IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla
proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza,  al  fine
di garantire la continuita' dell'azione  amministrativa,  nonche'  la
vigenza  di  alcune  misure  correlate  con  lo  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2021; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile 
 
  1. All'articolo 263  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
relativo alla  disciplina  del  lavoro  agile  nelle  amministrazioni
pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tal  fine,
le amministrazioni di cui al primo  periodo,  fino  alla  definizione
della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti  collettivi,
ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,  in  deroga
alle misure di cui all'articolo 87, comma  3,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro  dei  propri  dipendenti  e
l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita'  dell'orario  di
lavoro,  rivedendone  l'articolazione  giornaliera   e   settimanale,
introducendo   modalita'   di   interlocuzione   programmata,   anche
attraverso  soluzioni  digitali  e  non  in  presenza  con  l'utenza,
applicando il lavoro agile, con le  misure  semplificate  di  cui  al
comma  1,  lettera  b),  del  medesimo  articolo  87,  e  comunque  a
condizione che  l'erogazione  dei  servizi  rivolti  a  cittadini  ed
imprese avvenga con regolarita', continuita' ed  efficienza,  nonche'
nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le  disposizioni
del presente comma si applicano al personale del comparto  sicurezza,
difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato  di  emergenza
connessa al COVID -19.»; 
    b) al comma 2, dopo le parole «tutela della salute» sono inserite
le seguenti:  «e  di  contenimento  del  fenomeno  epidemiologico  da
COVID-19». 
  2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7  agosto  2015,  n.  124,
relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita  e  di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo la parola «telelavoro» sono aggiunte le
seguenti: «e del lavoro agile»; 
    b) al terzo periodo, le parole «60  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15 per cento»; 
    c) al quarto periodo le parole «30  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15 per cento».