LA CORTE DEI CONTI 
                       Sezione delle autonomie 
 
  Nell'adunanza del 31 marzo 2021; 
  Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
  Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243; 
  Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Visto  il  regolamento  per  l'organizzazione  delle  funzioni   di
controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite  con
la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il
testo unico  delle  leggi  sugli  enti  locali  (TUEL)  e  successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 148-bis del TUEL, cosi'  come
introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art.  3,  decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213; 
  Vista la legge 5 giugno 2003,  n.  131,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed  in  particolare  l'art.  7,
commi 7 e 8; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria  per  il
2006) e, in particolare, l'art. 1, commi 166 e seguenti; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126; 
  Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito  dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213  e  successive  modificazioni,  recante
«Disposizioni in materia di gestione finanziaria e  di  funzionamento
degli enti territoriali e locali, nonche' ulteriori  disposizioni  in
favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto  2016  n.  175,  recante  il
«Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160,  recante  le  disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno
finanziario  2020  e  del  bilancio  pluriennale  per   il   triennio
2020-2022; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art.  106,  comma  1,
come modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha rinviato al
31 gennaio  2021  il  termine  per  l'approvazione  del  bilancio  di
previsione 2021-2023; 
  Visto il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, recante «Misure urgenti
in materia di accesso al credito e  di  adempimenti  fiscali  per  le
imprese,  di  poteri  speciali  nei   settori   strategici,   nonche'
interventi in materia di salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi e processuali»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; 
  Vista la delibera n. 18 del 7  ottobre  2020  della  Sezione  delle
autonomie contenente le «Linee di indirizzo per i  controlli  interni
durante l'emergenza da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante  «Ulteriori
misure urgenti  in  materia  di  tutela  della  salute,  sostegno  ai
lavoratori  e  alle  imprese,   giustizia   e   sicurezza,   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178,  recante  le  disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno
finanziario  2021  e  del  bilancio  pluriennale  per   il   triennio
2021-2023; 
  Visto il  decreto  13  gennaio  2021,  con  il  quale  il  Ministro
dell'interno ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021  il  termine
per l'approvazione del bilancio di previsione  2021-2023  degli  enti
locali; 
  Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41  (decreto  «sostegni»),
recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle  imprese  e  agli
operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19»,  con  il  quale  il  Governo  ha
ulteriormente rinviato, al 30 aprile, il termine  per  l'approvazione
del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali; 
  Considerato che la situazione determinata dall'emergenza  sanitaria
comporta effetti sulla programmazione degli  enti  locali  che  vanno
oltre il disposto rinvio del termine per l'approvazione del  bilancio
di previsione  2021-2023  e,  allo  stato,  e'  ancora  in  corso  di
definizione il complesso degli interventi e delle misure che  possono
avere incidenza al riguardo; 
  Vista l'esigenza di fornire agli enti locali utili  indicazioni  di
principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza  per
la corretta programmazione e  gestione  del  bilancio  di  previsione
2021-2023; 
  Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 11448 del  16
marzo  2021  di  convocazione  della  Sezione  delle  autonomie   per
l'adunanza odierna; 
  Udito il relatore, consigliere Rinieri Ferone; 
 
                              Premesso: 
 
