IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti cooperativi 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l' art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in  data  17
gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo  minimo  di
bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti
per atto d'autorita' di  societa'  cooperative,  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  178
del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati
dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e  che  qui  si  intendono
richiamate; 
  Considerato che  l'ente  si  e'  sottratto  alla  vigilanza  e  che
pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3,  del
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Considerato che in data 10 luglio 2019 e' stato  assolto  l'obbligo
di cui all'  art.  7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  dando
comunicazione dell'avvio del procedimento; 
  Visto che in data 26 luglio 2019  la  societa'  ha  presentato  una
memoria partecipativa con richiesta di interruzione dei  termini  per
il deposito di una memoria difensiva, facendo altresi'  presente  che
il 16 luglio 2019 aveva richiesto l'accesso agli atti; 
  Considerato che il 7 ottobre  2019  l'amministrazione  ha  risposto
alla nota del 26 luglio, inviando al contempo copia  del  verbale  di
mancata ispezione straordinaria del 20 aprile 2019; 
  Visto che il 14 ottobre 2019  lo  studio  del  dott.  Cavallo,  per
procura del  legale  rappresentante  del  sodalizio,  ha  inviato  le
proprie controdeduzioni; 
  Considerato che il 30  agosto  2020  e'  stato  dato  seguito  alle
stesse,  non  ritenendole  utili  ai  fini  della   sospensione   del
procedimento; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 10 dicembre 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che in  data  2  febbraio  2021,  presso  l'ufficio  di
segreteria del direttore generale, e' stata effettuata l'estrazione a
sorte del  professionista  cui  affidare  l'incarico  di  commissario
liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi  dell'art.  9
della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione  nazionale  di
rappresentanza  assistenza,  tutela   e   revisione   del   movimento
cooperativo U.NI.COOP. alla quale il sodalizio  risulta  aderente,  e
che da tale operazione e' risultata l'individuazione  del  nominativo
del dott. Andrea Prisco; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Nuova Italia 2012.  Societa'  cooperativa»  con  sede  in  Roma
(codice fiscale 14139231006), e'  sciolta  per  atto  d'autorita'  ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.