IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e,  i  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo  modificato  dal  predetto
decreto-legge n. 1 del 2020 e in particolare gli articoli 2, comma 1,
n. 12), 51-bis, 51-ter e  51-quater,  concernenti  l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta  formazione  artistica  musicale  e   coreutica»,   nonche'   la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il
quale  il  prof.  Gaetano  Manfredi  e'   stato   nominato   Ministro
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.  127  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e  in  particolare  l'art.
11, commi 1 e 2; 
  Visti  gli  articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; 
  Visto l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 e in particolare  l'art.  6,
commi 6 e 7; 
  Visto il regolamento di cui  al  decreto  ministeriale  22  ottobre
2004, n. 270; 
  Visti  i  decreti  ministeriali  4  ottobre  2000,  concernenti  la
rideterminazione      e       l'aggiornamento       dei       settori
scientifico-disciplinari   e   la    definizione    delle    relative
declaratorie, e il successivo decreto ministeriale 18 marzo 2005; 
  Visti  i  distinti  decreti   ministeriali   16   marzo   2007   di
determinazione delle classi delle lauree  e delle  lauree  magistrali
universitarie; 
  Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i comunicati
di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre  2003  e  di
Bergen del 20 maggio 2005, relativi  all'armonizzazione  dei  sistemi
dell'istruzione superiore dei paesi dell'area europea; 
  Preso atto, in particolare,  di  quanto  il  comunicato  di  Bergen
prevede circa gli schemi di riferimento  per  i  titoli  e  circa  la
specificazione degli obiettivi didattici in termini di  risultati  di
apprendimento attesi; 
  Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004 (prot. n. 9), relativo
all'anagrafe degli studenti e al  diploma  supplement,  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il   decreto   legislativo   27   gennaio   2012,   n.   19,
«Valorizzazione  dell'efficienza  delle  universita'  e   conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella  distribuzione  di  risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante  anche  mediante  la
previsione  di  un  sistema   di   accreditamento   periodico   delle
universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a  tempo
indeterminato non confermati al primo  anno  di  attivita',  a  norma
dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30  dicembre  2010,  n.
240»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  gennaio  2019  (prot.  n.   6)
«Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico  delle  sedi  e
dei corsi di studio e valutazione periodica»; 
  Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2019 (prot. n. 989) «Linee
generali d'indirizzo della programmazione delle universita' 2019-2021
e indicatori  per  la  valutazione  periodica  dei  risultati»,  come
integrato dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (prot. n. 435); 
  Ritenuto di definire le nuove classi  di  laurea  in  «Scienza  dei
materiali», e di laurea magistrale in «Scienze dei  materiali»  e  in
«Data science», in quanto contenenti un'offerta formativa innovativa; 
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale  (CUN),  reso
nella seduta del 5 dicembre 2018; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
(CNSU), reso nella seduta del 13 marzo 2019; 
  Acquisiti i pareri della  VII  Commissione  permanente  del  Senato
della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera  dei
deputati, resi rispettivamente in data 22 settembre  e  30  settembre
2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  presente  decreto  definisce,  ai  sensi  dell'art.  4  del
regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004,  n.  270,
le classi del corso di laurea in «Scienza dei materiali» e dei  corsi
di laurea magistrale in «Scienze dei materiali» e in  «Data  Science»
di cui all'allegato 1 al presente decreto. 
  2.  Le  universita',  nell'osservanza  dell'art.  9   del   decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, come modificato  dall'art.  17,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.  19,
possono procedere all'istituzione dei corsi di  laurea  e  di  laurea
magistrale afferenti  alle  classi  di  laurea  e  laurea  magistrale
allegate al  presente  decreto.  Non  possono  essere  istituiti  due
diversi corsi di studio afferenti  alla  medesima  classe  di  laurea
qualora le attivita' formative dei rispettivi  ordinamenti  didattici
non  si  differenzino  per  almeno  quaranta  crediti  e  di   laurea
magistrale qualora le attivita' formative dei rispettivi  ordinamenti
didattici non si differenzino per almeno trenta crediti. 
  3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio di cui al  comma  1,  sono  redatti  in
conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 del  regolamento  di
cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e  del  presente
decreto. 
  4. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui  al  comma  2  e'
subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27
gennaio 2012, n. 19, e dai relativi decreti attuativi.