IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 2019, n. 37,  che
prevede l'adozione di un regolamento  ministeriale  da  adottarsi  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
al fine di dare attuazione al comma 1 dello stesso articolo; 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, recante norme in materia  di
monopolio dei sali e dei tabacchi; 
  Vista  la  legge  22  dicembre  1957,   n.   1293,   e   successive
modificazioni, recante norme in materia di organizzazione dei servizi
di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  ottobre  1958,
n. 1074, recante l'approvazione del regolamento di  esecuzione  della
legge n. 1293 del 1957; 
  Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, che detta i principi concernenti le modalita' per la istituzione
di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonche' per
il rilascio e il rinnovo del patentino; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21
febbraio 2013,  n.  38,  recante  disciplina  della  distribuzione  e
vendita dei prodotti da fumo, adottato  ai  sensi  dell'articolo  24,
comma 42, del citato decreto-legge n. 98 del 2011; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, della legge  3  maggio  2019,  n.  37,
recante  disposizioni  per  l'adeguamento  degli  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018
- sui criteri di rilascio delle concessioni relative  alle  rivendite
di tabacchi, con il quale sono apportate modifiche  all'articolo  24,
comma 42, del citato decreto-legge n. 98 del 2011; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione alle  disposizioni  di
cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 37 del  2019,  attraverso
una sistematica revisione  di  quanto  previsto  dal  citato  decreto
ministeriale n. 38 del 2013; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  reso  dalla   Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 luglio 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
inviata con nota prot. n. 1690 del 4 febbraio 2021; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
  21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della  distribuzione  e
  vendita dei prodotti da fumo 
 
  1. Al decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  21
febbraio 2013, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al  comma  3,  le  parole  «in  ogni  caso  nei  comuni  con
popolazione fino a 10.000 abitanti» sono soppresse;  dopo  le  parole
«di una nuova rivendita qualora»  sono  inserite  le  seguenti:  «nei
comuni interessati»; dopo le parole  «salvo  che»  sono  inserite  le
seguenti: «nei comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti  che
ne  siano  sprovvisti,  qualora  sussista  un  effettivo  e  concreto
interesse del  servizio  e»;  dopo  le  parole  «in  esercizio»  sono
inserite le seguenti: «in altro comune»; 
      2) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Per l'individuazione della popolazione comunale si  fa  riferimento,
nelle more  della  completa  accessibilita'  dell'Anagrafe  nazionale
della popolazione residente, ad  apposita  certificazione  rilasciata
dal Comune  ovvero,  in  mancanza,  ai  dati  dell'ultimo  censimento
pubblicato dall'Istat.»; 
      3) dopo il  comma  4  sono  inseriti  i  seguenti:  «4-bis.  Il
provvedimento di istituzione di una rivendita in via  di  esperimento
ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1957,  n.
1293, puo' essere revocato nell'interesse del servizio  nel  caso  in
cui venga meno uno dei parametri di cui ai commi 2 e 3. Le  rivendite
in esperimento non possono formare oggetto di cambio di  titolarita',
salvo  il  caso  di  assegnazione  al  coadiutore   nell'ipotesi   di
premorienza del titolare. 4-ter. Ai fini dell'assegnazione, ai  sensi
degli articoli 19 e seguenti della legge 22 dicembre 1957,  n.  1293,
della gestione delle rivendite istituite, il richiedente presenta una
dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio  redatta  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
relativa  alla  sussistenza  di  eventuali   violazioni   fiscali   e
situazioni  di  morosita'  verso  l'Erario  o  verso  l'Agente  della
riscossione di importo superiore a quello previsto dall'articolo  80,
comma  4,  del  decreto  legislativo   18   aprile   2016,   n.   50,
definitivamente  accertate  o  risultanti  da   sentenze   non   piu'
