Con  decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/002123/XVJ(53)  del  30
aprile 2021, su istanza del  sig.  Emilio  Mariella,  titolare  delle
licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto  della
societa' «Cheddite Italy S.r.l.», con sede  e  stabilimento  siti  in
Livorno (LI), localita' Salviano via del Giaggiolo  189,  l'esplosivo
denominato «munizione Spartan LE 40 Shock calibro 40  mm»,  ai  sensi
del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a)  del  decreto
legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e  dell'art.  53  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza,  e'  riconosciuto  e  classificato
nella V categoria gruppo «A» di cui all'art. 82 del regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al  medesimo  regio
decreto. 
    Tale prodotto e' destinato ad esclusivo uso delle Forze armate  e
di polizia. 
    E' consentito lo stoccaggio della «munizione Spartan LE 40  Shock
calibro 40 mm» nello stesso locale  di  deposito  ove  sono  detenute
munizioni impiegabili con lo stesso sistema d'arma (granate 40  mm  x
46 sparabili con lanciagranate  tipo  M203),  classificate  nella  IV
categoria, a condizione che in detto locale non vi sia altro tipo  di
prodotto esplosivo. 
    Avverso  tale  provvedimento  e',  dunque,   esperibile   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,  nel  termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o comunicazione o dalla data in  cui  l'interessato  ne
abbia avuto piena cognizione.