IL DIRETTORE GENERALE 
                            della ricerca 
 
  Visto il  decreto  legislativo  del  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, recante  «Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della  modifica
apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, con legge 5 marzo  2020,  n.  12  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - n. 61 del 9 marzo  2020),  istituisce  il
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  164   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  165   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
19  febbraio  2021,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione
e definizione dei compiti degli uffici di  livello  dirigenziale  non
generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494),  con  cui
si e' provveduto  all'assegnazione  ai  responsabili  della  gestione
delle risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca per l'anno 2021, il  quale  all'art.
11, comma 1, dispone che «fino alla definizione  delle  procedure  di
conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo
ufficio di livello dirigenziale generale si avvale  dei  preesistenti
uffici  dirigenziali  non  generali,  in  relazione  alle  rispettive
competenze»; 
  Visto  l'art.  6  del  suddetto  decreto  ministeriale,  il   quale
attribuisce al direttore generale della ex Direzione generale per  il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e  dei
suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di  cui  alla
tabella D, relative alle missioni e ai  programmi  di  spesa  a  piu'
centri  di  responsabilita'  amministrativa   secondo   gli   attuali
incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data  di  entrata
in  vigore  del   regolamento   di   organizzazione   del   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  -  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  n.  164/2020  -  che  continuano  ad  avere
efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle  more  del
completamento del processo di riorganizzazione dello stesso; 
  Vista la legge 27  dicembre  2006,  n.  296  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e  tecnologica  (FIRST)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'art.  30  del  decreto-legge  n.  5  del  9  febbraio  2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica  del  decreto
legislativo 27 luglio 1999,  n.  297,  ai  sensi  del  quale,  per  i
progetti   selezionati   nel   quadro   di   programmi   europei    o
internazionali, non e' prevista la  valutazione  tecnico  scientifica
ex-ante ne' il parere sull'ammissione a finanziamento  da  parte  del
Comitato di cui all'art. 7,  comma  2,  del  decreto  legislativo  27
luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83  del  22
giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge  n.  134  del  7
agosto 2012; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea
(regolamento generale di esenzione per categoria)  e  in  particolare
l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento
a partire dal giorno 1° luglio 2014; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016,  n.  593,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni  per
la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli  articoli
60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX "Misure per la  ricerca
scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»; 
  Visto il decreto del  Ministro  23  novembre  2020,  prot.  n.  861
(registrato alla Corte dei conti il  10  dicembre  2020,  n.  2342  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre  2020)  di
«Proroga delle previsioni di cui al decreto  ministeriale  26  luglio
2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del  regime  di  aiuti  di
Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023; 
  Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016
che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  n.  2759  del  13  ottobre  2017,
aggiornato con decreto direttoriale n.  2705  del  17  ottobre  2018,
delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n.  593
«Disposizioni per la  concessione  delle  agevolazioni  finanziarie»,
adottato dal Ministero in  attuazione  dell'art.  16,  comma  5,  del
citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016; 
  Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo  2018,  reg.  UCB
del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative
ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed  in
recepimento  delle  direttive  ministeriali  del   suddetto   decreto
direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono  state  emanate
le  «Procedure  operative»  per   il   finanziamento   dei   progetti
internazionali,  che  disciplinano,  tra  l'altro,  le  modalita'  di
presentazione delle domande di finanziamento nazionale da  parte  dei
proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e  di
gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi  diretti  al  sostegno
delle attivita' di ricerca industriale, estese  a  non  preponderanti
processi di sviluppo  sperimentale  e  delle  connesse  attivita'  di
formazione  del  capitale  umano  nonche'  di  ricerca  fondamentale,
inseriti in accordi e programmi europei e internazionali; 
  Vista  la  legge  del  30  dicembre  2010,  n.  240  e   successive
modificazioni ed integrazioni ed in  particolare  l'art.  21  che  ha
istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR); 
  Visto il decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019  registrato
alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, n. 1-310  di  riparto  del
FIRST 2018; 
  Visto l'impegno a valere  sulle  risorse  FIRST  2018,  cap.  7345,
finalizzato   al   finanziamento   dei   progetti   di   cooperazione
internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7630  del  12
maggio 2020, reg. UCB n. 509 del 15 maggio 2020; 
  Vista  l'iniziativa  europea  ex   art.   185   del   Trattato   di
funzionamento dell'unione europea PRIMA «Partnership for research and
innovation in the Mediterranean area», istituita  con  decisione  del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017; 
  Visto il bando transnazionale PRIMA Call  2018,  comprensivo  delle
Guide lines for applicants, pubblicato dalla iniziativa PRIMA in data
6 febbraio 2018 con scadenza il 17  aprile  2018  e  che  descrive  i
criteri  ed  ulteriori   regole   che   disciplinano   l'accesso   al
finanziamento  nazionale  dei  progetti  cui  partecipano  proponenti
italiani; 
  Atteso  che  il  MUR  partecipa  alla  Call  2018  con  il   budget
finalizzato al finanziamento dei  progetti  nazionali  a  valere  sui
Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa; 
  Considerato che per l'iniziativa PRIMA 2018 di cui trattasi non  e'
stato possibile procedere alla emanazione dell'avviso integrativo; 
  Vista la decisione finale dell'iniziativa PRIMA  con  la  quale  e'
stata formalizzata la graduatoria delle  proposte  presentate  e,  in
particolare, la  valutazione  positiva  espressa  nei  confronti  del
progetto dal titolo «SAFFROMFOOD  valorisation  of  saffron  and  its
floral  by-products  as  sustainable  innovative  sources   for   the
development of high added-value food  products»,  avente  l'obiettivo
finale  di  sviluppare  prodotti  ad  elevato   valore   nutrizionale
utilizzando materiali di scarto provenienti dalla  lavorazione  dello
zafferano, con un costo complessivo pari a euro 466.849,00; 
  Vista la nota n. 473 dell'11 gennaio 2019, a  firma  del  dirigente
dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti
della valutazione internazionale effettuata sui  progetti  presentati
in  risposta  al  bando  PRIMA  2018  e  la  lista  dei  progetti   a
partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i  quali  il
progetto dal titolo «SAFFROMFOOD»; 
  Considerato che le procedure operative  per  il  finanziamento  dei
progetti internazionali  ex  art.  18  del  decreto  ministeriale  n.