impugnabili.»; 
      4) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, dopo  le  parole  «abitativi,  commerciali,»  e'
soppressa  la  seguente:  «ovvero»;  dopo  le  parole   «aggregazione
urbana,» sono inserite  le  seguenti:  «della  popolazione  residente
ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari
rilevanza e frequentazione»; le parole «palesi  carenze  dell'offerta
in funzione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «palese la
sussistenza dell'interesse del servizio»; 
      2) al comma 2,  lettera  a),  le  parole  «ad  un  effettivo  e
concreto rapporto  tra  domanda  e  offerta»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'interesse del servizio»; 
    c) all'articolo 4: 
      1) la lettera c) del comma 1 e' abrogata; 
      2) al comma 2, nella lettera g) alinea, dopo le parole «di  cui
all'articolo 2» sono inserite le seguenti: «comma 3, e  a  condizione
che  la  rivendita  piu'  vicina  sia  localizzata  ad  una  distanza
superiore a metri 350, nei  comuni  con  popolazione  fino  a  30.000
abitanti, a metri 300, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000
abitanti e a metri  250,  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a
100.000 abitanti,»; 
      3) al comma 2, lettera g), punto 6, le parole  «equilibrare  il
rapporto fra domanda e offerta,» sono sostituite con dalla  seguente:
«servizio,»; 
      4) dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Il
parametro di cui all'articolo 2, comma 3, non trova  applicazione  in
riferimento alla lettera g) del comma 2, qualora  la  rivendita  piu'
vicina ai  luoghi  ivi  indicati  sia  localizzata  ad  una  distanza
superiore a metri 1.500, nei comuni con  popolazione  fino  a  30.000
abitanti, a metri 2.000, nei  comuni  con  popolazione  da  30.001  a
100.000 abitanti  e,  a  metri  2.500,  nei  comuni  con  popolazione
superiore a 100.000 abitanti.»; 
    d) all'articolo 5, comma 3, lettera b), la parola  «pendenze»  e'
sostituita  dalla  seguente:  «violazioni»;  le  parole  «e/o»   sono
sostituite  dalle  seguenti:   «e   situazioni»;   dopo   le   parole
«dell'Agente  della  riscossione»  sono  inserite  le  seguenti:  «di
importo superiore a quello previsto dall'articolo 80,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole  «sentenze  non»
e' inserita la seguente: «piu'»; 
    e) all'articolo 6: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. All'interno degli
impianti di distribuzione  di  carburanti  possono  essere  istituiti
esclusivamente rivendite speciali o patentini.»; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis.  I  criteri
previsti   dall'articolo    2,    considerata    la    particolarita'
dell'ubicazione   e   dell'utenza   di   riferimento,   non   trovano
applicazione per gli impianti  localizzati  nelle  aree  di  servizio
autostradali, salvo che nelle aree medesime sia  gia'  istituita  una
rivendita speciale o un patentino.»; 
      3) al comma 6, lettera b), la parola «pendenze»  e'  sostituita
dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «e  situazioni»;  dopo  le   parole   «dell'Agente   della
riscossione» sono inserite  le  seguenti:  «di  importo  superiore  a
quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n.
50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» e' inserita la seguente:
«piu'»; 
    f) all'articolo 7: 
      1) al comma 2, lettera f), dopo le parole «flusso di  pubblico»
e' inserita la seguente: «e» e le parole  «la  concreta  esigenza  di
approvvigionamento di prodotti da fumo» sono soppresse; 
      2) al comma 3, lettera c), le parole «, comunque non  inferiore
a 100 metri» sono soppresse; 
      3) al comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:  «e)
la  frequentazione  dell'esercizio  sulla  base  del   numero   medio
giornaliero di scontrini fiscali o di  biglietti  di  accesso  emessi
ovvero  in  ogni  caso  sulla  base  delle  cessioni  e   prestazioni
effettuate negli ultimi due periodi di imposta;»; 
      4) al comma 3, lettera g), la parola  «assenza»  e'  sostituita
dalla seguente «sussistenza»;  la  parola  «pendenze»  e'  sostituita
dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «e  situazioni»;  dopo  le  parole:   «dell'Agente   della
riscossione» sono inserite  le  seguenti:  «di  importo  superiore  a
quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n.
