Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
            Ulteriori misure per contenere e contrastare 
               l'emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
  1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e  nella  giornata  del  6  aprile
2021, nelle regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  i  cui
territori si collocano in zona gialla ai sensi dell'articolo 1, comma
16-septies, lettera d), del decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  si
applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35,  per  la  zona
arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies,  lettera  b),  del
decreto-legge n. 33 del 2020. 
  2. Dal  15  marzo  al  6  aprile  2021,  le  misure  stabilite  dai
provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del  2020
per la zona rossa di cui all'articolo 1,  comma  16-septies,  lettera
c), del decreto-legge n.  33  del  2020,  si  applicano  anche  nelle
regioni e Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  individuate  con
ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo  1,  comma
16-bis, del decreto-legge n. 33 del  2020,  nelle  quali  l'incidenza
cumulativa settimanale dei contagi  e'  superiore  a  250  casi  ogni
100.000  abitanti,  sulla  base   dei   dati   validati   dell'ultimo
monitoraggio disponibile. 
  3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021,  i  Presidenti  delle  regioni  e
delle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono   disporre
l'applicazione  delle  misure  stabilite  per  la  zona   rossa   dai
provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020,
nonche' ulteriori,  motivate,  misure  piu'  restrittive  tra  quelle
previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020: 
    a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa  settimanale  dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; 
    b) nelle aree in cui la circolazione di  varianti  di  SARS-CoV-2
determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave. 
  4. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e  nella  giornata  del  6  aprile
2021, nelle regioni e Province autonome di  Trento  e  Bolzano  nelle
quali si applicano le misure stabilite  per  la  zona  arancione,  e'
consentito,  in  ambito  comunale,  lo  spostamento  verso  una  sola
abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale
compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due  persone
ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai  minori  di
anni  14  sui  quali  tali  persone  esercitino  la   responsabilita'
genitoriale e alle persone  con  disabilita'  o  non  autosufficienti
conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non e' consentito
nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la  zona
rossa. 
  5. Nei  giorni  3,  4  e  5  aprile  2021,  sull'intero  territorio
nazionale, ad eccezione della zona bianca,  si  applicano  le  misure
stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2  del  decreto-legge
n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni e'  consentito,
in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo. 
  6.  Le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito del monitoraggio previsto dall'articolo 1, comma 16,  del
decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano  giornalmente  al  Ministero
della salute il numero dei tamponi  eseguiti  sulla  popolazione.  La
cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020 ne verifica l'adeguatezza e la congruita'  dal  punto  di  vista
quantitativo in relazione al livello di  circolazione  del  virus  in
sede locale. 
  7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e  5
e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge  n.  19  del
2020. 
  (( 7-bis.  Nell'ambito  delle  ulteriori  misure  per  contenere  e
contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  allo  scopo  di
assicurare l'operativita' del nuovo  ospedale  e  centro  di  ricerca
applicata  "Mater  Olbia",  per  la  regione  Sardegna,  nel  periodo
2021-2026, ai fini del rispetto dei parametri  del  numero  di  posti
letto per mille abitanti previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera
c),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si tiene  conto
dei posti letto accreditati per tale struttura. La  regione  Sardegna
assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al
Ministero  della  salute,   l'approvazione   di   un   programma   di
riorganizzazione della rete ospedaliera il quale  garantisca  che,  a
decorrere dal 1° gennaio 2027, i predetti parametri siano  rispettati
includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella
citata struttura. 
  7-ter. In considerazione di quanto  previsto  al  comma  7-bis  del
presente articolo, all'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge  31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2023"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2026". 
  7-quater. E' consentito alla regione Sardegna  riconoscere  per  un
biennio al predetto ospedale "Mater Olbia" i costi di  funzionamento,
al netto dei ricavi ottenuti  dalle  prestazioni,  nelle  more  della
piena operativita' della  medesima  struttura.  La  regione  Sardegna
assicura annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito  del
bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296. Il riconoscimento di cui al presente  comma
e' effettuato in deroga all'articolo 8-sexies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502. 
  7-quinquies. Il  Ministero  della  salute  e  la  regione  Sardegna
assicurano il monitoraggio relativamente alle attivita' assistenziali
poste in essere con l'ospedale e centro di ricerca  applicata  "Mater
Olbia", alla qualita' dell'offerta clinica, alla  piena  integrazione
dell'ospedale con la rete  sanitaria  pubblica  nonche'  al  recupero
della mobilita' sanitaria passiva e alla mobilita'  sanitaria  attiva
realizzata.  Il  Ministero  della  salute  redige   annualmente   una
relazione sul monitoraggio effettuato ai sensi del presente  comma  e
la trasmette alla regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e alle Camere . )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 16-septies
          del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
          luglio 2020, n. 74: 
                «Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione  del
          COVID-19). - Omissis 
                16-septies. Sono denominate: 
                  a) "Zona bianca",  le  regioni,  di  cui  al  comma
          16-sexies, nei cui territori  l'incidenza  settimanale  dei
          contagi e' inferiore a 50 casi ogni  100.000  abitanti  per
          tre  settimane  consecutive  e  che  si  collocano  in  uno
          scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso; 
                  b) "Zona arancione", le regioni, di  cui  al  comma
          16-quater, nei cui territori  l'incidenza  settimanale  dei
          contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e  che
          si collocano in uno scenario di tipo 2, con un  livello  di
          rischio almeno moderato, nonche'  le  regioni,  di  cui  al
          comma  16-quinquies,  che,  in   presenza   di   un'analoga
          incidenza settimanale dei  contagi,  si  collocano  in  uno
          scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto; 
                  c) "Zona  rossa",  le  regioni,  di  cui  al  comma
          16-quater, nei cui territori  l'incidenza  settimanale  dei
          contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e  che
          si collocano in uno scenario  almeno  di  tipo  3,  con  un
          livello di rischio almeno moderato; 
                  d) "Zona gialla", le regioni nei cui territori sono
          presenti  parametri  differenti  da  quelli  indicati  alle
          lettere a), b) e c).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          25 marzo 2020,  n.  19  (Misure  urgenti  per  fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica da  COVID-19),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35: 
                «Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento).  -
          1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Ministro della  salute,  sentiti  il  Ministro
          dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   ministri
          competenti per materia, nonche' i presidenti delle  regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero  il  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
          decreti di cui al presente comma  possono  essere  altresi'
          adottati  su  proposta   dei   presidenti   delle   regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero del  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero  territorio  nazionale,
          sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
          il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e gli altri ministri  competenti  per  materia.  Il
          Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da  lui
          delegato illustra preventivamente alle Camere il  contenuto
          dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente  comma,
          al fine di tenere conto  degli  eventuali  indirizzi  dalle
          stesse formulati; ove cio' non sia possibile,  per  ragioni
          di urgenza connesse alla natura delle misure  da  adottare,
          riferisce  alle  Camere  ai  sensi  del  comma  5,  secondo
          periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
          di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti  di  cui
          al presente comma  sono  adottati  sentito,  di  norma,  il
          Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo
          del dipartimento della Protezione civile 3  febbraio  2020,
          n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  32  dell'8
          febbraio 2020. 
