IL DIRIGENTE 
                dell'Ufficio procedure centralizzate 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni,
con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle  finanze  in
data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione  ed
il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma
13 dell'art. 48 sopra citato, cosi' come modificato dal decreto n. 53
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art.  17,
comma 10 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso
pediatrico, recante modifica  del  regolamento  (CEE)  n.  1768/1992,
della direttiva n. 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione  della  direttiva
n. 2001/83/CE e  successive  modificazioni,  relativa  ad  un  codice
comunitario concernente i medicinali per  uso  umano,  nonche'  della
direttiva n. 2003/94/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE)
n. 726/2004; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018,
con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo
n. 165/2001, e' stato conferito l'incarico di direzione  dell'Ufficio
procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la determina direttoriale n.  257/2020  del  13  marzo  2020,
recante: «Conferma dei provvedimenti di delega  per  la  adozione  di
provvedimenti  di  classificazione  dei  medicinali  per  uso  umano,
approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5
della legge 8 novembre 2012, n. 189», gia'  conferita  alla  dott.ssa
Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuita' e l'efficacia
dell'azione amministrativa dell'Agenzia; 
  Vista la Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  del  29  gennaio
2021, che riporta la  sintesi  delle  decisioni  dell'Unione  europea
relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali
dal 1° dicembre al 31 dicembre 2020 e  riporta  l'insieme  dei  nuovi
farmaci e nuove confezioni registrate; 
  Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della
fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate,
dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica  (CTS)  di  AIFA  in
data 10 - 11 - 12 febbraio 2021; 
  Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del  9
marzo 2021  (protocollo  n.  MGR/28376/P),  con  la  quale  e'  stato
autorizzato  il  materiale  educazionale  del   prodotto   medicinale
«Libmeldy» (popolazione arricchita di  cellule  autologhe  CD34+  che
contiene cellule staminali e progenitrici ematopoietiche trasdotte ex
vivo con un vettore  lentivirale  che  codifica  per  il  gene  umano
arilsulfatasi A); 
 
                             Determina: 
 
  La confezione del  seguente  medicinale  per  uso  umano  di  nuova
autorizzazione, corredata di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai
fini della fornitura: 
    LIBMELDY 
  descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte  integrante  del
presente provvedimento, e' collocata in apposita sezione della classe
di cui all'art. 12, comma 5 della legge  8  novembre  2012,  n.  189,
denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai
fini della rimborsabilita'. 
  Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della
commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA  ed  economia
del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data
di inizio della commercializzazione del medicinale. 
  Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge
n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione
nella classe C  (nn)  di  cui  alla  presente  determina  viene  meno
automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di
classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di
trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12,
comma 5-ter del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge  n.
189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere
ulteriormente commercializzato. 
  La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
    Roma, 15 aprile 2021 
 
                                              Il dirigente: Pistritto