IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti cooperativi 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  178
del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati
dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'
cooperativa  sotto  indicata,  nelle  quali  si  evidenzia   che   la
cooperativa non persegue lo scopo mutualistico in  quanto  lo  stesso
viene gestito da amministratori, attuali e pregressi,  che  rivestono
cariche in altri soggetti giuridici, in  contrasto  con  gli  aspetti
della mutualita' e dello scambio mutualistico fra cooperativa e  soci
e che, inoltre, si e' riscontrata una disparita' di trattamento tra i
soci,  atteso  che  l'ente  fa  ricorso  a  prestazioni   di   terzi,
compatibile con i principi cooperativistici solo in presenza di piena
occupazione della platea sociale; 
  Ritenuto che esistano, pertanto i presupposti  per  l'adozione  del
provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Considerato che il data 23 marzo 2020 e' stato assolto l'obbligo di
cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione
dell'avvio del procedimento; 
  Considerato  che  il  7  aprile  2020  sono  state  presentate   le
controdeduzioni da parte dell'ente per il tramite dell'avv.  Riccardo
Carlini dello studio legale Di Raimondo; 
  Visto che con nota del 4 agosto 2020 e' stato dato seguito da parte
dell'amministrazione alle controdeduzioni, le quali  non  sono  state
ritenute sufficienti a sospendere il procedimento; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 10 dicembre 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che in  data  2  febbraio  2021,  presso  l'ufficio  di
segreteria del direttore generale, e' stata effettuata l'estrazione a
sorte del  professionista  cui  affidare  l'incarico  di  commissario
liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi  dell'art.  9
della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione  nazionale  di
rappresentanza  assistenza,  tutela   e   revisione   del   movimento
cooperativo U.NI.COOP. alla quale il sodalizio  risulta  aderente,  e
che da tale operazione e' risultata l'individuazione  del  nominativo
del dott. Gerardo Valentini; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Giulio Cesare. Societa' cooperativa» con sede in  Roma  (codice
fiscale 14374391002),  e'  sciolta  per  atto  d'autorita'  ai  sensi
dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.