50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» e' inserita la seguente:
«piu'»; 
      5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In ogni  caso  il
patentino non puo' essere rilasciato se la rivendita piu'  vicina  e'
posta a distanza pari o inferiore a metri 100, nonche' se presso  una
rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di  cui  all'articolo
2, comma 2, e' installato  un  distributore  automatico  di  tabacchi
lavorati.»; 
    g) all'articolo 8, comma 3: 
      1)  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «d)   la
frequentazione dell'esercizio sulla base del numero medio giornaliero
di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in  ogni
caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli  ultimi
due periodi di imposta;»; 
      2) alla lettera f) la parola  «pendenze»  e'  sostituita  dalla
seguente:  «violazioni»;  le  parole  «e/o»  sono  sostituite   dalle
seguenti:  «e  situazioni»;  dopo  le  parole:   «dell'Agente   della
riscossione» sono inserite  le  seguenti:  «di  importo  superiore  a
quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n.
50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» e' inserita la seguente:
«piu'»; 
    h) all'articolo 9: 
      1) al comma 3,  le  parole  da  «il  soggetto»  fino  a  «oltre
1.000.000 di abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «sussistano le
medesime condizioni stabilite dall'articolo 7  per  il  rilascio  del
patentino.»; 
      2) il comma 4 e' abrogato; 
    i) all'articolo 10: 
      1)  dopo  il  comma  5,  e'  inserito  il   seguente:   «5-bis.
L'autorizzazione  al  trasferimento  fuori  zona  e'  subordinata  al
rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2. Fatte salve eccezionali
circostanze,  motivate  in  relazione  alla  ottimizzazione  e   alla
razionalizzazione della rete di vendita, il trasferimento fuori  zona
della rivendita non e' consentito se la distanza intercorrente tra la
sede originaria della  rivendita  e  quella  proposta  per  la  nuova
ubicazione  risulti  superiore  a:  a)  3000  metri  nei  comuni  con
popolazione fino a 30.000 abitanti; b)  2500  metri  nei  comuni  con
popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) 2000  metri  nei  comuni
con popolazione superiore a 100.000 abitanti»; 
      2) il comma 6 e' abrogato; 
    l) all'articolo 12: 
      1) al comma 1, le parole «Fuori dai casi di cui  agli  articoli
10 e 11, le domande» sono sostituite dalle  seguenti:  «Le  domande»;
dopo le parole «altresi' consentite» sono inserite le seguenti: «, in
qualsiasi periodo dell'anno,»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) al primo periodo, le parole «di reddito e distanza» sono
soppresse e  dopo  le  parole  «all'articolo  2,»  sono  inserite  le
seguenti: «comma 2,»; 
        2.2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nei casi
di  forza  maggiore  per  i  quali,  decorsi  i  12   mesi,   perduri
l'impedimento all'esercizio dell'attivita' per causa  non  imputabile
al  titolare  della  rivendita,  il  trasferimento  non  puo'  essere
prorogato oltre i complessivi  18  mesi.  Nell'ipotesi  di  calamita'
naturali formalmente dichiarate ai  sensi  della  legge  24  febbraio
1992, n. 255, il trasferimento  puo'  essere  prorogato  oltre  i  12
mesi.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 12 febbraio 2021 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia  

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg.ne n. 454 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1998, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di  governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
          e' il seguente: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
                Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 4, comma 3, della legge  3  maggio
          2019, n. 37, recante disposizioni per  l'adempimento  degli
          obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
          europea - Legge europea 2018 -, e' il seguente: 
                «Art.  4  (Criteri  di  rilascio  delle   concessioni
          relative  alle  rivendite  di  tabacchi  -  Caso   EU-Pilot
          8002/15/GROW). - (Omissis). 
                3. Con regolamento emanato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          dettate le disposizioni di attuazione del comma 1. 
              (Omissis).». 
              - La legge 17 luglio 1942, n. 907, legge sul  monopolio
          dei sali e dei tabacchi, e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 25 agosto 1942, n. 199. 
              - La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, recante norme  in
          materia di organizzazione dei servizi  di  distribuzione  e
          vendita dei generi di monopolio, e' stata pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  13  gennaio
          1958, n. 9. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
          1958, n. 1074, recante l'approvazione  del  regolamento  di
          esecuzione della legge 22 dicembre  1957,  n.  1293,  sulla
          organizzazione dei servizi di distribuzione e  vendita  dei
          generi di monopolio, e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 22  dicembre  1958,  n.
          308. 
