IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto il regolamento UE  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1,  ai
sensi del  quale:  «Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  dal
presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021,  si  applicano  le
misure di cui al provvedimento adottato in  data  2  marzo  2021,  in
attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.
35»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del citato  decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, il quale prevede che: «I provvedimenti di  cui
all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, individuano  i
casi  nei  quali  le  certificazioni  verdi  COVID-19,  rilasciate  o
riconosciute ai sensi dell'art. 9, consentono di derogare  a  divieti
di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a  misure
sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19»",   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  23  novembre  2020,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
novembre  2020,  n.  294,  con  la  quale   e'   stata   avviata   la
sperimentazione del progetto  relativo  ai  voli  «Covid-tested»  con
destinazione  l'aeroporto  internazionale  «Leonardo  da  Vinci»   di
Fiumicino; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  13  febbraio  2021,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  15
febbraio 2021, n. 38, con la quale, tra l'altro, e'  stata  rinnovata
fino al 5 marzo 2021 la richiamata ordinanza ministeriale 23 novembre
2020; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 marzo  2021,  recante
«Ulteriori  misure   urgenti   per   la   sperimentazione   di   voli
Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana 10 marzo 2021, n. 59, con la quale  la  sperimentazione  dei
voli  «Covid-tested»  e'  stata  estesa  ai  voli  con   destinazione
l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa; 
  Visto, in particolare, l'art.  3  della  richiamata  ordinanza  del
Ministro  della  salute  9  marzo  2021,  ai  sensi  del  quale:  «La
disciplina  dei  voli  «Covid-tested»  con  destinazione  l'aeroporto
internazionale  «Leonardo  da  Vinci»  di  Fiumicino  e   l'aeroporto
internazionale  di  Milano  Malpensa,  oggetto  di   sperimentazione,
produce effetti fino al 30 giugno 2021, salvo eventuali proroghe»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile  2021  con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Vista la nota prot. n. 21287 del 13 maggio 2021  con  la  quale  la
Direzione generale della prevenzione sanitaria,  ha  espresso  «nulla
osta all'ampliamento degli  aeroporti  nazionali  coinvolti  e  delle
direttrici di collegamento internazionale»; 
  Ritenuta l'iniziativa coerente con  le  misure  di  contenimento  e
gestione dell'epidemia da COVID-19 attuate in materia di  limitazione
degli spostamenti da e per  l'estero,  e  gli  esiti  positivi  della
sperimentazione in corso; 
  Ritenuto, pertanto, di estendere  l'operativita'  del  progetto  ai
voli provenienti dagli aeroporti di  Canada,  Giappone,  Stati  Uniti
d'America (aeroporti internazionali di Boston, Chicago,  Dallas,  Los
Angeles, Miami, Philadelphia, Washington DC),  con  destinazione  gli
aeroporti internazionali «Leonardo da  Vinci»  di  Fiumicino,  Milano
Malpensa, Napoli - Capodichino e «Marco Polo» di Venezia, in  ragione
della rilevanza degli scali  in  questione  in  termini  di  traffico
aereo; 
  Ritenuto di poter estendere la sperimentazione anche  agli  Emirati
Arabi Uniti in considerazione,  altresi',  delle  misure  restrittive
adottate nei confronti di India, Pakistan, Bangladesh,  Sri  Lanka  e
Nepal; 
  Sentiti il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e il Ministro delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Sperimentazione  Voli  «Covid-tested»  -   Aeroporto   internazionale
  «Leonardo da Vinci» di  Fiumicino  e  Aeroporto  internazionale  di
  Milano Malpensa. 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dalle  ordinanze  del  Ministro
della salute 23 novembre 2020 e 9 marzo 2021, i  voli  «Covid-tested»
con destinazione l'aeroporto internazionale «Leonardo  da  Vinci»  di
Fiumicino  e  l'aeroporto  internazionale  di  Milano  Malpensa  sono
operativi, altresi', dagli aeroporti di Canada, Giappone, Stati Uniti
d'America (aeroporti  internazionali  di  Atlanta,  Boston,  Chicago,
Dallas, Los Angeles, Miami, New  York  "John  Fitzgerald  Kennedy"  e
"Newark Liberty", Philadelphia, Washington DC), Emirati Arabi Uniti.