                2.  Nelle  more   dell'adozione   dei   decreti   del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  1  e
          con efficacia limitata fino a  tale  momento,  in  casi  di
          estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le
          misure di cui all'articolo 1 possono  essere  adottate  dal
          Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge
          23 dicembre 1978, n. 833. 
                3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e  gli  atti
          adottati sulla base dei decreti e delle  ordinanze  emanati
          ai  sensi  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.   6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          13,  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
          originariamente previsti le  misure  gia'  adottate  con  i
          decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  adottati
          in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,  11  marzo  2020  e  22
          marzo  2020,  pubblicati  rispettivamente  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo  2020,
          n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22  marzo  2020,  come
          ancora vigenti alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. Le altre misure ancora vigenti  alla  stessa  data
          continuano ad applicarsi  nel  limite  di  ulteriori  dieci
          giorni. 
                4. Per  gli  atti  adottati  ai  sensi  del  presente
          decreto i termini per il controllo preventivo  della  Corte
          dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge  24
          novembre 2000, n. 340,  sono  dimezzati.  In  ogni  caso  i
          provvedimenti adottati in attuazione del presente  decreto,
          durante lo svolgimento della fase del controllo  preventivo
          della Corte  dei  conti,  sono  provvisoriamente  efficaci,
          esecutori ed esecutivi,  a  norma  degli  articoli  21-bis,
          21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente
          articolo sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana  e  comunicati  alle  Camere  entro  il
          giorno successivo alla loro  pubblicazione.  Il  Presidente
          del Consiglio dei ministri o un Ministro  da  lui  delegato
          riferisce ogni quindici giorni  alle  Camere  sulle  misure
          adottate ai sensi del presente decreto.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  16-bis,
          del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
          luglio 2020, n. 74: 
                «Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione  del
          COVID-19). - Omissis 
                16-bis. Il  Ministero  della  salute,  con  frequenza
          settimanale,   pubblica   nel   proprio    sito    internet
          istituzionale e comunica ai  Presidenti  del  Senato  della
          Repubblica e della Camera  dei  deputati  i  risultati  del
          monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto  del
          Ministro della salute  30  aprile  2020,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio  2020.  Il  Ministro
          della salute con propria ordinanza,  sentiti  i  Presidenti
          delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei
          dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di  cui
          al decreto del Ministro della  salute  30  aprile  2020  in
          coerenza con il documento  in  materia  di  'Prevenzione  e
          risposta  a  COVID-19:   evoluzione   della   strategia   e
          pianificazione nella fase di  transizione  per  il  periodo
          autunno-invernale', di cui all'allegato 25 al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre  2020,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresi'  sui
          dati monitorati il  Comitato  tecnico  scientifico  di  cui
          all'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
          civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o piu'  regioni  nel
          cui  territorio  si  manifesta  un  piu'  elevato   rischio
          epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano  le
          specifiche misure individuate con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri tra quelle di  cui  all'articolo
          1, comma  2,  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero
          territorio  nazionale.  Le  ordinanze  di  cui  al  secondo
          periodo sono efficaci per un  periodo  minimo  di  quindici
          giorni, salvo che dai risultati  del  monitoraggio  risulti
          necessaria l'adozione di misure piu'  rigorose,  e  vengono
          comunque meno allo scadere del  termine  di  efficacia  dei
          decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sulla
          base dei quali sono  adottate,  salva  la  possibilita'  di
          reiterazione.   L'accertamento   della    permanenza    per
          quattordici giorni in  un  livello  di  rischio  o  in  uno
          scenario inferiore a quello che ha  determinato  le  misure
          restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione.