  1. Gli effetti indotti dall'emergenza sanitaria da  COVID-19  hanno
interessato la finanza degli enti locali per l'esercizio 2020 a causa
dei riflessi diretti ed indiretti sulle entrate, sulle  spese,  sullo
sviluppo  delle  attivita'  finalizzate  agli  investimenti   e,   in
definitiva, sugli equilibri di bilancio.  Un'analisi  compiuta  della
situazione potra'  essere  effettuata  in  sede  di  rendicontazione,
tenendo  conto  dell'intervento  statale  diretto  a  conservarne  la
tenuta. 
  Un sostegno agli enti per limitare gli  effetti  della  perdita  di
gettito,  conseguente  a  specifiche  misure,  adottate  in  sede  di
decretazione d'urgenza, e' stato assicurato  dallo  Stato  attraverso
disposizioni normative tese ad evitare pregiudizi agli  equilibri  di
bilancio degli enti territoriali. 
  Una prima valutazione complessiva, in termini di congruenza,  degli
obiettivi della politica di sostegno finanziario emergenziale  con  i
suddetti effetti della pandemia, potra' avvenire alla luce  dei  dati
relativi  alla  certificazione  della  perdita  di  gettito  connessa
all'emergenza epidemiologica che sara' rilevata, entro il  31  maggio
2021, con le modalita' stabilite dall'art. 39, comma 2, decreto-legge
n. 104/2020, come modificato dall'art.  1,  comma  830,  lettera  a),
legge n. 178/2020. 
  Per offrire indirizzi agli enti nell'affrontare  le  criticita'  di
tale  situazione  emergenziale  sotto  il   profilo   finanziario   e
gestionale, questa  Sezione  con  la  delibera  n.  18  del  2020  ha
richiamato tempestivamente l'attenzione degli organi  che  compongono
il sistema di controllo interno, al fine di rafforzare al  massimo  i
processi di controllo. 
  Gli effetti delle misure statali di sostegno di cui  si  e'  detto,
interesseranno, in larga parte, anche  l'esercizio  2021,  anche  per
effetto del trascinamento di componenti  finanziarie  positive,  «non
ordinarie»,  che  pur  in  presenza  di  puntuali  disposizioni   che
vincolano l'utilizzo delle stesse, possono creare, soprattutto  nella
contabilizzazione  dei  resti  di  amministrazione,  un  effetto   di
dissimulazione delle criticita' strutturali;  da  qui  l'esigenza  di
attente valutazioni circa l'impatto in prospettiva. 
  2. Per l'esercizio 2021, si  registra  una  battuta  d'arresto  nel
progressivo  e  graduale  avvicinamento  ai  tempi  fisiologici   per
l'approvazione del bilancio di previsione, che l'art. 151,  comma  1,
decreto  legislativo  n.  267/2000  -  TUEL,  fissa  al  31  dicembre
dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. In tal senso,  per
l'approvazione del bilancio  pluriennale  2021-2023  il  decreto  del
Ministro dell'interno 13 gennaio 2021 aveva limitato la proroga al 31
marzo 2021, differita, poi, con il decreto «sostegni» al  30  aprile.
Il percorso di normalizzazione, come noto, e' stato interrotto  dalla
legislazione emergenziale che, per il 2020, aveva prorogato  fino  al
31  ottobre  l'approvazione   del   precedente   bilancio   triennale
(2020-2022). 
  La proroga al 30 giugno (decreto-legge n. 41/2021) del termine  per
il nuovo regime delle tariffe «TARI» e  «TARI  corrispettiva»  e  per
l'approvazione del Piano economico finanziario (PEF),  sospende,  per
il 2021, l'allineamento tra i termini di approvazione del bilancio  e
quelli  della  determinazione  delle  relative  aliquote  e  tariffe.
Tuttavia,  al  di  la'   dell'eccezionalita'   del   momento,   resta
fondamentale riportare il sistema di  programmazione  in  tempi  piu'
prossimi  all'inizio  della  gestione.  In  tal  senso  volgevano  le
previsioni dell'art. 138, decreto-legge n. 34/2020. 
  Il differimento dei termini, infatti, non risulta coerente  con  le
linee poste dalla riforma dei sistemi contabili che  tratteggiano  un
organico ciclo di bilancio, che connette la fase della programmazione
