IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32; 
  Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni  spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'articolo 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19», e, in particolare l'articolo 21,  che  ha
prorogato  le  disposizioni   sui   c.d.   "Covid   hotel"   previsti
dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e
in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale prevede  che  «dal  7
aprile  al  30  aprile  2021,  si  applicano  le  misure  di  cui  al
provvedimento  adottato  in  data  2  marzo   2021,   in   attuazione
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 22 aprile 2021, n. 96; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19»",   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 aprile 2021  recante
"Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 16 aprile 2021, n. 99; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile  2021  con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Vista la nota-mail del 28 aprile 2021 del Direttore generale  della
prevenzione  sanitaria  in  merito   alla   preoccupante   situazione
epidemiologica che si sta registrando nel contesto internazionale; 
  Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di
un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, del  citato  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, cosi' come richiamato dal decreto-legge 22 aprile  2021,
n. 52, ulteriori misure idonee a limitare l'ingresso  di  viaggiatori
internazionali provenienti dall'India e dal Bangladesh; 
  Sentito il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e il Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-Cov-2,
le  disposizioni  della  presente  ordinanza  e  dell'ordinanza   del
Ministro della salute 25 aprile 2021 si applicano a tutte le  persone
che  fanno  ingresso  dall'India  e  dal  Bangladesh  nel  territorio
nazionale da qualsiasi punto di confine aereo, terrestre e marittimo. 
  2. Ferme restando le disposizioni dell'ordinanza del Ministro della
salute 25 aprile 2021  come  modificata  dal  presente  articolo,  le
persone che nei quattordici  giorni  antecedenti  all'adozione  della
presente ordinanza hanno soggiornato o  transitato  in  India  e  nel
Bangladesh, anche se asintomatiche, che fanno ingresso nel territorio
nazionale, devono sottoporsi a isolamento nei "Covid Hotel"  previsti
dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito con modificazioni dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,
ovvero nei luoghi idonei  indicati  dall'autorita'  sanitaria  o  dal
Dipartimento della protezione civile, per un periodo di dieci  giorni
in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto  il  periodo
necessario. 
  3.  L'ingresso  nel  territorio  nazionale  e'   consentito   nelle
situazioni previste  dall'articolo  51,  comma  7,  lettera  n),  del
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo  2021,
previa autorizzazione del Ministero della salute o  nel  rispetto  di
protocolli sanitari validati, secondo la seguente disciplina: 
    a)  adempimento  degli   obblighi   di   dichiarazione   di   cui
all'articolo 50; 
    b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco  e  a  chiunque
sia deputato ad  effettuare  i  controlli,  della  certificazione  di
essersi sottoposti, nelle quarantotto  ore  antecedenti  all'ingresso
nel  territorio  nazionale,  ad  un  test  molecolare  o  antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    c)  sottoposizione  a  un  test  molecolare  o   antigenico,   da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto, porto o luogo di  confine,  ove  possibile,  ovvero  entro
quarantotto  ore  dall'ingresso  nel  territorio   nazionale   presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento; 
    d) isolamento nei "Covid Hotel" ovvero nei luoghi idonei indicati
dall'autorita' sanitaria o dal  Dipartimento  di  protezione  civile,
secondo quanto disposto al comma 2; 
    e)  obbligo  di  effettuare  un  ulteriore  test   molecolare   o
antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3,  lettera  b),  e
comma 5, della citata ordinanza del Ministro della salute  25  aprile
2021, sono abrogate. 
  5. Fermo restando il  disposto  dell'articolo  1,  comma  6,  della
citata ordinanza del  Ministro  della  salute  25  aprile  2021,  per
l'equipaggio e il personale viaggiante  dei  mezzi  di  trasporto  di
persone e merci, dal  momento  dell'ingresso  in  Italia  e  fino  al
rientro in sede, si applica la  misura  dell'isolamento,  nei  luoghi
idonei indicati dall'autorita' sanitaria  o  dal  Dipartimento  della
protezione civile.