IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof.
Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni,
vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, l'avv. Guido Scorza,
componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,
«regolamento generale sulla protezione dei dati» (di seguito
«regolamento»);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» (di
seguito «Codice»);
Visto, in particolare, l´art. 2-quater del Codice il quale
attribuisce al Garante il compito di promuovere, nell'osservanza del
principio di rappresentativita' e tenendo conto delle raccomandazioni
del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, l'adozione
di Regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni
di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo
4, e al capo IX del regolamento, di verificarne la conformita' alle
disposizioni vigenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di
soggetti interessati e di contribuire a garantirne la diffusione e il
rispetto;
Viste le «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o
di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico
nazionale», Allegato A.4 al Codice (di seguito «Regole
deontologiche») e in particolare, gli articoli 4-bis e 6, comma 2,
delle medesime Regole deontologiche;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante le
«Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica» e in particolare, l'art. 6-bis
del medesimo decreto;
Visto il regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne
aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e
all'esercizio dei poteri demandati al Garante e, in particolare,
l'art. 23 (Deliberazione del 4 aprile 2019, di seguito «regolamento
interno»)
Ferma restando la facolta' del Garante di promuovere l'adozione di
ulteriori Regole deontologiche negli ambiti indicati dall'art.
2-quater del Codice;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000
sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per
la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n.
1098801;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
Premesso
1. Quadro normativo di riferimento.
L'art. 20, commi 3 e 4 del decreto legislativo 101 del 2018, ha
conferito al Garante il compito di verificare la conformita' al
regolamento delle disposizioni contenute nei codici di deontologia e
buona condotta di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 al
Codice, rinominandole Regole deontologiche.
Su tale base, con il provvedimento n. 514 del 19 dicembre 2018
(doc. web n. 9069677), l'Autorita' ha adottato le Regole
deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale
che costituiscono l'attuale allegato A.4 al Codice.
L'Autorita', nel processo di revisione dei Codici di deontologia e
di buna condotta, ha svolto un intervento rigorosamente circoscritto
alla verifica della compatibilita' delle regole ivi contenute con il
rinnovato quadro normativo nonche', laddove necessario, di mero
aggiornamento dei riferimenti normativi presenti nel Codice di
deontologia e di attualizzazione della terminologia utilizzata al
fine di renderla coerente con quella unionale e nazionale.
Come si evince dal richiamato provvedimento del 19 dicembre 2018,
sono numerose le disposizioni che l'Autorita' ha ritenuto
incompatibili con il regolamento e con il Codice come novellato dal
decreto legislativo n. 101 del 2018. Cio', in quanto il previgente
Codice di deontologia e di buona condotta non poteva tener conto del
nuovo approccio alla protezione dei dati personali basato, in
particolare, sui principi di responsabilizzazione e di protezione dei
dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita che
permeano il regolamento (articoli 5, par. 2, 24 e 25 del
regolamento).
Cio' ha inevitabilmente portato a un ridimensionamento degli ambiti
regolamentati dalle vigenti Regole deontologiche. Nel corso della
propria attivita' istituzionale e soprattutto del costante dialogo
con l'Istat, l'Ufficio ha potuto tuttavia rilevare come, da un lato,
il vuoto normativo causato dalla revisione del previgente Codice di
deontologia e buona condotta in ambito Sistan e, dell'altro, il
mutato contesto (che si caratterizza anche per un cambiamento
sostanziale delle modalita' di realizzazione della statistica
ufficiale), rendano urgente l'adozione di nuove Regole deontologiche
in tale settore, che riflettano altresi' i cambiamenti e l'evoluzione
tecnologica occorsi.
2. Principio di rappresentativita' e categorie interessate.
Le Regole deontologiche devono essere promosse nell'osservanza del
principio di rappresentativita' (art. 2-quater del Codice) e il
Garante e' chiamato ad indicare i criteri generali in base ai quali
sara' verificato e valutato il rispetto di tale principio (art. 23,
comma 2 e 24, comma 5 del regolamento interno).
