Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,  si  annuncia  che  la  cancelleria  della  Corte   Suprema   di
Cassazione, in data 14 maggio 2021, ha raccolto a verbale e dato atto
della dichiarazione resa da dodici  cittadini  italiani,  muniti  dei
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di
voler promuovere la raccolta di  almeno  500.000  firme  di  elettori
prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75
della Costituzione: 
      «Volete che sia abrogata la legge 11  febbraio  1992,  n.  157,
"Norme per la protezione della selvatica omeoterma e per il  prelievo
venatorio", Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 46 del  25  febbraio
1992, nelle seguenti parti: 
        Art.   1   «Fauna   selvatica»,   comma    2:    «L'esercizio
dell'attivita' venatoria e'  consentito  purche'  non  contrasti  con
l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno
effettivo alle produzioni  agricole»,  e  comma  7:  limitatamente  a
«venatorio»; 
        Art.  4  «Cattura  temporanea  e  inanellamento»,  comma   3:
limitatamente a «e per la cessione ai fini di richiamo»; comma 4: «La
cattura per la cessione a fini di richiamo  e'  consentita  solo  per
esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena;  tordo
sassello; tordo  bottaccio;  merlo;  pavoncella  e  colombaccio.  Gli
esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono
essere  inanellati  ed   immediatamente   liberati»,   e   comma   5:
limitatamente a «abbatte, cattura, o»; 
        Art. 5 «Esercizio venatorio da appostamento fisso e  richiami
vivi»: integralmente; 
        Art. 6 «Tassidermia», comma 2: limitatamente  a  «o  comunque
non cacciabili ovvero le  richieste  relative  a  spoglie  di  specie
cacciabili  avanzate  in  periodi  diversi  da  quelli  previsti  nel
calendario venatorio per la caccia della specie in questione» e comma
3: limitatamente a: «o per chi cattura  esemplari  cacciabili  al  di
fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio»; 
        Art. 8 «Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale»,  in
Rubrica  limitatamente  a:  «Venatorio»,  comma  1:  limitatamente  a
«venatorio», «da un rappresentante per  ogni  associazione  venatoria
nazionale riconosciuta»; comma 2: limitatamente a «venatorio»;  comma
4: limitatamente a «venatorio»; 
        Art. 9 «Funzioni amministrative», comma  1:  limitatamente  a
«venatoria» e «caccia e di»; comma 2: «Le regioni a statuto  speciale
e le province  autonome  esercitano  le  funzioni  amministrative  in
materia di caccia  in  base  alle  competenze  esclusive  nei  limiti
stabiliti dai rispettivi statuti»; 
        Art. 10 «Piani faunistici-venatori», in Rubrica limitatamente
a  «venatori»;  comma  1:  limitatamente  a  «venatoria»  e   «e   la
regolamentazione del prelievo venatorio»; comma  3:  limitatamente  a
«In dette percentuali sono compresi  i  territori  ove  sia  comunque
vietata l'attivita' venatoria anche per  effetto  di  altri  leggi  o
disposizioni»; comma 4: «Il territorio di protezione di cui al  comma
3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettera a), b) e c).
Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini
venatori accompagnato da provvedimenti atti  ad  agevolare  la  sosta
della fauna, la riproduzione, la cura  della  prole»;  comma  5:  «Il
territorio agro-silvo-pastorale regionale puo' essere destinato nella
percentuale massima globale del 15 per cento  a  caccia  riservata  a
gestione privata ai sensi dell'art. 16, comma 1, e a  centri  privati
di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale»; comma  6:
«Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni  promuovono
forme di gestione programmata  della  caccia,  secondo  le  modalita'
stabilite dall'art.  14»;  comma  7:  limitatamente  a  «venatori»  e
«venatorio»;  comma  8:  limitatamente  a   «venatori»   e   «vietato
l'esercizio  dell'attivita'  venatoria»  e  «appartenenti  a   specie
cacciabili» e «le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento
e  le  gare  di  cani  anche  su  fauna  selvatica  naturale  o   con
l'abbattimento  di  fauna  di  allevamento  appartenente   a   specie
cacciabili, la cui gestione  puo'  essere  affidata  ad  associazioni
venatorie e  cinofile  ovvero  ad  imprenditori  agricoli  singoli  o
associati» (punto e) e «l'identificazione  delle  zone  in  cui  sono
collocabili  gli   appostamenti   fissi»   (punto   h);   comma   10:
limitatamente a «venatoria»; comma 11: limitatamente  a  «venatoria»;
comma 12: limitatamente a «venatorio» e «venatorie»; comma 17: «Nelle
zone non vincolate per la opposizione manifestata dai  proprietari  o
conduttori di  fondi  interessati,  resta,  in  ogni  caso,  precluso
l'esercizio dell'attivita' venatoria. Le regioni possono destinare le
suddette  aree  ad  altro  uso   nell'ambito   della   pianificazione
faunistico-venatoria»; 
        Art. 11 «Zona faunistica delle Alpi», comma 2:  limitatamente
a «e disciplinare l'attivita' venatoria»; 
        Art. 12 «Esercizio dell'attivita' venatoria»: integralmente; 
        Art. 13 «Mezzi  per  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria»:
integralmente; 
        Art. 14 «Gestione programmata della caccia»: integralmente; 
        Art. 15 «Utilizzazione  dei  fondi  ai  fini  della  gestione
programmata  della  caccia»,  in  Rubrica  «ai  fini  della  gestione
programmata della caccia»; comma 1: «Per  l'utilizzazione  dei  fondi
inclusi nel piano  faunistico-  venatorio  regionale  ai  fini  della
gestione  programmata  della  caccia,  e'  dovuto  ai  proprietari  o
conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione
regionale in relazione alla estensione, alle condizioni  agronomiche,
alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente»;
comma 2: «All'onere derivante dalla erogazione del contributo di  cui
al comma 1, si provvede con il gettito  derivante  dalla  istituzione
delle tasse di concessione regionale di cui all'art.  23»;  comma  3:
«Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda  vietare  sullo
stesso l'esercizio dell'attivita'  venatoria  deve  inoltrare,  entro
trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio,  al
presidente della giunta regionale richiesta motivata  che,  ai  sensi
dell'art. 2 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  dalla  stessa  e'
esaminata entro sessanta giorni»; comma 4: «La richiesta  e'  accolta
se     non     ostacola     l'attuazione     della     pianificazione
faunistico-venatoria di cui all'art. 10. E' altresi' accolta, in casi
specificatamente individuati con norme regionali, quando  l'attivita'
venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di  colture
agricole specializzate nonche' di produzioni  agricole  condotte  con
sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica,  ovvero  quando
sia motivo di danno o di disturbo ad attivita' di rilevante interesse
economico, sociale o ambientale»; comma 5: «Il divieto e'  reso  noto
mediante l'apposizione di  tabelle,  esenti  da  tasse,  a  cura  del
proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino  in  maniera
chiara e visibile il perimetro dell'area interessata»; comma 6:  «Nei
fondi sottratti alla gestione programmata della caccia e'  vietato  a
chiunque,  compreso  il  proprietario  o  il  conduttore,  esercitare
l'attivita' venatoria fino al venir meno delle ragioni del  divieto»;
comma 7:  «L'esercizio  venatorio  e',  comunque,  vietato  in  forma
vagante sui terreni in attualita' di coltivazione. Si considerano  in
attualita' di coltivazione: i terreni  con  coltivazioni  erbacee  da
seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati
fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a  soia  e  a  riso,
nonche' a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.
L'esercizio venatorio in forma vagante e' inoltre vietato sui terreni
in attualita' di coltivazione individuati dalle regioni,  sentite  le
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  a
livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in  relazione
all'esigenza  di  protezione  di  altre   colture   specializzate   o
intensive»; comma 9: «La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra
a far parte della quota  dal  20  al  30  per  cento  del  territorio
agro-silvo-pastorale di cui all'art. 10,  comma  3»;  comma  10:  «Le
regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di
bestiame  allo  stato  brado  o  semibrado,  secondo  le  particolari
caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e  stabiliscono  i
parametri  entro  i  quali  tale  esercizio  e'  vietato  nonche'  le
modalita' di delimitazione dei fondi stessi;  comma  11:  «Scaduti  i
termini di cui all'art. 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli
atti che consentano la piena attuazione della  presente  legge  nella
stagione venatoria 1994-1995, il Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste provvede in via  sostitutiva  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 14, comma 15. Comunque, a partire  dal  31  luglio  1997  le
disposizioni di cui al primo comma dell'art. 842 del codice civile si
applicano  esclusivamente  nei  territori  sottoposti  al  regime  di
gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14»; 
        Art.   16    «Aziende    faunistico-venatorie    e    aziende
agri-turistico-venatorie»,   in   Rubrica   «venatorie»;   comma   1:
limitatamente  a  «venatorie»  e  «In  tali  aziende  la  caccia   e'
consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i
piani di assestamento e di  abbattimento» e  «venatorie»  (lett.  a);
«Venatorie»  e  «nelle   quali   sono   consentiti   l'immissione   e
l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica  di
allevamento» (lett. b); comma 2: limitatamente a  «venatorie»;  comma
3: limitatamente a «venatorie»; comma 4: «L'esercizio  dell'attivita'
venatoria nelle aziende di cui al comma 1 e' consentito nel  rispetto
delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di  cui
all'art. 12, comma 5»; 
        Art. 17 «Allevamenti», comma 2: «Le regioni,  ferme  restando
le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana,  dettano
altresi' norme per gli allevamenti dei cani da caccia»; comma 4:  «Le
regioni,  ai  fini  dell'esercizio  dell'allevamento   a   scopo   di
ripopolamento, organizzato in forma  di  azienda  agricola,  singola,
consortile  o  cooperativa,  possono  consentire  al  titolare,   nel
rispetto delle norme della presente legge, il prelievo  di  mammiferi
ed uccelli in stato di cattivita' con i mezzi di cui all'art. 13»; 
        Art. 18 «Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria»,
integralmente; 
        Art. 19 «Controllo  della  fauna  selvatica»,  comma  1:  «Le
regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la  caccia
a determinate specie di fauna  selvatica  di  cui  all'art.  18,  per
importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica  o
per sopravvenute  particolari  condizioni  ambientali,  stagionali  o
climatiche o per malattie o altre calamita'»; comma 2:  limitatamente
a «anche nelle zone vietate alla caccia», «di norma»,  «venatorie»  e
«Queste  ultime  potranno  altresi'  avvalersi  dei   proprietari   o
conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani  medesimi,  purche'
muniti di licenza per l'esercizio venatorio,  nonche'  delle  guardie
forestali e delle guardie comunali munite di licenza per  l'esercizio
venatorio»; comma 3: «Le provincie autonome di Trento  e  di  Bolzano
possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di  altre
persone, purche' munite di licenza per l'esercizio venatorio»; 
        Art. 21 «Divieti», comma 1, limitatamente  a  «nei  giardini,
nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici  e  archeologici  e
nei terreni adibiti ad attivita' sportive»; 
          «b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei  parchi
naturali  regionali  e  nelle  riserve  naturali  conformemente  alla
legislazione nazionale in materia di parchi e riserve  naturali.  Nei
parchi naturali  regionali  costituiti  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  le  regioni
adeguano la propria legislazione al disposto dell'art. 22,  comma  6,
della predetta legge  entro  il  31  gennaio  1997,  provvedendo  nel
frattempo  all'eventuale   riperimetrazione   dei   parchi   naturali
regionali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 3,della
legge medesima; 
          c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione  e  nelle
zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di  fauna
selvatica, nelle  foreste  demaniali  ad  eccezione  di  quelle  che,
secondo le disposizioni regionali, sentito  il  parere  dell'Istituto
nazionale  per  la  fauna  selvatica,   non   presentino   condizioni
favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; 
          d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello
Stato ed ove  il  divieto  sia  richiesto  a  giudizio  insindacabile
dell'autorita' militare, o dove esistano  beni  monumentali,  purche'
dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti  il
divieto; 
          e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle  corti  o  altre
pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese  nel  raggio  di
cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o
a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie  di
comunicazione ferroviaria e da  strade  carrozzabili,  eccettuate  le
strade poderali ed interpoderali; 
          f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con
uso di fucile da caccia con canna ad  anima  liscia,  o  da  distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e  stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di  vie  di  comunicazione
ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle  poderali  ed
interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di  trasporto  a
sospensione; di stabbi, stazzi,  recinti  ed  altre  aree  delimitate
destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame  nel  periodo
di utilizzazione agro-silvo-pastorale; 
          g) il trasporto, all'interno dei  centri  abitati  e  delle
altre zone ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero  a  bordo  di
veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti  per
l'esercizio venatorio  dalla  presente  legge  e  dalle  disposizioni
regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano  scariche
e in custodia; 
          h) cacciare a rastrello  in  piu'  di  tre  persone  ovvero
utilizzare, a scopo  venatorio,  scafandri  o  tute  impermeabili  da
sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; 
          i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o  da
aeromobili; 
          l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da  macchine
operatrici agricole in funzione; 
          m) cacciare su terreni coperti in  tutto  o  nella  maggior
parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi  e  per  la
attuazione della  caccia  di  selezione  agli  ungulati,  secondo  le
disposizioni emanate dalle regioni interessate; 
          n) cacciare negli stagni,  nelle  paludi  e  negli  specchi
d'acqua artificiali  in  tutto  o  nella  maggior  parte  coperti  da
ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume; 
          p) usare richiami vivi,  al  di  fuori  dei  casi  previsti
dall'art. 5; 
          q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella
caccia agli acquatici; 
          r) usare  a  fini  di  richiamo  uccelli  vivi  accecati  o
mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento
meccanico,  elettromagnetico  o   elettromeccanico,   con   o   senza
amplificazione del suono; 
          s)  cacciare  negli  specchi  d'acqua   ove   si   esercita
l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei canali delle
valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle,  esenti
da tasse, indicanti il divieto di caccia; 
          u) usare munizione spezzata  nella  caccia  agli  ungulati;
usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre  sostanze  adesive,
trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni  similari;  fare
impiego di civette; usare armi da  sparo  munite  di  silenziatore  o
impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre; 
          ee), limitatamente a «ad eccezione dei capi utilizzati come
richiami vivi nel rispetto delle modalita'  previste  dalla  presente
legge  e  della  fauna  selvatica  lecitamente  abbattuta,   la   cui
detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla
tassidermia»; 
          ff) «l'uso dei segugi per la caccia al camoscio»; 
        comma 2, limitatamente a «decorso inutilmente tale termine e'
vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento  metri