          Con ordinanza del Ministro della salute, adottata  d'intesa
          con i Presidenti  delle  regioni  interessate,  in  ragione
          dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla
          cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute
          30 aprile 2020, puo' essere in ogni  momento  prevista,  in
          relazione a  specifiche  parti  del  territorio  regionale,
          l'esenzione  dall'applicazione  delle  misure  di  cui   al
          secondo periodo. I verbali del Comitato tecnico scientifico
          e della cabina di regia di cui al  presente  articolo  sono
          pubblicati per estratto in relazione  al  monitoraggio  dei
          dati nel sito internet istituzionale  del  Ministero  della
          salute.  Ferma  restando  l'ordinanza  del  Ministro  della
          salute del  4  novembre  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei
          quali la stessa e' stata adottata sono pubblicati entro tre
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          25 marzo 2020,  n.  19  (Misure  urgenti  per  fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica da  COVID-19),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35: 
                «Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del
          COVID-19). -  1.  Per  contenere  e  contrastare  i  rischi
          sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19,  su
          specifiche   parti   del   territorio   nazionale   ovvero,
          occorrendo,  sulla  totalita'  di  esso,   possono   essere
          adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
          o piu' misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi
          predeterminati,  ciascuno  di  durata   non   superiore   a
          cinquanta giorni, reiterabili  e  modificabili  anche  piu'
          volte fino al  31  luglio  2021,  termine  dello  stato  di
          emergenza, e con possibilita' di  modularne  l'applicazione
          in  aumento  ovvero  in  diminuzione  secondo   l'andamento
          epidemiologico del predetto virus. 
                2. Ai sensi e per le finalita' di  cui  al  comma  1,
          possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza  e
          proporzionalita'  al  rischio  effettivamente  presente  su
          specifiche parti  del  territorio  nazionale  ovvero  sulla
          totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure: 
                  a) limitazione della  circolazione  delle  persone,
          anche   prevedendo   limitazioni   alla   possibilita'   di
          allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
          non per spostamenti individuali limitati nel tempo e  nello
          spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni  di
          necessita' o urgenza,  da  motivi  di  salute  o  da  altre
          specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita'  motorie  o
          con  disturbi  dello  spettro  autistico,  con  disabilita'
          intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
          e comportamentali con necessita' di  supporto,  certificate
          ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
          uscire  dall'ambiente  domestico  con   un   accompagnatore
          qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
          persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
          di sicurezza sanitaria; 
                  b) chiusura al pubblico di strade  urbane,  parchi,
          aree da gioco, ville e  giardini  pubblici  o  altri  spazi
          pubblici; 
                  c) limitazioni o divieto  di  allontanamento  e  di
          ingresso in territori comunali,  provinciali  o  regionali,
          nonche' rispetto al territorio nazionale; 
                  d)  applicazione  della  misura  della   quarantena
          precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti
          con casi confermati di malattia infettiva diffusiva  o  che
          entrano nel territorio nazionale  da  aree  ubicate  al  di
          fuori del territorio italiano; 
                  e) divieto assoluto di allontanarsi  dalla  propria
          abitazione o dimora per le persone sottoposte  alla  misura
          della quarantena, applicata  dal  sindaco  quale  autorita'
          sanitaria locale, perche' risultate positive al virus; 
                  g) limitazione o sospensione  di  manifestazioni  o
          iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di  ogni  altra
          forma di riunione o di assembramento in  luogo  pubblico  o
          privato, anche di carattere  culturale,  ludico,  sportivo,
          ricreativo e religioso; 
                  h) sospensione delle cerimonie civili e  religiose,
          limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; 
                  h-bis) adozione di  protocolli  sanitari,  d'intesa
          con la Chiesa cattolica  e  con  le  confessioni  religiose
          diverse dalla cattolica, per la  definizione  delle  misure
          necessarie  ai  fini  dello  svolgimento   delle   funzioni
          religiose in condizioni di sicurezza; 
                  i) chiusura di cinema, teatri,  sale  da  concerto,
          sale da ballo, discoteche, sale giochi,  sale  scommesse  e
          sale bingo,  centri  culturali,  centri  sociali  e  centri
          ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; 
                  l)  sospensione  dei  congressi,  ad  eccezione  di
          quelli inerenti alle  attivita'  medico-scientifiche  e  di
          educazione continua in medicina  (ECM),  di  ogni  tipo  di
          evento sociale e di ogni altra  attivita'  convegnistica  o
          congressuale,  salva  la  possibilita'  di  svolgimento   a
          distanza; 
                  m)  limitazione   o   sospensione   di   eventi   e
          competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi
          pubblici  o  privati,  ivi  compresa  la  possibilita'   di
          disporre  la  chiusura  temporanea  di   palestre,   centri
          termali,  centri  sportivi,  piscine,  centri  natatori   e
          impianti   sportivi,   anche   se   privati,   nonche'   di
          disciplinare le modalita' di svolgimento degli  allenamenti
          sportivi all'interno degli stessi luoghi; 
                  n)  limitazione  o  sospensione   delle   attivita'
          ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o
          in  luoghi  aperti  al  pubblico,  garantendo  comunque  la
          possibilita' di svolgere  individualmente,  ovvero  con  un
          accompagnatore per i minori o le persone non  completamente
          autosufficienti, attivita' sportiva  o  attivita'  motoria,
          purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
          e di almeno un metro per le attivita'  motorie,  ludiche  e
          ricreative; 
                  o) possibilita' di disporre  o  di  demandare  alle
          competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
          riduzione o la  sospensione  di  servizi  di  trasporto  di
          persone e di merci,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,
          marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
          di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
          del servizio di trasporto delle persone e' consentita  solo
          se il gestore predispone le  condizioni  per  garantire  il
          rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio; 
                  p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
          di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle  scuole  di
          ogni  ordine  e  grado,  nonche'   delle   istituzioni   di
          formazione  superiore,  comprese  le   universita'   e   le
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica, di corsi professionali,  master,  corsi  per  le
          professioni sanitarie e universita'  per  anziani,  nonche'
          dei corsi professionali e delle attivita' formative  svolti
          da altri enti pubblici, anche territoriali e locali,  e  da
          soggetti privati, o  di  altri  analoghi  corsi,  attivita'
          formative o prove di esame, ferma la possibilita' del  loro
          svolgimento di attivita' in modalita' a distanza; 
                  q)  sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,   delle
          iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
          delle uscite didattiche  comunque  denominate,  programmate
          dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine  e  grado  sia
          sul territorio nazionale sia all'estero; 
                  r)  limitazione  o  sospensione  dei   servizi   di
          apertura al pubblico o chiusura dei  musei  e  degli  altri
          istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,   nonche'
          dell'efficacia     delle     disposizioni     regolamentari
          sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; 
                  s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
          negli  uffici  delle   amministrazioni   pubbliche,   fatte
          comunque salve le attivita'  indifferibili  e  l'erogazione
          dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
          a modalita' di lavoro agile; 
                  t)  limitazione  o  sospensione   delle   procedure
          concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per  il
          personale   sanitario   e   socio-sanitario,    finalizzate
          all'assunzione  di  personale  presso  datori   di   lavoro
          pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
          in  cui  la  valutazione  dei   candidati   e'   effettuata
          esclusivamente su basi curriculari ovvero con  modalita'  a
          distanza, fatte salve l'adozione degli  atti  di  avvio  di
          dette procedure entro i termini  fissati  dalla  legge,  la
          conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  gia'
          ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita'  di
          svolgimento  dei  procedimenti  per  il   conferimento   di
          specifici incarichi; 
                  u)  limitazione  o  sospensione   delle   attivita'
          commerciali di  vendita  al  dettaglio  o  all'ingrosso,  a
          eccezione  di   quelle   necessarie   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita' da espletare con  modalita'  idonee  ad  evitare
          assembramenti di persone, con obbligo a carico del  gestore
          di predisporre le condizioni per garantire il  rispetto  di
          una distanza di sicurezza interpersonale  predeterminata  e
          adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; 
                  v) limitazione o  sospensione  delle  attivita'  di
          somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
          di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar  e
          ristoranti,  ad  esclusione  delle  mense  e  del  catering
          continuativo su base contrattuale,  a  condizione  che  sia
          garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
          un metro, e della ristorazione  con  consegna  a  domicilio
          ovvero   con   asporto,   nel    rispetto    delle    norme
          igienico-sanitarie  previste  per  le  attivita'   sia   di
          confezionamento  che  di  trasporto,   con   l'obbligo   di
          rispettare  la  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di
          almeno un metro, con il divieto  di  consumare  i  prodotti
          all'interno dei locali e con il divieto  di  sostare  nelle
          immediate vicinanze degli stessi; 
                  z) limitazione o  sospensione  di  altre  attivita'
          d'impresa   o   professionali,   anche   ove    comportanti
          l'esercizio  di  pubbliche  funzioni,  nonche'  di   lavoro
          autonomo, con possibilita' di  esclusione  dei  servizi  di
          pubblica necessita'  previa  assunzione  di  protocolli  di
          sicurezza  anti-contagio  e,  laddove  non  sia   possibile
          rispettare  la   distanza   di   sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio come principale  misura  di  contenimento,  con
          adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; 
                  aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a
          eccezione   di   quelli   necessari   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita'; 
                  bb)  specifici  divieti  o  limitazioni   per   gli
          accompagnatori  dei  pazienti  nelle  sale  di  attesa  dei
          dipartimenti di  emergenza-urgenza  e  accettazione  e  dei
          reparti di pronto soccorso (DEA/PS); 
                  cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e
          visitatori in  strutture  di  ospitalita'  e  lungodegenza,
          residenze sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,  strutture
          riabilitative,  strutture  residenziali  per  persone   con
          disabilita' o per anziani, autosufficienti  e  no,  nonche'
          istituti penitenziari e istituti penitenziari  per  minori;
          sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali  e
          residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
          autosufficienti, per persone con  disturbi  mentali  e  per
          persone  con  dipendenza  patologica;  sono  in  ogni  caso
          garantiti gli incontri tra  genitori  e  figli  autorizzati
          dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
          sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto; 
                  dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
          nazionale nei confronti di coloro  che  sono  transitati  e
          hanno  sostato  in  zone  a  rischio  epidemiologico   come
          identificate dall'Organizzazione mondiale della  sanita'  o
          dal Ministro della salute; 
                  ee)  adozione  di  misure  di  informazione  e   di
          prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; 
                  ff) predisposizione di modalita' di  lavoro  agile,
          anche in deroga alla disciplina vigente; 
                  gg)  previsione  che  le  attivita'  consentite  si
          svolgano previa assunzione da  parte  del  titolare  o  del
          gestore  di  misure  idonee  a  evitare  assembramenti   di
          persone, con  obbligo  di  predisporre  le  condizioni  per
          garantire  il  rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale predeterminata  e  adeguata  a  prevenire  o
          ridurre il rischio di contagio; per i servizi  di  pubblica
          necessita',  laddove  non  sia  possibile  rispettare  tale
          distanza  interpersonale,  previsione  di   protocolli   di
          sicurezza  anti-contagio,  con  adozione  di  strumenti  di
          protezione individuale; 
                  hh)  eventuale  previsione  di   esclusioni   dalle
          limitazioni alle attivita' economiche di  cui  al  presente
          comma, con verifica caso  per  caso  affidata  a  autorita'
          pubbliche specificamente individuate; 
                  hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi
          di protezione delle vie respiratorie, con  possibilita'  di
          prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo  nei  luoghi  al
          chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
          all'aperto  a  eccezione  dei   casi   in   cui,   per   le
          caratteristiche dei luoghi o per le circostanze  di  fatto,
          sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione   di
          isolamento rispetto a persone non  conviventi,  e  comunque
          con  salvezza  dei   protocolli   e   delle   linee   guida
          anti-contagio  previsti  per   le   attivita'   economiche,
          produttive, amministrative e sociali, nonche'  delle  linee
          guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
          detti obblighi: 
                    1) i  soggetti  che  stanno  svolgendo  attivita'
          sportiva; 
                    2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
                    3)  i  soggetti  con  patologie   o   disabilita'
          incompatibili con l'uso della  mascherina,  nonche'  coloro
          che per interagire con  i  predetti  versino  nella  stessa
          incompatibilita' 
                3. Per la durata dell'emergenza di cui  al  comma  1,
          puo' essere imposto  lo  svolgimento  delle  attivita'  non
          oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione  di
          misure  di  cui  al  presente  articolo,   ove   cio'   sia
          assolutamente necessario per assicurarne  l'effettivita'  e
          la  pubblica  utilita',  con  provvedimento  del  prefetto,
          assunto dopo avere  sentito,  senza  formalita',  le  parti
          sociali interessate.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  16  del
          decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
          luglio 2020, n. 74: 
                «Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione  del
          COVID-19). - Omissis 
                16. Per garantire lo  svolgimento  in  condizioni  di
          sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali,
          le regioni monitorano con cadenza  giornaliera  l'andamento
          della situazione epidemiologica nei propri territori e,  in
          relazione a tale andamento, le  condizioni  di  adeguatezza
          del sistema sanitario regionale. I  dati  del  monitoraggio
          sono comunicati giornalmente  dalle  regioni  al  Ministero
          della  salute,  all'Istituto  superiore  di  sanita'  e  al
          comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo
          del dipartimento della protezione  civile  del  3  febbraio
          2020, n. 630,  e  successive  modificazioni.  In  relazione
          all'andamento   della   situazione    epidemiologica    sul
          territorio,  accertato  secondo  i  criteri  stabiliti  con
          decreto  del  Ministro  della  salute   30   aprile   2020,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  112  del  2  maggio
          2020,   e   sue   eventuali   modificazioni,   nelle   more
          dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio  dei
          ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del
          2020, la Regione, informando  contestualmente  il  Ministro
          della   salute,   puo'   introdurre   misure    derogatorie
          restrittive  rispetto  a  quelle  disposte  ai  sensi   del
          medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e  nel  rispetto
          dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa  con  il
          Ministro della salute, anche ampliative.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          25 marzo 2020,  n.  19  (Misure  urgenti  per  fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica da  COVID-19),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35: 
                «Art. 4 (Sanzioni e controlli). -  1.  Salvo  che  il
          fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle  misure
          di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate
          e  applicate  con  i  provvedimenti   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero  dell'articolo  3,  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 400 a  euro  1.000  e  non  si  applicano  le
          sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo  650  del
          codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge
          attributiva di  poteri  per  ragioni  di  sanita',  di  cui
          all'articolo 3, comma  3.  Se  il  mancato  rispetto  delle
          predette misure avviene mediante l'utilizzo di  un  veicolo
          la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino  a
          un terzo. 
                2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma  2,  lettere
          i), m), p), u), v),  z)  e  aa),  si  applica  altresi'  la
          sanzione   amministrativa   accessoria    della    chiusura
          dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 
                3.  Si  applicano,  per  quanto  non  stabilito   dal
          presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del
          capo I della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
          compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si  applica
          l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della  strada,
          di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285.  Le
          sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
          2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
          le violazioni delle  misure  di  cui  all'articolo  3  sono
          irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
          procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27. 
                4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui
          al comma 2, ove necessario per impedire la  prosecuzione  o
          la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo'
          disporre   la   chiusura   provvisoria   dell'attivita'   o
          dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.  Il
          periodo  di  chiusura  provvisoria  e'   scomputato   dalla
          corrispondente    sanzione    accessoria    definitivamente
          irrogata, in sede di sua esecuzione. 
                5. In caso di reiterata violazione della disposizione
          di  cui  al  comma  1,  la   sanzione   amministrativa   e'
          raddoppiata e quella accessoria e' applicata  nella  misura
          massima. 
                6.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   violazione
          dell'articolo 452 del codice penale o comunque  piu'  grave
          reato, la violazione della misura di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, lettera e), e' punita ai sensi  dell'articolo  260
          del regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  Testo  unico
          delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. 
                7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto
          27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie,
          le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
          lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti:
          "con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da  euro
          500 ad euro 5.000". 
