IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti cooperativi 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in  data  17
gennaio 2007, concernente la rideterminazione dell'importo minimo  di
bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti
per atto d'autorita' di  societa'  cooperative,  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati
dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'
cooperativa sotto indicata, nelle quali si evidenzia che  l'ente  non
persegue lo scopo mutualistico in quanto lo stesso viene  gestito  da
amministratori che ricoprono cariche in altri  sodalizi  e  societa',
che  sono  stati   elusi   i   principi   caratterizzanti   l'impresa
cooperativa, in  cui  e'  stata  preclusa  la  gestione  partecipata,
l'accesso alle informazioni e  la  democraticita'  deliberativa  alla
totalita' della platea sociale e che si e'  inoltre  riscontrata  una
mancata, continuata e piena occupazione dei soci  con  l'utilizzo  di
prestazioni  lavorative  di  terzi,  nonche'  gravi  inadempienze  di
carattere amministrativo; 
  Ritenuto che esitano, pertanto, i presupposti  per  l'adozione  del
provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Considerato che in data 19 maggio 2020 e' stato  assolto  l'obbligo
di  cui  all'art.  7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  dando
comunicazione dell'avvio del procedimento; 
  Considerato  che  il  28  maggio  2020  sono  state  presentate  le
controdeduzioni da parte dell'ente per il tramite dell'avv.  Riccardo
Carlini dello studio legale Di Raimondo; 
  Vista la nota del 4 agosto 2020 con la quale e' stato dato  seguito
da parte dell'amministrazione alle controdeduzioni, le quali non sono
state ritenute sufficienti a sospendere il procedimento; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 10 dicembre 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che in  data  2  febbraio  2021,  presso  l'ufficio  di
segreteria del direttore generale, e' stata effettuata l'estrazione a
sorte del  professionista  cui  affidare  l'incarico  di  commissario
liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi  dell'art.  9
della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione  nazionale  di
rappresentanza  assistenza,  tutela   e   revisione   del   movimento
cooperativo UN.I.COOP. alla quale il sodalizio  risulta  aderente,  e
che da tale operazione e' risultata l'individuazione  del  nominativo
del dott. Marcello Maugeri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Giulio Cesare societa' cooperativa» con sede  in  Roma  (codice
fiscale 12745881008),  e'  sciolta  per  atto  d'autorita'  ai  sensi
dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.