a quella della gestione e della rendicontazione. Inoltre, una tardiva
programmazione rende piu' difficoltoso l'esercizio delle funzioni  di
controllo sulle gestioni in quanto, per la  fase  di  previsione  dei
bilanci,  i  riscontri  sull'attivita'  amministrativa  non   vengono
strutturati su dati stabili e significativi nella  prospettiva  della
programmazione annuale e triennale. 
  La persistenza di margini d'incertezza del  quadro  di  riferimento
normativo e' alla base della prassi del differimento del  termine  di
deliberazione dei bilanci, soprattutto per  la  stima  delle  risorse
finanziarie disponibili e del loro  impiego.  A  tale  incertezza  ha
fatto da moltiplicatore l'emergenza sanitaria iniziata nel 2020,  che
ha  dato  luogo,  da  un  lato,  a  misure  per  attenuare  l'impatto
sull'azione fiscale, dall'altro, all'emersione di fabbisogni di spesa
corrente «necessitata», anche se di natura non permanente. Si  tratta
di  eventi  che  hanno  inciso   decisamente   sulla   programmazione
finanziaria e sulla relativa  provvista  delle  risorse,  cui  si  e'
provveduto, non solo con specifici ristori per le  minori  entrate  e
per le maggiori spese, oltre che  con  lo  stanziamento  di  fondi  a
destinazione generale, ma anche attraverso misure  derogatorie  delle
ordinarie  regole  di   destinazione   delle   risorse   secondo   le
caratteristiche tecniche e giuridiche peculiari di ogni entrata. 
  3. Sul piano della disciplina legislativa emergenziale va detto che
oltre ai  c.d.  decreti  «ristori»,  quattro  consistenti  interventi
normativi, decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  («Cura  Italia»),
decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34   («decreto   rilancio»),
decreto-legge  14   agosto   2020,   n.   104   («decreto   agosto»),
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  hanno  riguardato  molteplici
aspetti relativi alla gestione  amministrativa  e  finanziaria  degli
enti  locali.  Sul  versante  delle   entrate,   hanno   influito   i
provvedimenti di sospensione dei termini  dall'8  marzo  2020  al  31
gennaio 2021 dell'attivita' degli uffici degli enti impositori  (art.
67, decreto-legge 18/2020, come modificato dall'art.  151,  comma  1,
decreto-legge n. 34/2020) - non  inciso  dall'ulteriore  differimento
dei  termini  di  notifica  di  cui  all'art.  22-bis   del   decreto
«milleproroghe»  (decreto-legge  n.   183/2020)   che   riguarda   le
sospensioni dell'art. 157, decreto-legge  n.  34/2020  che  non  sono
riferite agli enti territoriali - e la sospensione, dall'8 marzo 2020
al 28 febbraio 2021, dei termini di versamento dei  carichi  affidati
all'agente della riscossione (art.  68,  comma  2,  decreto-legge  n.
18/2020 e sue successive modifiche). Inoltre, le esenzioni IMU per  i
settori del  turismo  e  dello  spettacolo,  la  mancata  riscossione
dell'imposta di soggiorno o del contributo  di  sbarco,  nonche'  del
contributo  di  soggiorno,  la  mancata  riscossione  della  TOSAP  e
dell'alternativo canone di concessione, hanno  contratto  il  gettito
tributario.  Tali   minori   entrate,   anche   se   compensate   dai
corrispondenti specifici ristori,  potranno  verosimilmente  lasciare
conseguenze sulla congruenza  tra  perdite  stimate  ed  effettive  e
relative compensazioni. Si e' trattato di effetti registrati, in modo
diversificato, su specifiche basi imponibili, piu' evidenti su quella
componente della capacita' fiscale ascrivibile al gettito residuo,  e
cioe' a quello delle entrate extratributarie,  ma  anche  al  gettito
impositivo minore, che vanno monitorate nella prevedibile ripresa del
funzionamento dei rapporti tributari sottostanti. 
  Le richiamate leggi hanno introdotto misure di flessibilita'  sulla
