IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  di  attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato  interno
dell'energia elettrica, e, in particolare l'art. 3, comma 7; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n.  22,  e,  in  particolare,
l'art. 2; 
  Visto il decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  come  convertito
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per
la sicurezza del sistema elettrico nazionale e  per  il  recupero  di
potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,  di  attuazione
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a  norme
comuni  per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica,  del  gas
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei  prezzi
al consumatore finale industriale di  gas  e  di  energia  elettrica,
nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 25 giugno 1999, recante  determinazione  dell'ambito
della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con decreti
ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26
aprile 2010, 22 dicembre 2010, 8 agosto 2014 e 21 marzo 2019; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
maggio  2004,   recante   criteri,   modalita'   e   condizioni   per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete nazionale
di trasmissione; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 20  aprile
2005, modificato con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico
del 15 dicembre 2010, che attribuisce alla societa' Terna  S.p.a.  la
concessione  delle  attivita'  di   trasmissione   e   dispacciamento
dell'energia elettrica nel territorio nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre
2005, recante modalita' e  criteri  per  il  rilascio  dell'esenzione
dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi  alle  nuove  linee
elettriche di interconnessione  con  i  sistemi  elettrici  di  altri
Stati; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b) del  decreto  21
ottobre 2005, che prevede che i soggetti non titolari di  concessioni
di trasporto e  distribuzione  di  energia  elettrica  che  intendono
realizzare   a   proprio   carico   nuove   linee    elettriche    di
interconnessione  con  l'estero  in  corrente  alternata   ai   sensi
dell'art.  1-quinquies,  comma  6,  terzo  periodo,  della  legge  n.
290/2003, presentano richiesta di esenzione, integrata, fra  l'altro,
dalla dichiarazione  dell'impegno  a  richiedere  l'inclusione  della
linea di interconnessione nella RTN fin  dalla  data  di  entrata  in
esercizio e a stipulare con il Gestore della rete una convenzione per
disciplinare  l'attivita'  di  esercizio   e   di   manutenzione   in
conformita' alla convenzione tipo approvata con decreto  ministeriale
22 dicembre 2000; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  Ministero   dello   sviluppo
economico n.  290/ML/1/2007  del  6  novembre   2007,   di   rilascio
dell'esenzione per la linea privata di interconnessione con  l'estero
in corrente alternata a 150 kV «Tirano (IT) - Campocologno  (CH)»  di
proprieta' del Comune di Tirano, della societa' Raetia Energie AG (di
seguito  Repower  AG)  e di Edison  S.p.a.,  a  cui  e'  allegata  la
deliberazione n. 244/07 del 28 settembre 2007, 244/07, dell'Autorita'
di regolazione per energia, reti  e  ambiente  (nel  seguito,  ARERA)
recante il parere per l'esenzione della linea sopradescritta; 
  Considerato che il sopracitato decreto  direttoriale  di  esenzione
prescrive: 
    all'art. 1, comma 1, che le  «istanti  chiedano  a  Terna  S.p.a.
