Estratto determina AAM/PPA n. 354/2021 del 29 aprile 2021 
 
    Si autorizza il seguente grouping di variazioni: 
      tipo   II   B.II.a.3.b.2),   modifiche    nella    composizione
(eccipienti) del prodotto finito b)  altri  eccipienti  2)  Modifiche
qualitative o quantitative di uno o piu' eccipienti tali da avere  un
impatto significativo sulla sicurezza, la qualita' o l'efficacia  del
medicinale; 
      tipo IB B.II.b.3.a), modifica nel procedimento di fabbricazione
del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio  utilizzato  per
la  fabbricazione  del  prodotto  finito.  a)  Modifica  minore   nel
procedimento di fabbricazione; 
      tipo IB B.II.d.1.c), modifica dei parametri  di  specifica  e/o
dei limiti del prodotto finito. c) Aggiunta di un nuovo parametro  di
specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova; 
      tipo IB B.II.f.1.d), modifica della durata di  conservazione  o
delle condizioni di stoccaggio  del  prodotto  finito.  d)  modifiche
delle condizioni di stoccaggio del prodotto  finito  o  del  prodotto
diluito/ricostituito. 
    Le  modalita'  di  conservazione   del   prodotto   finito   sono
modificate: 
      da:  Questo   medicinale   non   richiede   alcuna   condizione
particolare di conservazione. 
      a: Conservare a temperatura non superiore a 25°C. 
    Il suddetto grouping di  variazioni  e'  relativo  al  medicinale
VATRAN nelle seguenti forme e confezioni  autorizzate  all'immissione
in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale. 
    A.I.C. n.: 
      020706014 - 25 compresse 2 mg; 
      020706026 - 25 compresse 5 mg; 
      020706038 - 25 compresse 10 mg. 
    Codice pratica: VN2/2020/28. 
    Titolare A.I.C.: Valeas S.p.a. Industra  chimica  e  farmaceutica
(codice fiscale 04874990155). 
 
                              Stampati 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata  in  vigore
della presente  determina  al  riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al  foglio
illustrativo e all'etichettatura. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    I lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina  possono
essere  mantenuti  in  commercio  fino  alla  data  di  scadenza  del
medicinale indicata in etichetta, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  7,
della determina AIFA n. DG/821/2018 del  24  maggio  2018  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 133 dell'11 giugno 2018. 
 
               Decorrenza di efficacia della determina 
 
    La determina e' efficace dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.