Art. 1 
 
         Istituzione, competenze e durata della Commissione 
 
  1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione,  una
Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro  della
nave «Moby Prince», di seguito denominata «Commissione», al  fine  di
accertare le cause della collisione del traghetto «Moby  Prince»  con
la petroliera «Agip Abruzzo», avvenuta il 10 aprile 1991  nella  rada
del porto di Livorno, e le circostanze della morte  di  centoquaranta
persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio in conseguenza  della
collisione. 
  2. La Commissione, in particolare, ha il compito di: 
  a) ricercare  e  valutare  eventuali  nuovi  elementi  che  possano
integrare le conoscenze sulle cause e sulle circostanze del  disastro
del traghetto «Moby Prince», acquisite dalla Commissione parlamentare
di inchiesta istituita nella XVII legislatura con  deliberazione  del
Senato della Repubblica 22 luglio  2015,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015; 
  b) accertare eventuali responsabilita' in ordine ai fatti di cui al
comma  1  riconducibili  ad  apparati,  strutture  od  organizzazioni
comunque denominati ovvero a persone; 
  c)  accertare  con  la  massima  precisione  le  circostanze  della
collisione tra il traghetto  «Moby  Prince»  e  la  petroliera  «Agip
Abruzzo», le comunicazioni radio intercorse tra soggetti  pubblici  e
privati nelle giornate del 10 e 11 aprile 1991, i tracciati  radar  e
le rilevazioni satellitari di qualsiasi  provenienza  riguardanti  il
tratto  di  mare  prospiciente  il  porto  di  Livorno  nelle  stesse
giornate; 
  d) verificare fatti, atti e condotte  commissive  od  omissive  che
abbiano costituito o costituiscano ostacolo,  ritardo  o  difficolta'
per l'accertamento giurisdizionale delle responsabilita' relative  al
disastro della nave «Moby Prince»; 
  e) esaminare le procedure, le modalita' e  i  mezzi  con  cui  sono
stati organizzati e attuati i soccorsi in mare, le circostanze  nelle
quali essi sono stati condotti e ogni altro fatto utile a individuare
eventuali responsabilita' di individui o enti pubblici o  privati  in
ogni fase, anche successiva allo svolgimento degli eventi; 
  f) accertare eventuali correlazioni tra  l'incidente  ed  eventuali
traffici illegali di armi, combustibili,  scorie  e  rifiuti  tossici
avvenuti nella notte del 10 aprile 1991  nella  rada  di  Livorno,  a
partire dalla documentazione acquisita nel  corso  dei  lavori  della
Commissione parlamentare di inchiesta di cui alla lettera a); 
  g) valutare  i  termini  dell'accordo  armatoriale  sottoscritto  a
Genova il 18 giugno 1991 tra la  Navigazione  arcipelago  maddalenino
(Nav.Ar.Ma) Spa, l'Unione mediterranea di  sicurta'  e  The  Standard
Steamship  Owners  Protection  and  Indemnity  Association  (Bermuda)
Limited da una parte e, dall'altra, l'ENI Spa, la Societa'  nazionale
metanodotti  (SNAM),  l'AGIP,   la   Padana   assicurazioni   Spa   e
l'Assuranceforeningen Skuld, con particolare riferimento alle perizie
in forza delle quali furono  determinati  gli  importi  erogati  alle
compagnie armatrici e ai familiari delle vittime. 
  3. La Commissione conclude i propri  lavori  entro  la  fine  della
XVIII legislatura. 
  4. La Commissione presenta alla Camera una relazione annuale  sulla
sua attivita' e, al termine dei suoi  lavori,  una  relazione  finale
sulle  conclusioni  dell'inchiesta.   Sono   ammesse   relazioni   di
minoranza.