                8.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   che
          sostituiscono sanzioni penali con  sanzioni  amministrative
          si applicano anche alle violazioni  commesse  anteriormente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma  in
          tali casi le sanzioni amministrative sono  applicate  nella
          misura minima ridotta alla meta'. Si  applicano  in  quanto
          compatibili le disposizioni degli articoli 101  e  102  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 
                9.  Il  Prefetto,   informando   preventivamente   il
          Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione  delle  misure
          avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
          di polizia municipale munito della qualifica di  agente  di
          pubblica sicurezza e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,
          sentiti i competenti  comandi  territoriali.  Al  personale
          delle Forze  armate  impiegato,  previo  provvedimento  del
          Prefetto  competente,  per  assicurare  l'esecuzione  delle
          misure di contenimento di  cui  agli  articoli  1  e  2  e'
          attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
          prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
          nei  luoghi  di  lavoro  avvalendosi  anche  del  personale
          ispettivo  dell'azienda  sanitaria  locale  competente  per
          territorio  e   dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro
          limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
          sicurezza nei luoghi di lavoro.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma  13,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135: 
                «Art. 15 (Disposizioni urgenti per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica). - Omissis 
                13. Al fine di razionalizzare le  risorse  in  ambito
          sanitario e di conseguire una  riduzione  della  spesa  per
          acquisto di beni e servizi: 
                  a)  ferme   restando   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito con modificazioni dalla legge  15  luglio
          2011,  n.  111,  gli  importi  e  le  connesse  prestazioni
          relative a contratti in essere di appalto di servizi  e  di
          fornitura di beni e servizi, con esclusione degli  acquisti
          dei farmaci, stipulati da  aziende  ed  enti  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  sono  ridotti  del  5  per  cento  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio  2013
          e  per  tutta  la  durata  dei  contratti  medesimi;   tale
          riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino
          al 31 dicembre 2012. Al fine  di  salvaguardare  i  livelli
          essenziali di assistenza  con  specifico  riferimento  alle
          esigenze di inclusione sociale, le regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire
          l'obiettivo  economico-finanziario  di  cui  alla  presente
          lettera adottando misure  alternative,  purche'  assicurino
          l'equilibrio del bilancio sanitario; 
                  b)  all'articolo  17,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla  legge
          15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo  sono
          sostituiti dai seguenti: "Qualora sulla base dell'attivita'
          di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
          delle analisi effettuate dalle Centrali regionali  per  gli
          acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
          unitari  corrisposti  dalle  Aziende  Sanitarie   per   gli
          acquisti   di   beni   e   servizi,   emergano   differenze
          significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
          tenute a  proporre  ai  fornitori  una  rinegoziazione  dei
          contratti  che  abbia  l'effetto  di  ricondurre  i  prezzi
          unitari di fornitura ai prezzi di  riferimento  come  sopra
          individuati, e  senza  che  cio'  comporti  modifica  della
          durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro  il
          termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta,  in
          ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende  sanitarie
          hanno il diritto di  recedere  dal  contratto  senza  alcun
          onere a carico delle stesse, e cio' in deroga  all'articolo
          1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera  per
          differenze significative dei prezzi si intendono differenze
          superiori  al  20  per  cento   rispetto   al   prezzo   di
          riferimento.  Sulla  base   dei   risultati   della   prima
          applicazione della presente disposizione, a  decorrere  dal
          1° gennaio 2013 la individuazione  dei  dispositivi  medici
          per le finalita' della presente disposizione e'  effettuata
          dalla medesima Agenzia di cui all'articolo  5  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base  di  criteri
          fissati con decreto del Ministro della salute, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,
          relativamente  a  parametri  di   qualita',   di   standard
          tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more  della
          predetta individuazione  resta  ferma  l'individuazione  di
          dispositivi medici  eventualmente  gia'  operata  da  parte
          della citata Agenzia.  Le  aziende  sanitarie  che  abbiano
          proceduto  alla  rescissione  del  contratto,  nelle   more
          dell'espletamento delle gare indette in sede  centralizzata
          o aziendale, possono, al fine  di  assicurare  comunque  la
          disponibilita'  dei  beni  e  servizi  indispensabili   per
          garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
          nuovi contratti accedendo a  convenzioni-quadro,  anche  di
          altre regioni, o tramite affidamento diretto  a  condizioni
          piu' convenienti in ampliamento di contratto  stipulato  da
          altre  aziende  sanitarie  mediante  gare  di   appalto   o
          forniture."; 
                  b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7  maggio
          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          luglio 2012, n. 94, e' abrogato; 
                  c)  sulla  base  e  nel  rispetto  degli   standard
          qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
          relativi all'assistenza ospedaliera fissati,  entro  il  31
          ottobre  2012,   con   regolamento   approvato   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 169, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, previa intesa della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della  mobilita'
          interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano adottano, nel rispetto della  riorganizzazione
          di servizi distrettuali e delle cure  primarie  finalizzate
          all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
          standard europei, entro il 31 dicembre 2012,  provvedimenti
          di riduzione dello standard  dei  posti  letto  ospedalieri
          accreditati  ed  effettivamente  a  carico   del   servizio
          sanitario regionale, ad un  livello  non  superiore  a  3,7
          posti letto per mille abitanti, comprensivi  di  0,7  posti
          letto  per  mille  abitanti  per  la  riabilitazione  e  la
          lungodegenza  post-acuzie,   adeguando   coerentemente   le
          dotazioni organiche dei  presidi  ospedalieri  pubblici  ed
          assumendo come riferimento  un  tasso  di  ospedalizzazione
          pari a 160 per mille  abitanti  di  cui  il  25  per  cento
          riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
          a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
          inferiore al 50 per cento del totale  dei  posti  letto  da
          ridurre  ed  e'  conseguita  esclusivamente  attraverso  la
          soppressione di unita' operative complesse.  Nelle  singole
          regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
          del  processo  di  riduzione  dei  posti  letto   e   delle
          corrispondenti unita' operative complesse,  e'  sospeso  il
          conferimento  o  il   rinnovo   di   incarichi   ai   sensi
          dell'articolo  15-septies  del   decreto   legislativo   30
          dicembre  1992,  n.   502   e   successive   modificazioni.
