Estratto determina AAM/AIC n. 60 del 15 aprile 2021 
 
    Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: COLECALCIFEROLO
DOC,  nella  forma  e  confezioni,   alle   condizioni   e   con   le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio
fiscale in via Turati n. 40, CAP 20121 - Milano, Italia. 
    Confezioni: 
      «10.000 U.I. capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL  -
A.I.C. n. 042754097 (in base 10), 18SS1K (in base 32); 
      «10.000 U.I. capsule molli» 8 capsule in blister PVC/PVDC/AL  -
A.I.C. n. 042754109 (in base 10), 18SS1X (in base 32); 
      «25.000 U.I. capsule molli» 2 capsule in blister PVC/PVDC/AL  -
A.I.C. n. 042754111 (in base 10), 18SS1Z (in base 32); 
      «25.000 U.I. capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL  -
A.I.C. n. 042754123 (in base 10), 18SS2C (in base 32); 
      «50.000 U.I. capsule molli» 2 capsule in blister PVC/PVDC/AL  -
A.I.C. n. 042754135 (in base 10), 18SS2R (in base 32); 
      «50.000 U.I. capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL  -
A.I.C. n. 042754147 (in base 10), 18SS33 (in base 32); 
      «100.000 U.I. capsule molli» 2 capsule in blister PVC/PVDC/AL -
A.I.C. n. 042754150 (in base 10), 18SS36 (in base 32); 
      «100.000 U.I. capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL -
A.I.C. n. 042754162 (in base 10), 18SS3L (in base 32). 
    Forma farmaceutica: capsule molli. 
    Validita' prodotto integro: dodici mesi. 
    Condizioni particolari per la  conservazione:  non  conservare  a
temperatura superiore a 25°C. 
    Composizione: 
      principio attivo: colecalciferolo; 
      eccipienti:  olio  di  oliva  raffinato,  glicerolo,   gelatina
succinato, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172). 
    Produttore  responsabile   del   rilascio   dei   lotti:   Doppel
Farmaceutici  S.r.l.,  via  Martiri  delle  Foibe  n.   1   -   29016
Cortemaggiore (Piacenza), Italia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Colecalciferolo Doc» 10.000 U.I. capsule molli 
        Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 
        Il medicinale e' indicato negli adulti 
      «Colecalciferolo Doc» 25.000 U.I. capsule molli 
        Prevenzione della carenza di vitamina D nell'adulto nei  soli
casi in cui l'aderenza  terapeutica  non  sia  ottenuta  mediante  la
somministrazione giornaliera di bassi dosaggi di colecalciferolo. 
        Trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto 
      «Colecalciferolo Doc» 50.000 U.I. capsule molli 
      «Colecalciferolo Doc» 100.000 U.I. capsule molli 
        Trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  fornitura:  classificazione  ai  fini
della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.