Al riguardo, in via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare
che le Regole deontologiche che si intendono promuovere con la
presente deliberazione sono destinate a trovare applicazione
nell'ambito del Sistema statistico nazionale. Il Sistan e' la rete di
soggetti pubblici e privati che fornisce al Paese e agli organismi
internazionali l'informazione statistica ufficiale. Esso comprende
l'Istat (al quale e' attribuito un ruolo di indirizzo, di
coordinamento, di promozione e di assistenza tecnica alle attivita'
statistiche degli enti e degli uffici facenti parte del Sistan, ex
art. 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 322 del 1989);
l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (Inapp)
(ente d'informazione statistica); gli uffici di statistica delle
amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, degli uffici
territoriali del Governo, delle regioni e province autonome, delle
province, delle camere di commercio (CCIAA), dei comuni, singoli o
associati, e gli uffici di statistica di altre istituzioni pubbliche
e private che svolgono funzioni di interesse pubblico (art. 2,
decreto legislativo 322 del 1989) (1) .
Per l'esercizio delle specifiche funzioni attribuite all'Istat in
ambito Sistan esso si avvale inoltre del supporto del Comstat
(Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica,
art. 17, decreto legislativo 322 del 1989).
Da cio' emerge che, nonostante la finalita' perseguita dai soggetti
che partecipano o fanno parte del Sistan sia la medesima, ossia
quella volta alla creazione dell'informazione statistica ufficiale,
essi possono essere anche molto differenti gli uni dagli altri per
natura giuridica (pubblici o privati) nonche' per dimensioni e
compiti istituzionali attribuiti all'amministrazione di appartenenza.
Su tali basi, il Garante, tenendo conto della specificita' del
settore e delle particolari caratteristiche del trattamento, ritiene
che il principio di rappresentativita' possa ritenersi soddisfatto
non solo dalla circostanza che lo schema delle nuove Regole
deontologiche venga presentato, tra gli altri, dall'Istat ma che esso
debba ricavarsi anche da altri elementi tra cui:
1. il numero o la percentuale di potenziali proponenti le Regole
deontologiche fra i titolari del trattamento operanti nel settore di
riferimento;
2. l'esperienza dei soggetti proponenti nel settore e nelle
attivita' di trattamento inerenti alle regole;
3. la necessita' che venga fornita adeguata prova della massima
condivisione dello schema di Regole deontologiche sottoposto
all'attenzione del Garante con i soggetti che fanno parte del Sistan
e con il Comstat.
Il Garante e' chiamato, inoltre, a definire quali sono i criteri
per individuare le categorie interessate.
A tale riguardo, trattandosi di regole destinate a trovare
applicazione in ambito Sistan, i soggetti che potranno
sottoscriverle, quindi le categorie interessate, sono unicamente
quelli che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale
all'atto dell'entrata in vigore della presente deliberazione e fino
all'adozione delle Regole stesse (articoli 23, comma 2 e 24, comma 5
del regolamento interno).
Si invitano pertanto i soggetti pubblici e privati appartenenti
alle categorie interessate aventi titolo a sottoscrivere le Regole
deontologiche a darne comunicazione all'Autorita', eventualmente
tramite l'Istat in virtu' dei compiti di indirizzo e coordinamento di
cui all'art. 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n.
322/1989, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e a fornire informazioni e documentazione idonee
a comprovare, in particolare, la loro rappresentativita' (art. 23,
comma 2, secondo periodo del regolamento interno).
3. Interesse qualificato.
Il Garante e' altresi' chiamato a valutare la sussistenza di un
interesse in capo a soggetti comunque interessati all'applicazione
delle Regole deontologiche ancorche' non tenuti alla sottoscrizione
delle stesse (art. 24, comma 5).
