione, in coerenza con i relativi aspetti urbani degli
strumenti di programmazione regionale, del Piano urbano della
mobilita' sostenibile e dei Biciplan laddove adottati.
3. Le tipologie di interventi ammessi a finanziamento sono quelle
riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del
presente decreto. Gli interventi sono realizzati in conformita' alle
vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza stradale.