IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 775, della citata legge n.
178 del 2020, che prevede l'incremento del fondo di cui all'art. 53,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di 100 milioni di
euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da
ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di
riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in
vigore della presente legge risultano avere il piano di riequilibrio
approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di
rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della
Corte costituzionale, nonche' tra i comuni che alla medesima data
risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della
deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti
sull'approvazione o sul diniego del piano stesso.
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 776, della citata
legge n. 178 del 2020, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al
comma 775 per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni di cui al
medesimo comma 775 con l'ultimo indice di vulnerabilita' sociale e
materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo
elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e
con la relativa capacita' fiscale pro capite, adottata ai sensi
dell'art. 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, inferiore a 495; i criteri tengono conto
dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo
conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della
quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli
enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati
come enti di 200.000 abitanti.
Considerato, altresi', che, ai sensi dell'art. 1, comma 777, della
citata legge n. 178 del 2020, sono esclusi all'applicazione dei commi
775 e 776 del medesimo articolo, gli enti beneficiari delle risorse
di cui all'art. 53 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
come determinate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto
del fondo di cui allo stesso art. 53.
Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali nella seduta del 25 marzo 2021;
Decreta:
Art. 1
1. Ai comuni elencati nell'allegato «A» che hanno deliberato la
procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'art. 243-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che alla data di entrata
in vigore della legge n. 178 del 2020 risultano avere il piano di
riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa
di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della
Corte costituzionale, nonche' tra i comuni che alla medesima data
risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della
deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti
sull'approvazione o sul diniego del piano stesso, sono concessi 100
milioni di euro, per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno
2022, ripartiti, tenendo conto dell'importo pro capite della quota da
ripianare, calcolato sulla base della popolazione residente al 1°
gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate
correnti cosi' come specificato nell'allegato B «Nota metodologica».
2. Ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000
abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.
3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2021
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco