IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 3  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  una  DOP  o  di  una  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio in  particolare  l'art.  6,  comma  3,  che  stabilisce  le
procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali
sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del  1°
luglio 1996, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale e'  stata  iscritta  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette la  denominazione  di  origine  protetta  «Coppa
Piacentina»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  31
gennaio 2020 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di
emergenza   in   conseguenza   del   rischio    sanitario    connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
in Italia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, recante ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, recante misure urgenti in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana l'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, recante misure urgenti in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio  nazionale,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,   recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il provvedimento dipartimentale n. 0025807 del 20 maggio 2020
con  il  quale  e'  stata  accordata  la  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta
«Coppa     Piacentina»,     motivata     dall'emergenza     sanitaria
Coronavirus/COVID 19 di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  8  marzo  2020  e  successive  integrazioni,  che   ha
comportato un forte calo, delle vendite dei salumi nel  banco  taglio
soprattutto  all'interno  della  distribuzione,  in  particolare  nei
canali Iper e Super, dove il servizio al banco taglio e' presente per
la vendita del prodotto su richiesta del consumatore; 
  Considerato  che  la  modifica  ha  temporaneamente  consentito  il
confezionamento, al  di  fuori  dall'area  geografica  di  produzione
prevista all'art. 2  del  disciplinare  di  produzione  della  «Coppa
Piacentina  DOP»,  esclusivamente  per  il   prodotto   affettato   e
porzionato per la vendita diretta, elaborato  all'interno  dei  punti
vendita nel banco taglio assistito o in locali, sempre  dello  stesso
punto vendita, adibiti preventivamente a questo scopo; 
  Vista la nota ministeriale prot. n. 9038480 del 3 agosto  2020  con
la quale si chiedeva al Consorzio di tutela dei salumi DOP Piacentini
un  resoconto  relativo  ai   controlli   effettuati   ed   eventuali
considerazioni circa il persistere delle condizioni che  giustificano
l'adozione della modifica sopra citata; 
  Viste le note del 19 ottobre 2020, prot. n. 9251308 e del 7  maggio
2021 prot. n. 0211163, con le quali il Consorzio di tutela dei salumi
DOP Piacentini ha rappresentato che con la  riapertura  generalizzata
dei predetti canali distributivi sono venute progressivamente meno le
motivazioni sulla base delle quali e' stato adottato il provvedimento
sopra citato, confermando, con delibera assembleare,  il  termine  di
vigenza della modifica temporanea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il periodo di vigenza del provvedimento dipartimentale  n.  0025807
del 20 maggio 2020 terminera' il giorno 24 maggio 2021.