Estratto determina AAM/AIC n. 63 del 19 aprile 2021 
 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione  in  commercio  del  medicinale:  LATTULOSIO
FRESENIUS KABI, nelle forme e confezioni, alle condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Austria GMBH con  sede  legale  e
domicilio fiscale in Hafnerstrasse 36, cap A 8055, Graz (Austria). 
    Confezione: «66,7 g/100 ml sciroppo» 1 flacone Pet da  200  ml  -
A.I.C. n. 045071014 (in base 10) 1BZGP6 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: sciroppo. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Condizioni particolari per la conservazione: 
      questo medicinale non richiede alcuna  temperatura  particolare
di conservazione; 
      tenere il contenitore ben chiuso. 
    Composizione: 
      100 ml di sciroppo contengono: 
        Principio attivo: lattulosio 66,7 g; 
        eccipienti: non presenti. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Fresenius Kabi Austria GMBH - Estermannstrasse 17, A-4020, Linz
(Austria). 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    «Lattulosio Fresenius  Kabi»  e'  indicato  negli  adulti  e  nei
bambini  per  il  trattamento  di  breve  durata  della   stitichezza
occasionale. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      A.I.C. n. 045071014 - «66,7 g/100 ml sciroppo» 1 flacone Pet da
200 ml - classe di rimborsabilita': C. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: 
      A.I.C. n. 045071014 - «66,7 g/100 ml sciroppo» 1 flacone Pet da
200 ml. 
    Classificazione ai fini della fornitura:  SOP  -  medicinale  non
soggetto a prescrizione medica ma non da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se  il  principio  attivo  viene  inserito
nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea  (elenco
EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea  dei  medicinali.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.