gestione del bilancio, destinando a  spesa  corrente  emergenziale  -
qualificata come spesa a «carattere non permanente» - risorse non  di
parte corrente, da poter coprire, in parziale deroga  ai  criteri  di
cui all'art. 187, comma 2, TUEL, con l'utilizzo  dell'avanzo  libero,
nonche' con i proventi da  concessioni  edilizie  o  da  sanzioni  in
materia edilizia. Gli interventi concernenti la gestione  del  debito
hanno accordato ampie facolta' di rinegoziazione  e  sospensione  del
pagamento della quota  capitale,  sia  dei  cosiddetti  «mutui  Mef»,
gestiti da Cassa depositi e prestiti (Cdp),  (decreto  «Cura  Italia»
art. 112,  decreto-legge  n.  18/2020),  sia  dei  mutui  bancari  in
scadenza nel 2020, (decreto «rilancio»  art.  113,  decreto-legge  n.
34/2020), con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento, in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 204, comma 2, TUEL, e  senza
la verifica  di  convenienza  di  cui  all'art.  41  della  legge  n.
448/2001. Tali misure si aggiungono a quelle di ristrutturazione  del
debito, di cui all'art. 39, decreto-legge  n.  16/2019,  intervenendo
sui vecchi mutui con il meccanismo dell'accollo da parte dello  Stato
e del rimborso  degli  enti  a  condizioni  molto  meno  onerose.  In
proposito, va ricordata l'importante novita' introdotta dall'art.  1,
comma 796, della legge di  bilancio  2021  (legge  n.  178/2020)  che
restringe l'ambito degli atti che possono dare luogo ad indebitamento
ai sensi dell'art. 119 Cost., escludendo le operazioni di  revisione,
ristrutturazione e rinegoziazione  del  debito  che  determinano  una
riduzione del valore finanziario delle passivita' totali. 
  Le anticipazioni di liquidita', alimentate per gli enti  locali  da
uno stanziamento di 8 mld,  (art.  116,  decreto-legge  n.  34/2020),
hanno immesso ingenti risorse per favorire il  pagamento  dei  debiti
commerciali, utilizzabili anche per l'estinzione delle  anticipazioni
«brevi»  previste  dalla  legge  di  bilancio  2020.  L'esigenza   di
accelerazione del pagamento dei debiti  era  stata  gia'  considerata
dalla legge n. 160/2019, che all'art. 1, comma 555, ha previsto,  per
gli anni 2020-2022, l'incremento del limite massimo di  anticipazioni
di tesoreria a 5 dodicesimi delle entrate correnti. 
  Le misure di cui al decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  23  («decreto
liquidita'») hanno inteso garantire la continuita' delle imprese,  in
un sistema segnato da una gravissima forma di crisi che ha  investito
il tessuto economico globale e che ha fatto avvertire  la  necessita'
di differire al 1° settembre 2021 l'entrata  in  vigore  del  «Codice
della crisi d'impresa». Alcune misure interessano anche le societa' a
partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175/2016 per
effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del  TUSP.  In  tale
settore,  verosimilmente,  potranno  emergere  aspetti   problematici
connessi ai cogenti vincoli imposti agli enti locali in  presenza  di
perdite delle aziende partecipate. In tema,  vale  segnalare  che  la
legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), al comma 266, prevede  la
sospensione della disciplina codicistica concernente gli obblighi  di
riduzione del capitale e di scioglimento delle societa' per riduzione
o perdita del capitale. In sostanza, con decisione dell'assemblea dei
soci,  e'  possibile  sterilizzare  per  cinque   anni   le   perdite
dell'esercizio 2020, rinviando alla chiusura  del  bilancio  2025  le
misure di ricostituzione del capitale. In tale  contesto  non  potra'
mancare un attento monitoraggio degli indicatori di rischio di  crisi
aziendale che dovranno sempre tenere conto  del  peso  delle  perdite
sospese  e  sterilizzate   sulla   complessiva   gestione   economica
dell'azienda. 
 