              - Il testo dell'art. 24, comma 42, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, recante  disposizioni  urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria, e' il seguente: 
                «Art. 24 (Norme in materia di gioco). - (Omissis). 
                42. Con regolamento emanato entro il 31  marzo  2013,
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, dal Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono
          dettate   disposizioni   concernenti   le   modalita'   per
          l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali  di  generi
          di monopolio, nonche' per il rilascio  ed  il  rinnovo  del
          patentino, secondo i seguenti principi: 
                  a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di
          vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti
          a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al  fine  di
          contemperare, nel rispetto della tutela della  concorrenza,
          l'esigenza di garantire  all'utenza  una  rete  di  vendita
          capillarmente dislocata  sul  territorio,  con  l'interesse
          pubblico primario della tutela della salute consistente nel
          prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di  tabacco
          al pubblico  non  giustificata  dall'effettiva  domanda  di
          tabacchi; 
                  b)  istituzione  di  rivendite  ordinarie  solo  in
          presenza  di  determinati  requisiti   di   distanza,   non
          inferiore a 200 metri, e di popolazione, nel  rispetto  del
          rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti; 
                  c); 
                  d) trasferimenti di  rivendite  ordinarie  solo  in
          presenza  dei  medesimi  requisiti  di  distanza   e,   ove
          applicabili, anche di popolazione di cui alla lettera b); 
                  e) istituzione di rivendite speciali  solo  ove  si
          riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza  di  servizio,
          da valutarsi in  ragione  dell'effettiva  ubicazione  degli
          altri punti vendita gia' esistenti nella medesima  zona  di
          riferimento, nonche' in virtu' dei requisiti  di  cui  alla
          lettera b); 
                  f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi  in
          relazione alla natura complementare  e  non  sovrapponibile
          degli  stessi  rispetto  alle  rivendite   di   generi   di
          monopolio,    anche    attraverso    l'individuazione     e
          l'applicazione del criterio della distanza. 
                  (Omissis).». 
              - Il decreto del ministro dell'economia e delle finanze
          21 febbraio 2013, n. 38,  «Regolamento  recante  disciplina
          della distribuzione e vendita dei  prodotti  da  fumo»,  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana 16 aprile 2013, n. 89. 
              - Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge  3  maggio
          2019, n. 37, e' il seguente: 
                «Art.  4  (Criteri  di  rilascio  delle   concessioni
          relative  alle  rivendite  di  tabacchi  -  Caso   EU-Pilot
          8002/15/GROW).  -   1.   All'art.   24,   comma   42,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) alla lettera b): 
                    1) dopo la parola: "distanza"  sono  inserite  le
          seguenti: ", non inferiore a 200 metri,"; 
                    2)  le  parole:   "produttivita'   minima"   sono
          sostituite dalle seguenti: "di  popolazione,  nel  rispetto
          del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti"; 
                  b) la lettera c) e' abrogata; 
                  c) alla lettera d): 
                    1)  le  parole:   "produttivita'   minima"   sono
          sostituite dalla seguente: "popolazione"; 
                    2) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
          "di cui alla lettera b)"; 
                  d) alla lettera e), le  parole  da:  "di  parametri
          certi" fino alla fine della lettera sono  sostituite  dalle
          seguenti: "dei requisiti di cui alla lettera b)"; 
                  e) alla lettera f), le parole: ", rispettivamente,"
          e  "nell'ipotesi  di  rilascio,  e   del   criterio   della
          produttivita' minima per il rinnovo" sono soppresse. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 2, commi  da  3  a  9  del  citato
          decreto 21  febbraio  2013,  n.  38,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
                «Art. 2 (Criteri per  l'istituzione  delle  rivendite
          ordinarie). - (Omissis). 
                3. Non  e'  consentita  l'istituzione  di  una  nuova
          rivendita qualora nei comuni  interessati  sia  stato  gia'
          raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti,
          salvo che nei comuni  con  popolazione  inferiore  a  1.500
          abitanti che  ne  siano  sprovvisti,  qualora  sussista  un
          effettivo e concreto interesse del servizio e la  rivendita
          ordinaria piu' vicina gia' in  esercizio  in  altro  comune
          risulti distante oltre 600 metri. 