          Nell'ambito del processo di  riduzione,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  operano  una
          verifica, sotto  il  profilo  assistenziale  e  gestionale,
          della funzionalita'  delle  piccole  strutture  ospedaliere
          pubbliche, anche se  funzionalmente  e  amministrativamente
          facenti parte di presidi  ospedalieri  articolati  in  piu'
          sedi,  e  promuovono  l'ulteriore  passaggio  dal  ricovero
          ordinario  al  ricovero  diurno  e  dal   ricovero   diurno
          all'assistenza   in   regime    ambulatoriale,    favorendo
          l'assistenza residenziale e domiciliare; 
                  c-bis) e'  favorita  la  sperimentazione  di  nuovi
          modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui
          questa e' garantita, che realizzino effettive finalita'  di
          contenimento  della  spesa  sanitaria,   anche   attraverso
          specifiche sinergie  tra  strutture  pubbliche  e  private,
          ospedaliere ed extraospedaliere; 
                  d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17,
          comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
          98, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, gli enti del  servizio  sanitario  nazionale,
          ovvero, per essi, le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e Bolzano, utilizzano,  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi di importo pari o superiore a 1.000  euro  relativi
          alle categorie  merceologiche  presenti  nella  piattaforma
          CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici
          messi  a  disposizione  dalla  stessa  CONSIP,  ovvero,  se
          disponibili, dalle centrali  di  committenza  regionali  di
          riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati
          in violazione di quanto  disposto  dalla  presente  lettera
          sono nulli,  costituiscono  illecito  disciplinare  e  sono
          causa di responsabilita'  amministrativa.  Il  rispetto  di
          quanto   disposto   alla   presente   lettera   costituisce
          adempimento   ai   fini   dell'accesso   al   finanziamento
          integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla  verifica
          del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per  la
          verifica  degli  adempimenti   di   cui   all'articolo   12
          dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
          supplemento alla Gazzetta Ufficiale n.  105  del  7  maggio
          2005,  sulla  base  dell'istruttoria  congiunta  effettuata
          dalla CONSIP e dall'Autorita' nazionale anticorruzione.  Le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          mettono  a  disposizione  della  CONSIP  e   dell'Autorita'
          nazionale  anticorruzione,  secondo  modalita'   condivise,
          tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto
          adempimento, sia con  riferimento  alla  rispondenza  delle
          centrali di committenza regionali alle disposizioni di  cui
          all' articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,
          n.  296,  sia  con  riferimento  alle  convenzioni  e  alle
          ulteriori  forme  di  acquisto  praticate  dalle   medesime
          centrali regionali; 
                  d-bis) con la procedura di cui al quarto  e  quinto
          periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica
          degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12   dell'intesa
          Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso  d'anno,
          un monitoraggio trimestrale del  rispetto  dell'adempimento
          di cui alla medesima lettera d); 
                  e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso  al
          finanziamento integrativo del SSN, ai sensi  della  vigente
          legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
          e dei contratti di global service e facility management  in
          termini  tali  da  specificare  l'esatto  ammontare   delle
          singole prestazioni richieste (lavori, servizi,  forniture)
          e la loro incidenza percentuale  relativamente  all'importo
          complessivo  dell'appalto.  Alla  verifica   del   predetto
          adempimento provvede il Tavolo tecnico  di  verifica  degli
          adempimenti   di   cui    all'articolo    12    dell'Intesa
          Stato-Regioni   del   23    marzo    2005,    sulla    base
          dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
          sui lavori pubblici; 
                  f) il tetto di spesa per l'acquisto di  dispositivi
          medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per  l'anno
          2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere  dal  2014,
          al valore del 4,4 per cento; 
                  f-bis)  all'articolo  3,  comma  7,   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni, dopo il penultimo  periodo  e'  inserito  il
          seguente:  "Nelle  aziende   ospedaliere,   nelle   aziende
          ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
          legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli  istituti  di
          ricovero  e  cura   a   carattere   scientifico   pubblici,
          costituiti da un unico presidio, le funzioni  e  i  compiti
          del direttore sanitario di cui al presente articolo  e  del
          dirigente medico  di  cui  all'articolo  4,  comma  9,  del
          presidio ospedaliero  sono  svolti  da  un  unico  soggetto
          avente i requisiti di legge"; 
                  g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 502, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente comma: 
                    "1-bis. Il valore complessivo della remunerazione
          delle funzioni non puo' in ogni caso  superare  il  30  per
          cento del limite di remunerazione assegnato."» 
              -  Si  riporta   l'articolo   4,   comma   8-bis,   del
          decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.  183   (Disposizioni
          urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione
          di collegamenti digitali,  di  esecuzione  della  decisione
          (UE, EURATOM) 2020/2053  del  Consiglio,  del  14  dicembre
          2020,  nonche'  in  materia  di  recesso  del  Regno  Unito
          dall'Unione europea), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 26 febbraio 2021: 
                «Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute).  -
          8-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo  16,
          comma 2, del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164, come sostituito dall'articolo 1,  comma  572,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'  prorogata  al  31
          dicembre 2023.» 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 836,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007)»: 
                «836. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede  al
          finanziamento  del  fabbisogno  complessivo  del   Servizio
          sanitario nazionale  sul  proprio  territorio  senza  alcun
          apporto a carico del bilancio dello Stato.» 
              -  Si   riporta   l'articolo   8-sexies   del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  recante  «Riordino
          della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a    norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»: 
                «Art. 8-sexies (Remunerazione). - 1. Le strutture che
          erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del
          Servizio sanitario nazionale  sono  finanziate  secondo  un
          ammontare  globale  predefinito  indicato   negli   accordi
          contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e  determinato
          in base alle funzioni assistenziali e alle attivita' svolte
          nell'ambito  e  per  conto  della  rete  dei   servizi   di
          riferimento. Ai fini della determinazione del finanziamento
          globale delle singole strutture, le funzioni  assistenziali
          di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo standard
          di  produzione  del  programma  di  assistenza,  mentre  le
          attivita' di cui al comma  4  sono  remunerate  in  base  a
          tariffe predefinite per prestazione. 
                1-bis.  Il  valore  complessivo  della  remunerazione
          delle funzioni non puo' in ogni caso  superare  il  30  per
          cento del limite di remunerazione assegnato. 