l'inclusione  della  linea  di   interconnessione   nella   rete   di
trasmissione nazionale fin dalla data di entrata in esercizio»; 
    all'art. 2, che «Il Comune di Tirano, la societa' Raetia  Energie
AG e  la  societa'  Edison  S.p.a.  sono  tenuti  a  trasferire  alla
costituenda Societa' di progetto la titolarita' dell'esenzione di cui
all'art. 1  e  di  tutti  gli  atti  e  provvedimenti  amministrativi
rilasciati a favore delle istanti  e  funzionali  alla  realizzazione
della linea di  interconnessione,  prima  dell'entrata  in  esercizio
della stessa»; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  Ministero   dello   sviluppo
economico n. 290/ML/1/2007-V del 15 giugno 2009,  con  il  quale,  in
attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto  di  esenzione,
lo stesso e' stato volturato alla EL.I.T.E. S.p.a.; 
  Vista l'istanza prot.n. ELI/31-9/CR-is del 30 giugno 2009,  con  la
quale la societa' EL.I.T.E. S.p.a., in attuazione dell'art. 1,  comma
1, del citato decreto direttoriale di esenzione, ha chiesto  a  Terna
S.p.a. l'inclusione  della  linea  privata  di  interconnessione  con
l'estero in corrente alternata a 150 kV «Tirano  (IT) -  Campocologno
(CH)», per il tratto ubicato  sul  territorio  italiano,  nella  rete
elettrica di  trasmissione  nazionale  a  far  data  dall'entrata  in
esercizio del collegamento; 
  Vista la nota prot.n. Gruppo  Terna/P20200055531  del  4  settembre
2020, con la  quale  Terna  S.p.a. ha  manifestato  ai  tre  soggetti
proprietari di EL.I.T.E. S.p.a. il suo  interesse  non  vincolante  a
valutare le potenziali condizioni di una cessione onerosa della parte
in territorio italiano della linea privata  di  interconnessione  con
l'estero in corrente alternata a 150 kV «Tirano (IT)  -  Campocologno
(CH)»; 
  Vista la nota del 18 settembre 2020, con  la  quale  il  Comune  di
Tirano, Repower A.G.ed Edison S.p.a., hanno espresso il loro  assenso
alla cessione dell'asset a Terna S.p.a.; 
  Vista l'istanza n. Gruppo Terna/P20200073071 del 13 novembre  2020,
acquisita al protocollo MISE con n. 26563 del 13 novembre  2020,  con
la  quale  Terna  S.p.a.  ha  chiesto  al  Ministero  dello  sviluppo
economico  l'inserimento  nell'ambito   della   rete   elettrica   di
trasmissione nazionale della linea privata  di  interconnessione  con
l'estero in corrente alternata a 150 kV «Tirano  (IT) -  Campocologno
(CH)»; 
  Vista la nota prot. n. 28979 del 3 dicembre 2020, con la  quale  il
Ministero dello sviluppo economico ha chiesto ad ARERA un  parere  in
merito  al  possibile   ampliamento   dell'ambito   della   rete   di
trasmissione nazionale derivante dalla suddetta acquisizione; 
  Visto il parere n. 575/2020/I/EEL del  22  dicembre  2020,  con  il
quale ARERA ha espresso parere favorevole in  merito  all'ampliamento
dell'ambito  della  rete  elettrica  di  trasmissione  nazionale  con
inclusione della linea privata di interconnessione  con  l'estero  in
corrente alternata a 150 kV «Tirano (IT) - Campocologno (CH)»; 
  Considerato che la predetta linea elettrica, di potenza nominale di
200 MVA che collega le stazioni elettriche di Campocologno (Svizzera)
e Tirano (Italia), si configura come una  linea  di  interconnessione
tra il sistema elettrico italiano e quello svizzero; 
  Considerato l'art. 3  del  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive 21 ottobre  2005  in  merito  all'inclusione  delle  linee
private di interconnessione con  l'estero  nella  rete  elettrica  di
trasmissione nazionale; 
  Considerato che le  modalita'  di  acquisizione,  gia'  concordate,
saranno formalizzate nell'ambito di  un  apposito  accordo  che Terna
S.p.a. provvedera' a  stipulare  con  il  Comune  di  Tirano, Repower
A.G.ed Edison S.p.a., propedeutico  all'effettivo  inserimento  nella
rete di trasmissione nazionale della suddetta porzione di rete; 
  Ritenuto che l'ampliamento della  rete  di  trasmissione  nazionale
debba essere subordinato all'effettiva acquisizione da parte di Terna
S.p.a. del suddetto elemento di rete; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Ampliamento dell'ambito  della  rete  di  trasmissione  nazionale  di
                          energia elettrica 
 
  1.  L'ambito  della  rete  di  trasmissione  nazionale  di  energia
elettrica e' modificato con l'inserimento in esso della linea privata
di interconnessione con l'estero  in  corrente  alternata  a  150  kV
«Tirano (IT) - Campocologno (CH)». 
  2. L'efficacia dell'inserimento e' subordinata  al  perfezionamento
dell'acquisizione, da parte di Terna S.p.a., del suddetto elemento di
rete, attualmente di proprieta' di EL.I.T.E. S.p.a. 
  3. La data del perfezionamento deve essere comunicata,  a  cura  di
Terna S.p.a., al Dipartimento per l'energia e il  clima  -  Direzione
generale infrastrutture e sicurezza sistemi energetici e  geominerari
-  del  Ministero  della  transizione  ecologica  e all'Autorita'  di
regolazione per energia reti e ambiente.