                4. La distanza e' intesa come  il  percorso  pedonale
          piu'  breve  ed  e'  calcolata  secondo   le   disposizioni
          applicative  stabilite   con   provvedimento   direttoriale
          dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  nel  rispetto
          delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285, e successive  modificazioni.  Per  l'individuazione
          della popolazione comunale si fa  riferimento,  nelle  more
          della completa accessibilita' dell'Anagrafe nazionale della
          popolazione   residente,   ad    apposita    certificazione
          rilasciata  dal  Comune  ovvero,  in  mancanza,   ai   dati
          dell'ultimo censimento pubblicato dall'Istat. 
                4-bis  Il  provvedimento  di   istituzione   di   una
          rivendita in via di  esperimento  ai  sensi  dell'art.  21,
          comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, puo' essere
          revocato nell'interesse del servizio nel caso in cui  venga
          meno uno dei parametri di cui ai commi 2 e 3. Le  rivendite
          in esperimento non possono formare  oggetto  di  cambio  di
          titolarita', salvo il caso di  assegnazione  al  coadiutore
          nell'ipotesi di premorienza del titolare. 
                4-ter  Ai  fini  dell'assegnazione,  ai  sensi  degli
          articoli 19 e seguenti della legge  22  dicembre  1957,  n.
          1293,  della  gestione  delle   rivendite   istituite,   il
          richiedente presenta una dichiarazione sostitutiva di  atto
          notorio redatta ai sensi del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   relativa   alla
          sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di
          morosita' verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione
          di importo superiore a quello previsto dall'art. 80,  comma
          4,  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,   n.   50,
          definitivamente accertate o risultanti da sentenza non piu'
          impugnabili. 
                5. - 9. Abrogati.». 
              - L'art. 21, secondo comma,  della  legge  22  dicembre
          1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di  distribuzione
          e vendita dei generi  di  monopolio),  reca  la  disciplina
          dell'istituzione delle rivendite ordinarie. 
              - Gli articoli 19 e seguenti della  legge  22  dicembre
          1957, n. 1293, recano  la  disciplina  delle  rivendite  di
          generi di monopolio. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa) reca la disciplina  della  formazione,  del
          rilascio,  della   tenuta,   della   conservazione,   della
          gestione, della trasmissione di atti e documenti  da  parte
          di organi della pubblica amministrazione e la produzione di
          atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione
          nonche' ai gestori di pubblici  servizi  nei  rapporti  tra
          loro e in quelli con l'utenza, e ai privati. 
              - L'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile
          2016, n.  50,  (Codice  dei  contratti  pubblici)  reca  la
          disciplina  dei  motivi  di  esclusione  di  un   operatore
          economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto  o
          concessione. 
              - Il testo dell'art. 3, commi 1 e 2 del citato  decreto
          21 febbraio 2013,  n.  38,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
                «Art. 3 (Istituzione delle rivendite ordinarie). - 1.
          Ai sensi dell'art. 21 della  legge  22  dicembre  1957,  n.
          1293,   le   rivendite   ordinarie   sono   istituite   con
          provvedimento  dei  competenti  Uffici  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli nei tempi e nei luoghi individuati in
          funzione    dell'interesse    del     servizio,     tenendo
          particolarmente conto delle zone  caratterizzate  da  nuovi
          sviluppi   abitativi,   commerciali,   della    particolare
          rilevanza  assunta  dai  nodi  stradali  e  dai  centri  di
          aggregazione urbana,  della  popolazione  residente  ovvero
          dalla  presenza  di  uffici  e  strutture   produttive   di
          particolari rilevanza  e  frequentazione  tali  da  rendere
          palese la sussistenza dell'interesse del servizio,  nonche'
          delle istanze di trasferimento pervenute agli Uffici. 
                2.  Ai  fini  del  comma  1,  gli  Uffici  competenti
          adottano per ogni anno  solare  due  piani  semestrali  per
          l'istituzione delle rivendite ordinarie,  avendo  riguardo,
          alla luce dei punti di vendita gia' esistenti nonche' delle
          istanze di trasferimento  nel  frattempo  pervenute,  della
          necessita' che la rete di  vendita  dei  tabacchi  lavorati
          risulti: 
                  a) adeguata all'interesse del servizio; 
                  b)  organizzata   in   modo   tale   da   garantire
          l'efficienza  e  l'efficacia   dei   controlli   da   parte
          dell'amministrazione, a tutela dei  minori,  dell'ordine  e
          della sicurezza pubblica, della  salute  pubblica,  nonche'
          del gettito. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 4, commi 1 e 2 del citato  decreto
          21 febbraio 2013,  n.  38,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
                «Art.  4  (Criteri  per  l'istituzione  di  rivendite
          speciali).  -  1.  Le  rivendite  speciali  possono  essere
          istituite per soddisfare le concrete e particolari esigenze
          di cui all'art. 22 della legge 22 dicembre 1957,  n.  1293,
          da valutare in ragione: 
                  a) dell'ubicazione degli altri punti  vendita  gia'
          esistenti nella medesima zona di riferimento; 
                  b) della possibile sovrapposizione della  rivendita
          da  istituire  rispetto  agli  altri  punti  vendita   gia'
          esistenti nella medesima zona di riferimento; 
                  c) abrogata. 
                2. Le rivendite speciali possono essere istituite nei
          seguenti luoghi, previsti  dall'art.  53  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  14  ottobre  1958,  n.  1074,
          purche' abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante
          e non siano dotate di ingressi diretti  ed  autonomi  sulla
          pubblica via: 
                  a) stazioni ferroviarie; 
                  b) stazioni automobilistiche e tranviarie; 
                  c) stazioni marittime; 
                  d) aeroporti; 
                  e) caserme; 
                  f) case di pena; 
                  g) altri luoghi, diversi  da  quelli  di  cui  alle
          lettere da a) a f), nonche' da quelli di  cui  all'art.  6,
          nel rispetto dei parametri di cui all'art. 2, comma 3, e  a
          condizione che la rivendita piu' vicina sia localizzata  ad
          una  distanza  superiore  a  metri  350,  nei  comuni   con
          popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 300, nei comuni
          con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e a metri 250,
          nei comuni con popolazione superiore  a  100.000  abitanti,
          sempre che l'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e
          dei monopoli riscontri un'esigenza di servizio  alla  quale
          non  puo'  sopperirsi  mediante   rivendita   ordinaria   o
          patentino, ivi inclusi, in particolare: 
                  1) sale Bingo; 
                  2) bar di strutture  alberghiere  di  significativa
          dimensione ed importanza; 
                  3) strutture pubbliche ovvero  private  alle  quali
          sia  possibile  accedere  soltanto  previa  esibizione   di
          tessere o biglietti di ingresso; 
                  4) stazioni metropolitane; 
                  5) ipermercati, intesi quali strutture facenti capo
          ad unico soggetto,  anche  organizzate  in  piu'  locali  o
          reparti in relazione alle diverse tipologie  merceologiche,
          qualora   siano   presenti   esercizi   autorizzati    alla
          somministrazione di alimenti e bevande; 
                    6) centri commerciali,  qualora  dall'istruttoria
          esperita non risulti concretamente possibile  l'istituzione
          di una  rivendita  ordinaria  e  sempreche'  sussistano  le
          particolari esigenze di servizio, in  relazione  al  numero
          degli  esercizi  attivi  e  funzionanti  e  al  consistente
          afflusso del pubblico presso il centro commerciale. 
                2-bis. Il parametro di cui all'art. 2, comma  3,  non
          trova applicazione in riferimento alla lettera g) del comma
          2, qualora la rivendita piu' vicina ai luoghi ivi  indicati
          sia localizzata ad una distanza superiore  a  metri  1.500,
          nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a  metri
          2.000, nei comuni  con  popolazione  da  30.001  a  100.000
          abitanti e, a  metri  2.500,  nei  comuni  con  popolazione
          superiore a 100.000 abitanti. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 5, comma 3, del citato decreto  21
          febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto,
          e' il seguente: 
                «Art.  5  (Istituzione  di  rivendite  speciali).   -
          (Omissis). 
