IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche  amministrazioni»  ed,  in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15  febbraio
2007 con il quale e' stata iscritta nel registro delle  denominazioni
di origine protette e  delle  indicazioni  geografiche  protette,  la
denominazione di origine protetta «Stelvio»/«Stilfser»; 
  Considerato che e'  stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.  53  del
regolamento (UE)  n.  1151/2012  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; 
  Considerato che con regolamento di esecuzione (UE)  2021/588  della
Commissione del 6 aprile 2021, e' stata accolta la modifica di cui al
precedente capoverso; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
attualmente  vigente,  a  seguito  dell'approvazione  della  modifica
richiesta   della   D.O.P.   «Stelvio»/«Stilfser»,    affinche'    le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione erga omnes sul territorio nazionale: 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
denominazione di origine protetta «Stelvio»/«Stilfser», affinche'  le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione, nella stesura risultante a seguito dell'emanazione  del
regolamento (UE)  2021/588  della  Commissione  del  6  aprile  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 125
del 13 aprile 2021. 
  I produttori che intendono porre in commercio la  denominazione  di
origine  protetta  «Stelvio»/«Stilfser»,  affinche'  le  disposizioni
contenute nel predetto documento siano accessibili per  informazione,
sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di
tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
 
    Roma, 21 aprile 2021 
 
                                        Il direttore generale: Gerini