IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art.  1,
commi 16-bis e seguenti; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e
in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile
al 30 aprile 2021, si applicano le misure  di  cui  al  provvedimento
adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art.  2,  comma  1,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35,  salvo  quanto
diversamente disposto dal presente decreto»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma  2,  ai
sensi del quale: «Dal 26 aprile 2021 cessano di  avere  efficacia  le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1°  aprile
2021, n. 44 e sono conseguentemente  consentiti  gli  spostamenti  in
entrata e in uscita dai territori  delle  regioni  e  delle  province
autonome che si collocano nelle zone  bianca  e  gialla»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 aprile 2021, n.
96; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  nelle  Regioni  Puglia  e
Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana 17 aprile 2021, n. 92; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13  gennaio  2021  e  del  21
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; 
  Visto il verbale del 23 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al
richiamato  decreto  del  Ministro  della  salute  30  aprile   2020,
unitamente  all'allegato  report  n.  49  e  al   documento   recante
«Aggiornamento nazionale focus incidenza»,  dal  quale  risulta,  tra
l'altro, che la Regione Basilicata presenta uno scenario «di tipo  2»
con un livello di rischio moderato, la Regione Calabria presenta  uno
scenario «di tipo 1» con un livello di  rischio  alto  e  la  Regione
Sicilia presenta uno scenario «di tipo 2» con un livello  di  rischio
moderato ad alta probabilita' di progressione; 
  Visto, peraltro, che la Regione Puglia, gia' collocata nella  «zona
rossa» con ordinanza del Ministro della salute  16  aprile  2021,  ai
sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,
presenta uno scenario di «tipo 1» con un livello di rischio  moderato
e un'incidenza settimanale pari a 231 casi su 100.000 abitanti; 
  Visto che la Regione Valle  d'Aosta,  gia'  collocata  nella  «zona
rossa» con ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021,  anche
ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile  2021,  n.
44, presenta uno scenario di «tipo  1»  con  un  livello  di  rischio
moderato e un'incidenza  settimanale  pari  a  227  casi  su  100.000
abitanti; 
  Visto che nel medesimo verbale del 23 aprile 2021 della  Cabina  di
regia si evidenzia  che  «Nel  procedere  con  la  de-escalation,  in
particolare dalle  zone  rosse,  nella  intensita'  delle  misure  di
mitigazione e' opportuno  mantenere  una  progressiva  gradualita'  e
monitorarne attentamente l'impatto sull'andamento epidemico»; 
  Considerato che l'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, nel prevedere, in caso  di  permanenza  per  quattordici
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che  ha
determinato le misure restrittive, «l'applicazione, per un  ulteriore
periodo di quattordici giorni, delle misure  relative  allo  scenario
immediatamente inferiore», stabilisce un principio di gradualita' nel
procedimento  di  declassificazione  delle  misure  restrittive,   in
coerenza con quanto previsto nel citato documento di  «Prevenzione  e
risposta a COVID-19:  evoluzione  della  strategia  e  pianificazione
nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale»; 
  Vista la nota del 23 aprile 2021 del  Comitato  tecnico-scientifico
di cui all'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma
16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della  nuova
classificazione delle Regioni Puglia  e  Valle  d'Aosta  nella  «zona
arancione»; 
  Considerato che per  le  Regioni  Basilicata,  Calabria  e  Sicilia
permangono i presupposti di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettera
b),  del  citato  decreto-legge  16   maggio   2020,   n.   33,   per
l'applicazione delle misure di cui alla «zona arancione»; 
  Sentiti i Presidenti delle Regioni  Basilicata,  Calabria,  Puglia,
Sicilia e Valle d'Aosta; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
  nelle  Regioni  Basilicata,  Calabria,  Puglia,  Sicilia  e   Valle
  d'Aosta. 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, nelle Regioni Basilicata,  Calabria,  Puglia,  Sicilia  e
Valle d'Aosta si applicano, per un periodo  di  quindici  giorni,  le
misure di cui alla c.d. «zona  arancione»,  nei  termini  di  cui  al
decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  fatta  salva   una   nuova
classificazione.