                3.  La  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio
          indica: 
                  a) la natura dell'attivita' commerciale  ovvero  di
          servizio prestata; 
                  b) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e
          situazioni di morosita' verso  l'Erario  o  verso  l'Agente
          della riscossione di importo superiore  a  quello  previsto
          dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo  n.  50  del
          2016, definitivamente accertate o  risultanti  da  sentenze
          non piu' impugnabili; 
                  c) per gli ipermercati,  la  presenza  di  esercizi
          autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande; 
                  d)  per  i  centri  commerciali,  il  numero  degli
          esercizi attivi ed operanti. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 6, commi 1, 2-bis e 6, del  citato
          decreto 21  febbraio  2013,  n.  38,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
                «Art. 6 (Impianti di distribuzione carburanti). -  1.
          All'interno degli impianti di distribuzione  di  carburanti
          possono essere istituiti esclusivamente rivendite  speciali
          o patentini. 
                2-bis. I criteri previsti dall'art. 2, considerata la
          particolarita'    dell'ubicazione    e    dell'utenza    di
          riferimento, non  trovano  applicazione  per  gli  impianti
          localizzati nelle aree di servizio autostradali, salvo  che
          nelle  aree  medesime  sia  gia'  istituita  una  rivendita
          speciale o un patentino. 
              (Omissis). 
                6.  La  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio
          indica: 
                  a) la natura dell'eventuale  attivita'  commerciale
          diversa dalla vendita di tabacchi lavorati; 
                  b) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e
          situazioni di morosita' verso  l'Erario  o  verso  l'Agente
          della riscossione di importo superiore  a  quello  previsto
          dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo  n.  50  del
          2016, definitivamente accertate o  risultanti  da  sentenze
          non piu' impugnabili. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 7, commi  da  2  a  4  del  citato
          decreto 21  febbraio  2013,  n.  38,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
                «Art. 7 (Criteri per il  rilascio  di  patentini).  -
          (Omissis). 
                2.  I  patentini  possono  essere  istituiti   presso
          pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione
          di cibi e bevande, nonche' presso i seguenti esercizi: 
                  a) alberghi; 
                  b) stabilimenti balneari; 
                  c) sale "Bingo"; 
                  d) agenzie di scommesse e punti vendita aventi come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblico; 
                  e) esercizi  dediti  esclusivamente  al  gioco  con
          apparecchi di cui all'art. 110 del regio decreto 18  giugno
          1931, n. 773, e  successive  modificazioni,  come  definiti
          dall'art. 9, comma 1, lettera f), del decreto  direttoriale
          22  febbraio  2010  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze-Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 9 febbraio 2010, n. 32; 
                  f) bar di rilevante frequentazione, in presenza  di
          comprovati elementi  che  dimostrano  l'elevato  flusso  di
          pubblico, e la rilevanza dei servizi resi alla clientela. 
                3.  Ai  fini  dell'adozione  del  provvedimento,  gli
          Uffici   competenti   in   relazione   all'esercizio    del
          richiedente, valutano: 
                  a) l'orario prolungato  dell'esercizio  rispetto  a
          quello delle rivendite circostanti; 
                  b)  il  giorno  di  riposo  settimanale   praticato
          dall'esercizio  in  un  giorno  diverso  da  quello   delle
          rivendite ordinarie piu' vicine; 
                  c) la distanza dell'esercizio dalla rivendita  piu'
          vicina; 
                  d) l'ubicazione e la dimensione dell'esercizio; 
                  e) la frequentazione dell'esercizio sulla base  del
          numero  medio  giornaliero  di  scontrini  fiscali   o   di
          biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla  base
          delle cessioni e prestazioni effettuate  negli  ultimi  due
          periodi di imposta; 
                  f) l'eventuale presenza di distributori  automatici
          nella rivendita ordinaria piu' vicina; 
                  g) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e
          situazioni di morosita' verso  l'Erario  o  verso  l'Agente
          della riscossione di importo superiore  a  quello  previsto
          dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo  n.  50  del
          2016, definitivamente accertate o  risultanti  da  sentenze
          non piu' impugnabili. 
