IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies,  del  citato
decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a)  la  Zona
bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera  c)  la  Zona
rossa e alla lettera d) la Zona gialla; 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  recante:  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  integrare  il
quadro delle vigenti  misure  di  contenimento  alla  diffusione  del
predetto  virus,  prevedendo  la  graduale  ripresa  delle  attivita'
economiche e sociali, nel rispetto  delle  esigenze  di  contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19; 
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere  alla  proroga  e  alla
definizione di termini di prossima  scadenza  connessi  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  assicurare  la
continuita' operativa per i servizi aerei di trasporto passeggeri; 
  Considerato l'avviso espresso dal Comitato  tecnico-scientifico  di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del
16 e 20 aprile 2021; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 aprile 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure  per
contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
  1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal  presente  decreto,
dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le  misure  di  cui  al
provvedimento  adottato  in  data  2  marzo   2021,   in   attuazione
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
  2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in  entrata  e  in
uscita dai territori delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla. 
  3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona
rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di  Trento
e Bolzano individuate con ordinanza  del  Ministro  della  salute  ai
sensi dell'articolo 1, comma  16-bis,  del  decreto-legge  16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  nelle  quali  l'incidenza  cumulativa  settimanale  dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei
dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile. 
  4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti  delle  regioni  e
delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono   disporre
l'applicazione delle misure stabilite  per  la  zona  rossa,  nonche'
ulteriori, motivate, misure  piu'  restrittive  tra  quelle  previste
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.  19  del  2020,  fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1: 
    a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa  settimanale  dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; 
    b) nelle aree in cui la circolazione di  varianti  di  SARS-CoV-2
determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave.