IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la legge  21  dicembre  1999,  n.  508,  e,  in  particolare,
l'articolo 3, commi 2 e 3; 
  Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18; 
  Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n.  180,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e,  in  particolare,
l'articolo 3-quinquies; 
  Visto  il  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.   104,   e,   in
particolare, l'articolo 19, commi 5-bis e 5-ter; 
  Vista  la  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 27; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2003,
n. 132, recante criteri per l'autonomia  statutaria  regolamentare  e
organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma  della
legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n.
212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione
degli ordinamenti didattici  delle  Istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della  legge
21 dicembre 1999, n. 508; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 settembre 2005, n. 236; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati  definiti
i settori artistico - disciplinari; 
  Visti i decreti del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 20 febbraio 2013, n. 119, 9 agosto  2017,  n.  611,  23
maggio 2018, n. 429,  12  marzo  2019,  n.  208,  che  modificano  ed
integrano  il  citato  decreto  ministeriale  n.  90  del   2009   di
definizione dei settori artistico - disciplinari; 
  Visti i decreti del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 3 luglio 2009, n. 89 e 30 dicembre 2010, n. 302, con  i
quali sono stati individuati i nuovi  settori  artistico-disciplinari
delle Accademie di Belle Arti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
delle ricerca 30 settembre 2009, n. 125,  con  il  quale  sono  stati
individuati i  nuovi  settori  artistico-disciplinari  dell'Accademia
nazionale di danza; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
delle ricerca 30 settembre 2009, n. 126,  con  il  quale  sono  stati
individuati i nuovi settori disciplinari dell'Accademia nazionale  di
arte drammatica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
delle ricerca 30 settembre 2009, n. 127,  con  il  quale  sono  stati
individuati i nuovi  settori  artistico-disciplinari  degli  Istituti
superiori per le industrie artistiche (ISIA); 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 17 luglio  2014,  n.  581,  con  il  quale  sono  state
individuate le Accademie non statali di  belle  arti,  finanziate  in
misura prevalente dagli enti locali, destinatarie  del  finanziamento
disposto a norma dell'art. 19, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2013, n. 128; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 8  novembre  2018,  n.  709,  con  il  quale  e'  stata
integrata la tabella allegata al citato decreto del 3 luglio 2009, n.
90, con l'inserimento  del  nuovo  campo  disciplinare  «Tecniche  di
costruzione e rifinitura dell'ancia doppia»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 marzo 2019, n. 207, con il quale e' stata modificata
la  tabella  di  cui  al  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90,  relativamente
al  settore   artistico   disciplinare   CODI/20,   con   conseguente
integrazione  delle  tabelle  allegate  al   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 20  febbraio  2013,
n. 120; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
17 luglio 2020, n. 366, con il quale sono stati  modificati  i  campi
disciplinari  delle  tabelle  allegate  al  decreto  ministeriale  30
settembre  2009,  n.  124,  in  particolare  nel  Dipartimento  degli
strumenti ad arco e a corda - Scuola di mandolino. 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 maggio 2019; 
  Acquisiti  i  pareri  della  VII  Commissione  del   Senato   della
Repubblica reso in data 17 luglio 2019, e della V e  VII  Commissione
della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 3 e il  23  luglio
2019; 
  Vista la  nota  del  5  febbraio  2021,  prot.  n.  0001624,  della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  gli  affari
giuridici e legislativi, di risposta alla comunicazione prot. n.  103
del 15  gennaio  2021  trasmessa  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per: 
    a) «Ministro», il Ministro dell'universita' e della ricerca; 
    b) «Legge», la legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  concernente  la
riforma delle Accademie di belle arti,  dell'Accademia  nazionale  di
danza, dell'Accademia nazionale di arte  drammatica,  degli  Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di  musica  e
degli Istituti musicali pareggiati; 
    c)  «Istituzioni»,  l'Accademia  nazionale  di  arte  drammatica,
l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle  arti  statali,
gli Istituti superiori per  le  industrie  artistiche  (ISIA)  e  gli
Istituti superiori di studi musicali (ISSM); 
    d)  «Istituti  autorizzati   a   rilasciare   titoli   ai   sensi
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212», le Accademie legalmente riconosciute e le  Istituzioni
non statali che annoverano singoli corsi accreditati; 
    e) «CNAM», il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica
e musicale; 
    f) «CUN», il Consiglio universitario nazionale. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  12
          settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «Art.  17  (Regolamenti). -  1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508 recante: «Riforma delle Accademie  di
          belle   arti,   dell'Accademia    nazionale    di    danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
          superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori  di
          musica e degli Istituti  musicali  pareggiati»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2: 
                «Art. 3 (Consiglio nazionale  per  l'alta  formazione
          artistica  e  musicale). -  1.  E'  costituito,  presso  il
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, il Consiglio nazionale per  l'alta  formazione
          artistica e musicale (CNAM),  il  quale  esprime  pareri  e
          formula proposte: 
                  a) sugli schemi di regolamento di cui  al  comma  7
          dell'art. 2, nonche' sugli schemi  di  decreto  di  cui  al
          comma 5 dello stesso articolo; 
                  b) sui regolamenti didattici degli istituti; 
                  c) sul reclutamento del personale docente; 
                  d) sulla programmazione dell'offerta formativa  nei
          settori artistico, musicale e coreutico. 
              2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e
          della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  previo  parere
          delle competenti Commissioni  parlamentari,  espresso  dopo
          l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,  sono
          disciplinati: 
                a) la composizione del CNAM, prevedendo che: 
                  1) almeno i tre quarti dei componenti siano  eletti
          in  rappresentanza  del  personale   docente,   tecnico   e
          amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di
          cui all'art. 1; 
                  2) dei restanti componenti, una parte sia  nominata
          dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica  e  una  parte  sia  nominata   dal   Consiglio
          universitario nazionale (CUN); 
                b)  le  modalita'  di  nomina  e  di   elezione   dei
          componenti del CNAM; 
                c) il funzionamento del CNAM; 
                d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti  in
          seno  al  CUN,   la   cui   composizione   numerica   resta
          conseguentemente modificata. 
              3. In sede di prima applicazione della presente legge e
          fino alla prima elezione del CNAM, le  relative  competenze
          sono esercitate da un organismo composto da: 
                a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e
          degli ISIA; 
                b) quattro membri in rappresentanza dei  Conservatori
          e degli Istituti musicali pareggiati; 
                c) quattro  membri  designati  in  parti  eguali  dal
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica e dal CUN; 
                d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art.
          1; 
                e) un direttore amministrativo. 
              4. Le elezioni dei rappresentanti e degli  studenti  di
          cui al comma 3 si svolgono,  con  modalita'  stabilite  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e  tecnologica  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, presso il Ministero  dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica,  sulla  base  di
          liste separate, presentate almeno un mese prima della  data
          stabilita per le votazioni. 
              5. Per il funzionamento del CNAM  e  dell'organismo  di
          cui al comma 3 e' autorizzata la spesa annua  di  lire  200
          milioni.» 
              - La legge 16 gennaio 2006, n.  18  recante:  «Riordino
          del Consiglio universitario nazionale» e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2006, n. 21. 
              - Si riporta l'art. 3-quinquies  del  decreto-legge  10
          novembre 2008, n. 180 recante: «Disposizioni urgenti per il
          diritto allo studio, la  valorizzazione  del  merito  e  la
          qualita'  del  sistema  universitario  e  della   ricerca»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10  novembre  2008,
          n. 263 e  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
          gennaio 2009, n. 1: 
                «Art.  3-quinquies.  (Definizione  degli  ordinamenti
          didattici delle istituzioni di alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica). -  1.  Attraverso  appositi  decreti
          ministeriali  emanati  in  attuazione   dell'art.   9   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 luglio 2005,  n.  212,  sono  determinati  gli
          obiettivi  formativi  e  i  settori  artistico-disciplinari
          entro i quali l'autonomia delle istituzioni  individua  gli
          insegnamenti da attivare.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 12
          settembre 2013, n. 104 recante: «Misure urgenti in  materia
          di istruzione, universita'  e  ricerca»,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  12  settembre  2013,  n.  214   e
          convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  8
          novembre 2013, n. 128, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          dell'11 novembre 2013, n. 264: 
                «Art.  19  (Alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica). - 01. Entro centottanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto e' emanato il  regolamento  previsto  dall'art.  2,
          comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n.  508,
          al fine di consentire le relative procedure  di  assunzione
          in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016. 
              1. Al fine di consentire il regolare svolgimento  delle
          attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e  per  gli  anni
          accademici  2014-2015,  2015-2016,  2016-2017,   2017-2018,
          2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 fermi  restando
          il limite percentuale di cui all'art.  270,  comma  1,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,
          n. 297, il ricorso  in  via  prioritaria  alle  graduatorie
          previste dall'art. 2, comma  6,  della  legge  21  dicembre
          1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'art. 39
          della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  le  graduatorie
          nazionali di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 7  aprile
          2004, n. 97, convertito con modificazioni,  dalla  legge  4
          giugno  2004,  n.  143,  sono  trasformate  in  graduatorie
          nazionali a esaurimento,  utili  per  l'attribuzione  degli
          incarichi   di   insegnamento   con   contratto   a   tempo
          indeterminato e determinato. 
