Art. 1
Istituzione, competenze e durata della Commissione
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una
Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della
nave «Moby Prince», di seguito denominata «Commissione», al fine di
accertare le cause della collisione del traghetto «Moby Prince» con
la petroliera «Agip Abruzzo», avvenuta il 10 aprile 1991 nella rada
del porto di Livorno, e le circostanze della morte di centoquaranta
persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio in conseguenza della
collisione.
2. La Commissione, in particolare, ha il compito di:
a) ricercare e valutare eventuali nuovi elementi che possano
integrare le conoscenze sulle cause e sulle circostanze del disastro
del traghetto «Moby Prince», acquisite dalla Commissione parlamentare
di inchiesta istituita nella XVII legislatura con deliberazione del
Senato della Repubblica 22 luglio 2015, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015;
b) accertare eventuali responsabilita' in ordine ai fatti di cui al
comma 1 riconducibili ad apparati, strutture od organizzazioni
comunque denominati ovvero a persone;
c) accertare con la massima precisione le circostanze della
collisione tra il traghetto «Moby Prince» e la petroliera «Agip
Abruzzo», le comunicazioni radio intercorse tra soggetti pubblici e
privati nelle giornate del 10 e 11 aprile 1991, i tracciati radar e
le rilevazioni satellitari di qualsiasi provenienza riguardanti il
tratto di mare prospiciente il porto di Livorno nelle stesse
giornate;
d) verificare fatti, atti e condotte commissive od omissive che
abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficolta'
per l'accertamento giurisdizionale delle responsabilita' relative al
disastro della nave «Moby Prince»;
e) esaminare le procedure, le modalita' e i mezzi con cui sono
stati organizzati e attuati i soccorsi in mare, le circostanze nelle
quali essi sono stati condotti e ogni altro fatto utile a individuare
eventuali responsabilita' di individui o enti pubblici o privati in
ogni fase, anche successiva allo svolgimento degli eventi;
f) accertare eventuali correlazioni tra l'incidente ed eventuali
traffici illegali di armi, combustibili, scorie e rifiuti tossici
avvenuti nella notte del 10 aprile 1991 nella rada di Livorno, a
partire dalla documentazione acquisita nel corso dei lavori della
Commissione parlamentare di inchiesta di cui alla lettera a);
g) valutare i termini dell'accordo armatoriale sottoscritto a
Genova il 18 giugno 1991 tra la Navigazione arcipelago maddalenino
(Nav.Ar.Ma) Spa, l'Unione mediterranea di sicurta' e The Standard
Steamship Owners Protection and Indemnity Association (Bermuda)
Limited da una parte e, dall'altra, l'ENI Spa, la Societa' nazionale
metanodotti (SNAM), l'AGIP, la Padana assicurazioni Spa e
l'Assuranceforeningen Skuld, con particolare riferimento alle perizie
in forza delle quali furono determinati gli importi erogati alle
compagnie armatrici e ai familiari delle vittime.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della
XVIII legislatura.
4. La Commissione presenta alla Camera una relazione annuale sulla
sua attivita' e, al termine dei suoi lavori, una relazione finale
sulle conclusioni dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di
minoranza.