                2. Le regioni definiscono le  funzioni  assistenziali
          nell'ambito delle attivita' che  rispondono  alle  seguenti
          caratteristiche generali: 
                  a) programmi a forte  integrazione  fra  assistenza
          ospedaliera  e  territoriale,  sanitaria  e  sociale,   con
          particolare  riferimento  alla  assistenza  per   patologie
          croniche di lunga durata o recidivanti; 
                  b) programmi di  assistenza  ad  elevato  grado  di
          personalizzazione della prestazione  o  del  servizio  reso
          alla persona; 
                  c)    attivita'    svolte     nell'ambito     della
          partecipazione a programmi di prevenzione; 
                  d) programmi di assistenza a malattie rare; 
                  e) attivita' con rilevanti  costi  di  attesa,  ivi
          compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto  in
          emergenza,  nonche'   il   funzionamento   della   centrale
          operativa, di cui all'atto  di  indirizzo  e  coordinamento
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  27
          marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  76  del
          21 marzo 1992; 
                  f) programmi sperimentali di assistenza; 
                  g) programmi di trapianto  di  organo,  di  midollo
          osseo  e  di  tessuto,  ivi  compresi  il  mantenimento   e
          monitoraggio  del  donatore,  l'espianto  degli  organi  da
          cadavere, le attivita' di  trasporto,  il  coordinamento  e
          l'organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli
          accertamenti preventivi sui donatori. 
                3.  I  criteri  generali  per  la  definizione  delle
          funzioni assistenziali e per la determinazione  della  loro
          remunerazione massima sono stabiliti con  apposito  decreto
          del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi
          sanitari regionali, d'intesa con la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome, sulla base di standard organizzativi e  di  costi
          unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo  conto,
          quando appropriato, del volume dell'attivita' svolta. 
                4. La  remunerazione  delle  attivita'  assistenziali
          diverse da quelle di cui al comma 2 e' determinata in  base
          a  tariffe  predefinite,  limitatamente  agli  episodi   di
          assistenza ospedaliera  per  acuti  erogata  in  regime  di
          degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni  di
          assistenza specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per
          le attivita' rientranti nelle funzioni di cui al comma 3. 
                5. Il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i
          servizi sanitari  regionali,  d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai   sensi
          dell'articolo  120,  comma  1,  lettera  g),  del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  con  apposito  decreto
          individua i  sistemi  di  classificazione  che  definiscono
          l'unita' di prestazione  o  di  servizio  da  remunerare  e
          determina  le  tariffe  massime   da   corrispondere   alle
          strutture  accreditate,  tenuto  conto,  nel  rispetto  dei
          principi di efficienza e  di  economicita'  nell'uso  delle
          risorse, anche in via alternativa, di: 
                  a) costi standard delle  prestazioni  calcolati  in
          riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo
          criteri   di   efficienza,   appropriatezza   e    qualita'
          dell'assistenza come risultanti dai dati  in  possesso  del
          Sistema informativo sanitario; 
                  b)   costi   standard   delle   prestazioni    gia'
          disponibili presso le regioni e le province autonome; 
                  c) tariffari regionali e  differenti  modalita'  di
          remunerazione delle funzioni  assistenziali  attuate  nelle
          regioni e nelle province autonome. 
                Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali,  nel
          rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza  e
          dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate
          a livello nazionale  e  regionale,  in  base  ai  quali  le
          regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando
          tali tariffe  per  classi  di  strutture  secondo  le  loro
          caratteristiche organizzative e di attivita', verificati in
          sede di accreditamento delle strutture stesse.  Le  tariffe
          massime  di  cui  al  presente  comma  sono  assunte   come
          riferimento  per  la  valutazione  della  congruita'  delle
          risorse a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale.  Gli
          importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori
          alle  tariffe  massime  restano  a   carico   dei   bilanci
          regionali. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione  e'  abrogato  il  decreto  del
          Ministro   della   Sanita'   15   aprile   1994,    recante
          "Determinazione dei  criteri  generali  per  la  fissazione
          delle   tariffe    delle    prestazioni    di    assistenza
          specialistica, riabilitativa  ed  ospedaliera",  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994. 
                6.  Con  la  procedura  di  cui  al  comma  5,   sono
          effettuati  periodicamente  la  revisione  del  sistema  di
          classificazione delle prestazioni e  l'aggiornamento  delle
          relative  tariffe,  tenendo  conto  della  definizione  dei
          livelli  essenziali  ed  uniformi  di  assistenza  e  delle
          relative previsioni di spesa, dell'innovazione  tecnologica
          e  organizzativa,  nonche'  dell'andamento  del  costo  dei
          principali fattori produttivi. 
                7. Il Ministro della sanita',  con  proprio  decreto,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  disciplina  le  modalita'  di  erogazione  e   di
          remunerazione  dell'assistenza  protesica,   compresa   nei
          livelli essenziali di assistenza  di  cui  all'articolo  1,
          anche  prevedendo  il  ricorso  all'assistenza   in   forma
          indiretta. 
                8.  Il  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentita l'Agenzia per i  servizi  sanitari  regionali,  con
          apposito decreto,  definisce  i  criteri  generali  per  la
          compensazione  dell'assistenza  prestata  a  cittadini   in
          regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali
          criteri, le regioni possono stabilire specifiche  intese  e
          concordare politiche tariffarie, anche al fine di  favorire
          il pieno utilizzo delle strutture  e  l'autosufficienza  di
          ciascuna  regione,  nonche'  l'impiego   efficiente   delle
          strutture che esercitano funzioni a valenza  interregionale
          e nazionale.»