              2. Il personale docente che non sia  gia'  titolare  di
          contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  che  abbia
          superato un  concorso  selettivo  ai  fini  dell'inclusione
          nelle graduatorie di istituto e abbia maturato  almeno  tre
          anni  accademici  di  insegnamento   presso   le   suddette
          istituzioni alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e' inserito, fino all'emanazione del regolamento di
          cui all'art.  2,  comma  7,  lettera  e),  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508, in  apposite  graduatorie  nazionali
          utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento  a
          tempo determinato in subordine alle graduatorie di  cui  al
          comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti
          disponibili.  L'inserimento  e'  disposto   con   modalita'
          definite  con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
              3. 
              3-bis. Il personale  che  abbia  superato  un  concorso
          pubblico per l'accesso all'area "Elevata  professionalita'"
          o  all'area  terza  di  cui  all'allegato  A  al  contratto
          collettivo nazionale di lavoro  del  4  agosto  2010,  puo'
          essere assunto  con  contratto  a  tempo  indeterminato  al
          maturare di tre anni di servizio, nel rispetto  del  regime
          autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39,
          comma 3-bis, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni. 
              4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli
          Istituti  superiori  di  studi  musicali  non  statali   ex
          pareggiati nell'ambito  del  sistema  dell'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare  alle
          gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e'  autorizzata
          per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro. 
              5.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sentiti gli  enti  locali
          finanziatori si provvede a ripartire le risorse di  cui  al
          comma 4, sulla base di  criteri,  definiti  con  lo  stesso
          decreto, che devono  tenere  conto  anche  della  spesa  di
          ciascun istituto nell'ultimo triennio  e  delle  unita'  di
          personale assunte secondo  le  disposizioni  del  contratto
          collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  dell'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica. 
              5-bis. Al fine  di  rimediare  alle  gravi  difficolta'
          finanziarie delle accademie non statali di belle  arti  che
          sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali,  e'
          autorizzata per l'anno  finanziario  2014  la  spesa  di  1
          milione di euro. 
              5-ter.  Con  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca si provvede a ripartire le
          risorse di cui al  comma  5-bis,  sulla  base  di  criteri,
          definiti con lo stesso decreto,  che  tengano  conto  della
          spesa di ciascuna accademia nell'ultimo  triennio  e  delle
          unita' di personale assunte  secondo  le  disposizioni  del
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.» 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  27,  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino   delle   disposizioni    legislative    vigenti»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015,  n.
          162: 
                «27. Nelle more della ridefinizione  delle  procedure
          per  la  rielezione  del  Consiglio  nazionale  per  l'alta
          formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti
          adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della  ricerca  in  mancanza  del   parere   del   medesimo
          Consiglio, nei casi esplicitamente  previsti  dall'art.  3,
          comma 1,  della  legge  21  dicembre  1999,  n.  508,  sono
          perfetti ed efficaci.» 
              - Il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1  recante:
          «Disposizioni  urgenti  per  l'istituzione  del   Ministero
          dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca» e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  9
          gennaio  2020,  n.   6   e   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, n. 61. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          febbraio  2003,  n.  132,  recante:  «Regolamento   recante
          criteri  per  l'autonomia   statutaria,   regolamentare   e
          organizzativa delle istituzioni artistiche  e  musicali,  a
          norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2003, n. 135. 
              - Il Decreto del Presidente della Repubblica  8  luglio
          2005, n. 212 recante. «Regolamento recante  disciplina  per
          la   definizione   degli   ordinamenti   didattici    delle
          Istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica, a norma dell'art.  2  della  legge  21  dicembre
          1999, n. 508» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
          ottobre 2005, n. 243. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 16 settembre 2005, n.  236
          recante:   «Regolamento   recante   la   composizione,   il
          funzionamento e le modalita' di nomina e  di  elezione  dei
          componenti il Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione
          artistica  e  musicale»  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 16 novembre 2005, n. 267. 
 
          Note all'art. 1: 
              - La legge 21 dicembre 1999, n. 508  recante:  «Riforma
          delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale  di
          danza, dell'Accademia nazionale di arte  drammatica,  degli
          Istituti  superiori  per  le  industrie   artistiche,   dei
          Conservatori  di   musica   e   degli   Istituti   musicali
          pareggiati»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   4
          gennaio 2000, n. 2. 
              - Il Decreto del Presidente della Repubblica  8  luglio
          2005, n. 212 recante. «Regolamento recante  disciplina  per
          la   definizione   degli   ordinamenti   didattici    delle
          Istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica, a norma dell'art.  2  della  legge  21  dicembre
          1999, n. 508» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
          ottobre 2005, n. 243.