Si ritiene che possano definirsi portatori di un interesse
qualificato, in questo ambito:
a. tutti i soggetti a cui e' fatto obbligo di fornire dati
all'Istat anche per le rilevazioni previste dal programma statistico
nazionale (art. 7, decreto legislativo 322 del 1989);
b. gli interessati, nella misura in cui le Regole deontologiche
possono incidere sulla definizione della portata delle deroghe ai
diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del regolamento;
c. i soggetti che possono accedere, per il perseguimento di scopi
scientifici, ai dati raccolti per scopi statistici in ambito Sistan.
Si invitano pertanto i soggetti portatori di un interesse
qualificato secondo i criteri sopra definiti a darne comunicazione
all'Autorita', entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e a fornire informazioni e documentazione
idonee a comprovare, in particolare, il proprio interesse qualificato
alla materia (articoli 23, comma 3 del regolamento interno).
4. Ambiti di intervento.
L'Autorita', nell'incoraggiare la piu' proficua cooperazione tra i
soggetti appartenenti al Sistan e le altre categorie di soggetti
interessati nell'organizzazione e nello svolgimento dei lavori volti
alla redazione delle nuove Regole deontologiche, evidenzia taluni
ambiti che, in base alla piu' recente esperienza, necessitano di
specifica regolamentazione (art. 25, comma 2, regolamento interno).
Ci si riferisce in particolare a:
criteri per la valutazione del rischio di identificazione degli
interessati, affinche' tengano maggiormente conto del principio di
responsabilizzazione;
casi in cui il titolare possa raccogliere dati personali presso
un soggetto rispondente in nome e per conto di un altro (cd. proxy)
ai sensi dell'art. 105, comma 3, del Codice;
comunicazione a soggetti non facenti parte del Sistema statistico
nazionale, per ulteriori scopi di ricerca scientifica, per una
maggiore armonizzazione con l'art. 5-ter del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e con la direttiva n. 11/2018 del Comstat recante
le «Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari
del Sistema statistico nazionale»;
conservazione dei dati, al fine di rendere in particolare chiari
e prevedibili gli ulteriori trattamenti consentiti e definire,
quindi, le ulteriori finalita' e tempi di conservazione dei dati
raccolti per il perseguimento di scopi statistici (art. 5, par. 1,
lettera b) del regolamento; art. 6-bis, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322);
esercizio dei diritti spettanti agli interessati anche al fine di
definire la portata delle deroghe eventualmente applicabili.
Tutto cio' premesso il Garante
ai sensi dell'art. 2-quater del Codice, promuove l'adozione di
nuove Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di
ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico
nazionale, Allegato A.4 al Codice;
ai sensi degli articoli 23, comma 2 e 24, comma 5 del regolamento
interno stabilisce che:
il principio di rappresentativita' si intende soddisfatto tenuto
conto degli elementi di cui al punto 2) della premessa della presente
deliberazione e le categorie interessate sono indicate al medesimo
punto;
i predetti soggetti, che ritengano di avere titolo a
sottoscrivere le regole per trattamenti a fini statistici o di
ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico
nazionale, sono invitati a darne comunicazione all'Autorita',
eventualmente tramite l'Istat e a fornire documentazione idonee a
comprovare, in particolare, la loro rappresentativita';
ai sensi degli articoli 23, comma 3 e 24, comma 5 del regolamento
interno stabilisce che:
si definiscono portatori di un interesse qualificato i soggetti
di cui al punto 3) della premessa della presente deliberazione;
tali soggetti sono invitati a darne comunicazione all'Autorita' e
a fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in
particolare, il proprio interesse qualificato alla materia.
Le comunicazioni di cui al presente dispositivo, dovranno pervenire
all'Autorita' all'indirizzo di posta elettronica
regoledeontologichesistan@gpdp.it. entro il termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Garante dispone la trasmissione della presente deliberazione
all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della
giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2021
Il presidente e relatore: Stanzione
Il segretario generale: Mattei
__________
(1) cfr. www.istat.it