                            Considerato: 
 
  4. La manovra di bilancio  2021  ha  continuato  ad  alimentare  la
politica di sostegno ai bilanci degli enti, ma, allo stesso tempo, ha
affievolito  le  misure  derogatorie  introdotte  nella  prima   fase
emergenziale, che sono state sopra ricordate. 
  Su un piano di osservazione piu' generale, la medesima legge, oltre
agli  interventi  strutturali   sulla   consistenza   delle   risorse
finanziarie correnti, come il potenziamento delle  quote  perequative
del Fondo di solidarieta' comunale (FSC) e l'incremento delle risorse
destinate al rilancio del welfare, disciplina  il  graduale  recupero
alle  spettanze  comunali,  sottoposte   a   tagli   da   parte   del
decreto-legge n. 66/2014, in materia di revisione della spesa,  cosi'
come per le province e le citta' metropolitane, con l'istituzione  di
due fondi distinti  rispetto  al  previgente  Fondo  sperimentale  di
riequilibrio (FSR). 
  Tra i predetti interventi normativi, si ravvisano disposizioni  che
comportano  un   assestamento   delle   misure   adottate   in   fase
emergenziale,  incrementando  le  risorse   destinate   a   garantire
l'esercizio delle funzioni degli enti territoriali ed  estendendo  il
perimetro di utilizzo delle risorse  alle  perdite  di  gettito  2021
(commi 822-831). In tema di flessibilita' della gestione  finanziaria
hanno  trovato  conferma  solo  talune   delle   deroghe,   come   la
possibilita' di svincolare  specifiche  quote  di  avanzo  vincolato,
oppure di utilizzare risorse da concessioni edilizie o  sanzioni  per
violazioni in materia edilizia. Non sono  state,  invece,  confermate
altre misure quali l'utilizzo dell'avanzo libero per  spesa  corrente
emergenziale, mentre restano fermi i limiti di legge all'utilizzo del
risultato di amministrazione per gli enti  in  disavanzo  complessivo
(art. 1, comma 898, legge n. 145/2018), salva l'eccezione di  cui  al
comma 823 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021, per le risorse ex
comma 822 stessa legge non utilizzate nell'esercizio di competenza  e
confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione. 
  Resta anche confermata  la  disciplina  previgente  in  materia  di
costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilita' (FCDE), nonche'
quello concernente l'obbligo di costituzione del  Fondo  di  garanzia
dei debiti commerciali (FGDC), laddove ne ricorrano i presupposti  di
legge. Si tratta di importanti presidi agli equilibri di bilancio  in
un momento di «scuotimento degli andamenti ordinari». 
 