593/2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la
verifica della congruita' dei costi del programma  d'investimento  e,
all'esito dello svolgimento  dell'istruttoria  di  cui  all'art.  12,
comma 1, del decreto ministeriale  n.  593/2016,  per  le  parti  non
effettuate dalla struttura  internazionale,  per  l'approvazione  del
capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario; 
  Visto il decreto direttoriale n. 1196 del 20 giugno 2019, reg.  UCB
n.   1164   del   17   luglio   2019,    di    nomina    dell'esperto
tecnico-scientifico dott.ssa Marina Carcea e di eventuali sostituti; 
  Atteso  che  l'esperto  dott.ssa  Marina  Carcea  ha  approvato  il
capitolato tecnico allegato  al  presente  decreto,  in  ossequio  al
disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale  n.  593/2016  e
conseguenti atti e regolamenti citati in premessa; 
  Atteso  che  nel   gruppo   di   ricerca   relativo   al   progetto
internazionale   «SAFFROMFOOD»   figura   il   seguente   proponente:
Universita' degli studi di Parma; 
  Visto il  Consortium  agreement  trasmesso  dall'Universita'  degli
studi di Parma; 
  Attesa la comunicazione e-mail  del  2  marzo  2021  da  parte  del
Segretariato  della  Call,  acquisita  agli  atti  per   il   tramite
dell'Ufficio VIII della Direzione  generale  della  ricerca,  con  la
quale vengono comunicate le date definitivamente fissate per l'inizio
delle attivita' progettuali; 
  Dato atto che con la predetta comunicazione la data di  inizio  del
progetto «SAFFROMFOOD» e' fissata al 1° marzo 2021; 
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016  che
prevede che il capitolato tecnico e  lo  schema  di  disciplinare,  o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella  forma  predisposta
dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
delle  attivita'  contrattuali  e   le   eventuali   condizioni   cui
subordinare  l'efficacia  del  provvedimento,   costituiscono   parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
ed integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 28
luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare,
gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono,  prima  della  concessione  da
parte del  soggetto  concedente  aiuti  di  Stato,  la  registrazione
dell'aiuto individuale e  l'espletamento  di  verifiche  tramite  cui
estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente  erogati
al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti; 
  Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al  citato  decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al  quale  il  registro
nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il COR. n. 5020230
del 22 marzo 2021; 
  Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modifiche ed integrazioni»  (Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 175 del 28 luglio 2017), e' stata acquisita  la  visura
Deggendorf n. 11388908 del 22 marzo 2021; 
  Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto
ministeriale n. 593/2016,  sono  stati  assolti  mediante  l'avvenuta
iscrizione del progetto approvato,  e  dei  soggetti  fruitori  delle
agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013,  n.  33:  «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni»; 
  Vista la legge del 6 novembre 2012, n.  190  «Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto l'art. 12 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il progetto  di  cooperazione  internazionale  «SAFFROMFOOD»  e'
ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle
premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate  nella
scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne  costituisce
parte integrante. 
  2. In accordo con il progetto  internazionale,  la  decorrenza  del
progetto e' fissata al 1° marzo 2021 e la sua durata e' di  trentasei
mesi. 
  3. Il finanziamento  sara'  regolamentato  con  le  modalita'  e  i
termini di  cui  all'allegato  disciplinare  (allegato  2)  e  dovra'
svolgersi secondo le modalita' e  i  termini  previsti  nell'allegato
capitolato    tecnico    (allegato    3)    approvato    dall'esperto
tecnico-scientifico,  ambedue  i  citati   allegati   facenti   parte
integrante del presente decreto.