dalla costa marina del continente e  delle  due  isole  maggiori;  le
regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti
da tasse»; comma 3, «La caccia e' vietata su tutti i valichi  montani
interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza
di mille metri dagli stessi»; 
        Art. 22 «Licenza di porto di  fucile  per  uso  di  caccia  e
abilitazione all'esercizio venatorio», integralmente; 
        Art.  23  «Tasse  di   concessione   regionale»,   comma   1,
limitatamente a  «per  il  rilascio  dell'abilitazione  all'esercizio
venatorio di cui all'art. 22»; comma 2, limitatamente a «Essa non  e'
dovuta qualora durante  l'anno  il  cacciatore  eserciti  l'attivita'
venatoria esclusivamente all'estero»; comma 3: «Nel caso  di  diniego
della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale
deve essere rimborsata.  La  tassa  di  concessione  regionale  viene
rimborsata  anche  al   cacciatore   che   rinunci   all'assegnazione
dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non e' dovuta
qualora  non  si  eserciti  la  caccia  durante  l'anno»;  comma   4,
limitatamente a «anche»; comma 5, limitatamente a  «Gli  appostamenti
fissi», «venatorie» e «venatorie»; 
        Art. 24 «Fondo presso  il  Ministero  del  Tesoro»,  comma  2
lettera a), limitatamente a «venatorio»; comma 2 lettera c): «95  per
cento  fra  le  associazioni  venatorie  nazionali  riconosciute,  in
proporzione alla rispettiva,  documentata  consistenza  associativa»;
comma  4:  «L'attribuzione  della  dotazione  prevista  dal  presente
articolo  alle  associazioni  venatorie  nazionali  riconosciute  non
comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo  previsto  dalla
legge 21 marzo 1958, n. 259»; 
        Art.  26  «Risarcimento  dei  danni  prodotti   dalla   fauna
selvatica e dall'attivita' venatoria», Rubrica,  limitatamente  a  «e
dall'attivita' venatoria»; comma 1, limitatamente a «e dall'attivita'
venatoria»;  comma  2,  limitatamente  a  «e   rappresentanti   delle
associazioni   venatorie    nazionali    riconosciute    maggiormente
rappresentative»; 
        Art.  27  «Vigilanza  venatoria»,  Rubrica,  limitatamente  a
«venatoria»; comma 1 lettera a), limitatamente a «da  caccia  di  cui
all'art. 13 nonche'  armi»,  comma  1  lettera  b),  limitatamente  a
«venatorie» e «venatorio»;  comma  4,  limitatamente  a  «venatorie»,
comma  5,  limitatamente  a  «nell'ambito  del  territorio   in   cui
esercitano le funzioni» e «durante l'esercizio delle loro  funzioni»;
comma  6,  limitatamente  a  «sull'esercizio  venatorio»,  comma   7,
limitatamente a «venatorie», comma 9, limitatamente a «venatoria»; 
        Art. 28 «Poteri  e  compiti  degli  addetti  della  vigilanza
venatoria»,  Rubrica,  limitatamente  a  «venatoria»;  comma  1:   «I
soggetti preposti alla vigilanza  venatoria  ai  sensi  dell'art.  27
possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso  di  armi  o
arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di  caccia,  la
esibizione della licenza di porto di fucile per uso  di  caccia,  del
tesserino di cui  all'art.  12,  comma  12,  del  contrassegno  della
polizza di assicurazione nonche' della fauna  selvatica  abbattuta  o
catturata»; comma 2, limitatamente a «con esclusione del cane  e  dei
richiami vivi autorizzati»; comma 3, limitatamente a «alla disciplina
dell'attivita' venatoria», comma 6, limitatamente a «venatori»; 
        Art. 29 «Agenti  dipendenti  degli  enti  locali»,  comma  1,
limitatamente a «venatoria»; 
        Art.  31  «Sanzioni  amministrative»,  comma  1  lettera  a),
limitatamente a «in una forma diversa da quella  prescelta  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5»; 
          b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000
per chi esercita la  caccia  senza  avere  stipulato  la  polizza  di
assicurazione; se la violazione e' nuovamente commessa,  la  sanzione
e' da lire 400.000 a lire 2.400.000; 
          c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000
per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento  delle
tasse di concessione governativa o regionale;  se  la  violazione  e'
nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000; 
          d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000
per chi esercita senza autorizzazione  la  caccia  all'interno  delle
aziende  faunistico-venatorie,  nei  centri  pubblici  o  privati  di
riproduzione e negli  ambiti  e  comprensori  destinati  alla  caccia
programmata; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione  e'