                              Ritenuto: 
 
  5. Per arginare gli effetti  della  situazione  emergenziale  sulle
gestioni finanziarie, oltre agli interventi di «soccorso» sono  state
adottate  altre  misure  accomunate  dalla  finalita'  di   garantire
liquidita' per assicurare il regolare andamento  dell'amministrazione
anche attraverso la liberazione di risorse rispetto ai loro  ordinari
ambiti di impiego. In tal senso sono state rese  disponibili  risorse
cospicue per anticipazioni di  liquidita',  per  la  sospensione  del
pagamento delle quote capitali dei ratei di mutuo  e  anche  adottate
misure come  quelle  di  flessibilita'  nell'applicazione  di  talune
regole contabili  sulla  destinazione  senza  vincoli  delle  risorse
rivenienti da rinegoziazioni e  ristrutturazioni  dei  mutui.  Questi
interventi, unitamente a quelli di flessibilizzazione gia' ricordati,
hanno contribuito a  creare  spazi  finanziari  disponibili  per  far
fronte alle necessita'  della  spesa  di  competenza.  E'  necessario
considerare che si tratta di misure  di  copertura  non  a  carattere
strutturale che vanno a rimuovere alcune  cautele  poste  a  presidio
dell'equilibrio di bilancio e  della  sana  gestione.  Si  tratta  di
conseguenze che possono assumere complessita' negli esercizi  futuri.
Parimenti va preservata la sostenibilita' finanziaria dell'impegno al
rimborso  della  liquidita'   anticipata   che,   pur   non   essendo
indebitamento in senso proprio, deve trovare copertura nelle  risorse
correnti. Le stesse considerazioni valgono  per  la  riprogrammazione
finanziaria  necessaria  per  tenere  conto,  da   un   lato,   dello
spostamento in avanti di impegni gia' assunti nella  struttura  degli
equilibri e, dall'altro, dell'esigenza di  ricalibrare  le  stime  di
gettito per le modifiche che hanno interessato le basi  imponibili  e
per la sospensione dell'attivita' fiscale  degli  enti,  rinviata,  a
legislazione vigente, agli inizi di questo esercizio. 
  6. La chiusura in sicurezza dei bilanci 2020 rappresenta un  solido
punto  di   partenza   per   l'aggiornamento   della   programmazione
finanziaria 2021-2023; inoltre sono da tenere in  considerazione  gli
ulteriori, previsti,  interventi  di  sostegno  all'economia  che  si
rifletteranno in una certa misura  sul  gettito  fiscale  degli  enti
locali al fine di salvaguardare la trama degli equilibri e l'ordinata
gestione,  tra  questi  anche  la  previsione  dell'annullamento  dei
carichi tributari nei limiti  previsti  dall'art.  4,  comma  4,  del
decreto-legge n. 41 del 2021 che potrebbe provocare nuovi disavanzi o
incrementi di disavanzi. Anche  al  fine  di  garantire  la  maggiore
speditezza nelle operazioni di  certificazione  e  delle  conseguenti
regolazioni finanziarie e' necessaria un'attenta  ricognizione  della
effettiva  consistenza  del  fabbisogno  correlato  alle  perdite  di
gettito gia' compensate, e cio' anche a supporto  dell'attendibilita'
delle previsioni di entrata. Meritano  anche  attenzione  i  riflessi
sulla consistenza dello stanziamento in bilancio  del  FCDE,  tenendo
conto del trascinamento negli esercizi successivi degli effetti delle
attivita' di accertamento sospese e rinviate.  Inoltre,  deve  essere
presidiato il rispetto delle regole che  riguardano  la  richiesta  e
l'uso della liquidita' anticipata, da calibrare anche in correlazione
con l'esigenza di assicurare la  tempestivita'  dei  pagamenti  e  la
corretta  contabilizzazione  e   procedimentalizzazione   soprattutto
nell'ipotesi di pagamento di debiti fuori bilancio. 
  7. Sul versante della spesa in conto capitale i consistenti  flussi
di risorse, sotto forma di  contributi  e  di  fondi  per  specifiche
finalita',  pongono  la   necessita'   di   una   gestione   proficua
nell'impiego delle stesse, e cio' sia per  valorizzare  le  politiche
pubbliche di sviluppo sia per  l'auspicata  spinta  all'economia.  Le
misure per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali (ai quali
e'  affidata  in  parte  rilevante  la  ripresa  del  nostro  sistema
economico) possono contribuire a contrastare il depauperamento  della
dotazione di capitale fisso cui si e' assistito nell'ultimo decennio,
oltre che a colmare il divario infrastrutturale tra le  diverse  aree
del Paese. In tale  direzione  muovono  gli  interventi  di  sostegno
economico declinati anche con  riferimento  alla  fase  iniziale  del
processo -  cioe'  quella  della  progettazione  -  delle  spese  per
investimenti, per le quali sono destinate  specifiche  e  consistenti
risorse  su  fondi  appositamente  costituiti.  Un  sostegno  che  si
manifesta anche nelle modifiche apportate al sistema di  contabilita'
per una piu' snella  operativita'  nella  gestione  della  spesa  per
investimenti, consentendo  la  costituzione  del  FPV,  per  l'intero
quadro economico, a partire dalle spese di  progettazione  definitiva
ed  esecutiva,  sia  pure  a   precise   condizioni   rispetto   alla
possibilita' di realizzazione dell'investimento. La corretta gestione
della spesa  per  gli  investimenti  costituisce  ora  una  priorita'
assoluta nelle politiche pubbliche  nazionali,  regionali  e  locali,
nella prospettiva di risanamento dell'economia che punta a  risultati
ed obiettivi che non possono essere mancati. 
 
                             Atteso che: 
 
