IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del
disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da
parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le
procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali
sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1°
luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale e' stata iscritta nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta «Coppa
Piacentina»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31
gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
in Italia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il provvedimento dipartimentale n. 0025807 del 20 maggio 2020
con il quale e' stata accordata la modifica temporanea del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Coppa Piacentina», motivata dall'emergenza sanitaria
Coronavirus/COVID 19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 marzo 2020 e successive integrazioni, che ha
comportato un forte calo, delle vendite dei salumi nel banco taglio
soprattutto all'interno della distribuzione, in particolare nei
canali Iper e Super, dove il servizio al banco taglio e' presente per
la vendita del prodotto su richiesta del consumatore;
Considerato che la modifica ha temporaneamente consentito il
confezionamento, al di fuori dall'area geografica di produzione
prevista all'art. 2 del disciplinare di produzione della «Coppa
Piacentina DOP», esclusivamente per il prodotto affettato e
porzionato per la vendita diretta, elaborato all'interno dei punti
vendita nel banco taglio assistito o in locali, sempre dello stesso
punto vendita, adibiti preventivamente a questo scopo;
Vista la nota ministeriale prot. n. 9038480 del 3 agosto 2020 con
la quale si chiedeva al Consorzio di tutela dei salumi DOP Piacentini
un resoconto relativo ai controlli effettuati ed eventuali
considerazioni circa il persistere delle condizioni che giustificano
l'adozione della modifica sopra citata;
Viste le note del 19 ottobre 2020, prot. n. 9251308 e del 7 maggio
2021 prot. n. 0211163, con le quali il Consorzio di tutela dei salumi
DOP Piacentini ha rappresentato che con la riapertura generalizzata
dei predetti canali distributivi sono venute progressivamente meno le
motivazioni sulla base delle quali e' stato adottato il provvedimento
sopra citato, confermando, con delibera assembleare, il termine di
vigenza della modifica temporanea;
Decreta:
Art. 1
Il periodo di vigenza del provvedimento dipartimentale n. 0025807
del 20 maggio 2020 terminera' il giorno 24 maggio 2021.