da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione  la
sanzione e' da lire 700.000 a lire 4.200.000.  Le  sanzioni  previste
dalla presente lettera sono ridotte  di  un  terzo  se  il  fatto  e'
commesso mediante sconfinamento in un comprensorio  o  in  un  ambito
territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato; 
          e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000
per chi esercita la  caccia  in  zone  di  divieto  non  diversamente
sanzionate; se la violazione e' nuovamente commessa, la  sanzione  e'
da lire 500.000 a lire 3.000.000; 
          f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000
per chi esercita la caccia  in  fondo  chiuso,  ovvero  nel  caso  di
violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle  coltivazioni
agricole; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e'  da
lire 500.000 a lire 3.000.000; 
          g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000
per chi esercita la caccia in violazione  degli  orari  consentiti  o
abbatte, cattura o detiene fringillidi  in  numero  non  superiore  a
cinque; se la violazione e' nuovamente commessa, la  sanzione  e'  da
lire 400.000 a lire 2.400.000; 
          h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000
per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero  in  violazione
delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'art. 5,  comma
1; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione  e'  da  lire
500.000 a lire 3.000.000; 
          i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a  lire  900.000
per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale; 
          m) sanzione amministrativa da lire 50.000  a  lire  300.000
per chi,  pur  essendone  munito,  non  esibisce,  se  legittimamente
richiesto, la licenza, la polizza di  assicurazione  o  il  tesserino
regionale; la sanzione  e'  applicata  nel  minimo  se  l'interessato
esibisce il documento entro cinque  giorni»;  comma  3:  «Le  regioni
prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'art.  12,
comma  12,  per  particolari  infrazioni  o  violazioni  delle  norme
regionali sull'esercizio venatorio»; comma 4, limitatamente a «per la
disciplina delle armi e»; comma 5: «Nei casi  previsti  dal  presente
articolo non si applicano gli articoli 624,  625  e  626  del  codice
penale»; 
          m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  150  a
euro 900 per chi non esegue sul tesserino  regionale  le  annotazioni
prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'art. 19-bis; 
        Art. 32 «Sospensione, revoca e divieto di rilascio di licenza
di porto  di  fucile  per  uso  di  caccia.  Chiusura  e  sospensione
dell'esercizio», integralmente; 
        Art. 34 «Associazioni venatorie», integralmente; 
        Art. 35 «Relazione sullo stato di  attuazione  della  legge»,
comma 1, limitatamente a «venatoria 1994-1995»; 
        Art. 36 «Disposizioni transitorie», comma 1, limitatamente  a
«venatorie» e «ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n.
968»; comma 2, limitatamente a «venatorie»;  comma  3:  «Coloro  che,
alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  detengano
richiami  vivi  appartenenti  a  specie  non  consentite  ovvero,  se
appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore  a
quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a  farne  denuncia
all'ente competente»; comma 4:  «In  sede  di  prima  attuazione,  il
Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  definisce  l'indice  di
densita' venatoria minima di cui all'art. 14,  commi  3  e  4,  entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge»;
comma 5, limitatamente a «secondo modalita' che consentano  la  piena
attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995»; 
        Art. 37 «Disposizioni finali», comma 2:  «Il  limite  per  la
detenzione delle armi da caccia di cui al sesto  comma  dell'art.  10
della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 1 della
legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'art. 4  della  legge  21  febbraio
1990, n. 36, e' soppresso»; comma 3, limitatamente a «e  delle  leggi
regionali  in  materia  di  caccia»,  nel  testo   risultante   dalle
successive modifiche e integrazioni?». 
    Dichiarano  di  eleggere  domicilio  presso  lo   studio   legale
dell'avv. Laura Melis in rappresentanza di «Ora  rispetto  per  tutti
gli animali» in via Giovanni Pascoli n.  206  -  55100  Lucca  -  PEC
laura.melis@pec.it