  Nell'aggiornamento della programmazione triennale, il  bilancio  di
previsione  2021-2023,  deve  privilegiare  le  seguenti  «Linee   di
indirizzo»: 
    a) formulare la previsione delle entrate correnti  tenendo  conto
delle rinnovate esenzioni, di imposte e di altri obblighi  tributari,
determinate dalla emergenza sanitaria e,  allo  stesso  tempo,  degli
effetti della ripresa dell'attivita' degli  uffici  tributari.  Vanno
considerate, comunque,  le  misure  di  favore  per  il  contribuente
nell'assolvimento delle obbligazioni tributarie, quali le  rateazioni
ed altre agevolazioni; 
    b) assolvere correttamente gli obblighi di  certificazione  della
perdita  di  gettito,  al  cui  adempimento  sono  correlati  effetti
sostanziali e al cui inadempimento conseguono misure sanzionatorie; 
    c) costruire gli equilibri di bilancio  considerando  l'ordinaria
composizione delle entrate  correnti,  al  netto  degli  effetti  dei
ristori che, pur incidendo sul risultato di competenza, hanno  natura
di entrata straordinaria. Nel determinare lo stanziamento in bilancio
del FCDE, oltre che le specifiche variazioni sulla composizione delle
entrate, vanno prese  in  particolare  considerazione  le  variazioni
intervenute nella  capacita'  di  realizzazione  dovute  alle  misure
emergenziali  sulla  sospensione  dei  termini  di   accertamento   e
riscossione; 
    d) porre attenzione, ai  fini  degli  equilibri  di  cassa,  alla
corretta stima delle previsioni di incasso, valutando con prudenza, i
gettiti di competenza attesi, curando  altresi'  l'adempimento  degli
obblighi di monitoraggio della cassa  vincolata,  sia  per  la  parte
corrente che per il conto capitale; 
    e)  sostenere  l'azione   di   efficientamento   dei   pagamenti,
rivolgendo uno specifico indirizzo delle linee di politica gestionale
alla eliminazione  del  debito  pregresso,  anche  avvalendosi  delle
misure di incremento della liquidita'. Estendere l'azione  ai  debiti
fuori  bilancio,  procedendo   tempestivamente   al   riconoscimento.
Stanziare in bilancio, nel  lato  spesa,  apposito  accantonamento  a
Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC),  laddove  ne  sussistano  i
presupposti, tenendo conto  degli  indicatori  della  Piattaforma  di
certificazione dei crediti (PCC); 
    f) programmare  la  spesa  di  investimento  in  coerenza  con  i
cronoprogrammi, anche tenendo conto delle misure  di  semplificazione
nella  selezione  delle  offerte  e  nella  scelta  del   contraente.
Impiegare correttamente il FPV  che,  pur  liberato  dai  limiti  del
vincolo  di  utilizzo,  deve  sempre  costituire  uno  strumento   di
misurazione della diacronia tra acquisizione di  risorse  e  relativo
impiego. Lo sviluppo degli  investimenti  deve  essere  sostenuto  da
un'adeguata organizzazione e puo' anche  avvalersi  dell'utilizzo  di
moduli partenariali; 
    g) tenere conto  degli  effetti  dell'emergenza  sanitaria  sulle
societa'  a  controllo  pubblico,   attraverso   le   quali   avviene
l'esternalizzazione  dei  servizi.  E'   necessario   monitorare   le
situazioni di criticita',  che  si  riflettono  sul  capitale  e  sui
bilanci di esercizio e valutare i possibili interventi  nel  contesto
dei criteri fondamentali tracciati dal combinato  disposto  dell'art.
6, comma 2 e dell'art. 14 del TUSP. Rilevano al riguardo le norme  di
flessibilita' introdotte dalla legge di bilancio (comma  266)  ed  il
regime temporaneo degli aiuti di Stato di cui al comma 627 e all'art.
54 del decreto-legge n. 34/2020, cosi' come modificato dall'art.  28,
comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 41/2021. 
  La Corte, in questa  sede,  pur  considerando  le  difficolta'  del
periodo  emergenziale,  ribadisce  l'esigenza  che  si  proceda   nel
percorso di miglioramento della qualita' delle informazioni contenute
nei bilanci degli enti che costituiscono una componente primaria  del
conto della pubblica amministrazione. 
  Gli organi di revisione  economico-finanziaria  degli  enti  locali
sono chiamati ad effettuare le verifiche  sugli  evidenziati  aspetti
della gestione e a trasmettere la relazione al bilancio di previsione
e l'annessa  documentazione  alle  competenti  Sezioni  regionali  di
controllo della Corte dei conti. 
 
                              Delibera: 
 
  1. di approvare l'unito documento, che costituisce parte integrante
della presente deliberazione, riguardante le  «Linee  di  indirizzo»,
cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1,  commi  166  e  seguenti,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006),
richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti  locali
nella predisposizione della  relazione  sul  bilancio  di  previsione
2021-2023; 
  2. di non procedere  all'adozione  del  questionario  annesso  alle
Linee guida enti locali sul bilancio di previsione 2021-2023. 
  La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 31 marzo 2021. 
 
                                               Il Presidente: Carlino 
Il relatore: Ferone 
 
Depositata in segreteria il 12 aprile 2021 
Il dirigente: Galli