              4. In ogni caso il patentino non puo' essere rilasciato
          se la rivendita piu' vicina e'  posta  a  distanza  pari  o
          inferiore a metri 100,  nonche'  se  presso  una  rivendita
          ubicata a distanza inferiore a quelle di  cui  all'art.  2,
          comma  2,  e'  installato  un  distributore  automatico  di
          tabacchi lavorati.». 
              - Il testo dell'art. 8, comma 3, del citato decreto  21
          febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto,
          e' il seguente: 
                «Art. 8 (Rilascio dei patentini). - (Omissis). 
                3.  La  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio
          indica: 
                  a) l'orario dell'esercizio del richiedente; 
                  b) il giorno di riposo  settimanale  dell'esercizio
          del richiedente; 
                  c) la natura dell'attivita' prestata; 
                  d) la frequentazione dell'esercizio sulla base  del
          numero  medio  giornaliero  di  scontrini  fiscali   o   di
          biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla  base
          delle cessioni e prestazioni effettuate  negli  ultimi  due
          periodi di imposta; 
                  e)  la  presenza  di  distributori  automatici   di
          tabacchi lavorati attivi presso la rivendita ordinaria piu'
          vicina; 
                  f) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e
          situazioni di morosita' verso  l'Erario  o  verso  l'Agente
          della riscossione di importo superiore  a  quello  previsto
          dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo  n.  50  del
          2016, definitivamente accertate o  risultanti  da  sentenze
          non piu' impugnabili. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 9, commi 3 e 4, del citato decreto
          21 febbraio 2013,  n.  38,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
                «Art. 9 (Rinnovo dei patentini). - (Omissis). 
                3. Il rinnovo e' concesso a condizione che sussistano
          le  medesime  condizioni  stabilite  dall'art.  7  per   il
          rilascio del patentino. 
                4. Abrogato. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 10, commi 5-bis e  6,  del  citato
          decreto 21  febbraio  2013,  n.  38,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
                «Art. 10 (Trasferimenti in zona e  fuori  zona  delle
          rivendite ordinarie). - (Omissis). 
                5-bis. L'autorizzazione al trasferimento  fuori  zona
          e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui all'art. 2.
          Fatte salve eccezionali circostanze, motivate in  relazione
          alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete  di
          vendita, il trasferimento fuori zona della rivendita non e'
          consentito  se  la  distanza  intercorrente  tra  la   sede
          originaria della rivendita e quella proposta per  la  nuova
          ubicazione risulti superiore a: a) 3000  metri  nei  comuni
          con popolazione fino a 30.000 abitanti; b) 2500  metri  nei
          comuni con popolazione da 30.001  a  100.000  abitanti;  c)
          2000 metri nei comuni con popolazione superiore  a  100.000
          abitanti. 
                6. Abrogato. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art.  12,  commi  1  e  2,  del  citato
          decreto 21  febbraio  2013,  n.  38,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
                «Art. 12 (Trasferimenti per causa di forza maggiore).
          - 1. Le domande di trasferimento di rivendite ordinarie, in
          zona  ovvero  fuori  zona,  sono  altresi'  consentite,  in
          qualsiasi periodo dell'anno, per cause  di  forza  maggiore
          che,    valutate    singolarmente     dall'Amministrazione,
          determinano   l'oggettiva   impossibilita'   dell'esercizio
          dell'attivita'. 
                2. L'Ufficio competente puo' autorizzare, nelle  more
          dell'istruttoria delle domande di cui al comma 1,  comunque
          previa   verifica,   per   il   luogo   proposto   per   il
          trasferimento, dei parametri di cui all'art. 2, comma 2, il
          trasferimento provvisorio delle rivendite per un periodo di
          sei mesi rinnovabile per una sola volta. Nei casi di  forza
          maggiore  per  i  quali,  decorsi  i   12   mesi,   perduri
          l'impedimento all'esercizio dell'attivita'  per  causa  non
          imputabile al titolare della  rivendita,  il  trasferimento
          non puo' essere prorogato  oltre  i  complessivi  18  mesi.
          Nell'ipotesi di calamita' naturali  formalmente  dichiarate
          ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,   il
          trasferimento puo' essere prorogato oltre i 12 mesi. 
              (Omissis).». 
              - La legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  istituisce  il
          Servizio nazionale della protezione civile.