Estratto determina AAM/A.I.C. n. 55 del 9 aprile 2021 
 
    Procedura europea n. NL/H/3909/001/E/001. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  VESOXX,  nella
forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate. 
    Titolare A.I.C.: Farco-Pharma GmbH, con sede legale  e  domicilio
fiscale in Gereonsmuehlengasse 1-11 50670 Colonia, Germania (DE). 
    Confezione:  «1  mg/ml  soluzione  endovescicale»  100   siringhe
preriempite in COC da 10 ml - A.I.C. n. 049021013 (in base 10) 1GS02P
(in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione endovescicale. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Le siringhe preriempite sono contenitori  monodose.  Il  prodotto
non utilizzato deve essere eliminato immediatamente. 
    Condizioni particolari per la conservazione: 
      questo medicinale non richiede alcuna  temperatura  particolare
di conservazione; 
      tenere le siringhe nell'imballaggio esterno per  proteggere  il
medicinale dalla luce. 
    Composizione: 
      1 ml di soluzione contiene 1 mg di ossibutinina cloridrato; 
      una siringa graduata preriempita pronta per l'uso con 10 ml  di
soluzione contiene 10 mg di ossibutinina cloridrato; 
      eccipienti: acido  cloridrico,  cloruro  di  sodio,  acqua  per
preparazioni iniettabili. 
    Produttore responsabile del rilascio  dei  lotti:  Almed  GmbH  -
Motzener Strasse 41, Marienfelde, Berlino 12277, Germania. 
    Indicazioni   terapeutiche:   «Vesoxx»   e'   indicato   per   la
soppressione dell'iperattivita' del detrusore conseguente  a  lesione
del midollo spinale o a mielomeningocele (spina  bifida)  in  bambini
dai  sei  anni  di  eta'  e  negli  adulti,  che  sanno  gestendo  lo
svuotamento vescicale con cateterismo vescicale a intermittenza,  non
adeguatamente gestita con anticolinergici orali. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione:  «1  mg/ml  soluzione  endovescicale»  100   siringhe
preriempite in COC da 10 ml - A.I.C. n. 049021013 (in base 10) 1GS02P
(in base 32). 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24  dicembre  1993,  n.
537 e  successive  modificazioni,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione:  «1  mg/ml  soluzione  endovescicale»  100   siringhe
preriempite in COC da 10 ml - A.I.C. n. 049021013 (in base 10) 1GS02P
(in base 32). 
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RRL  -   Medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibili al  pubblico  su
prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di  specialisti:   urologo,
nefrologo, pediatra, neurologo, neurochirurgo, chirurgo pediatrico. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.