IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini ed in particolare gli articoli 4 e  5  che  disciplinano  le
norme sulla rappresentanza all'interno di un consorzio di tutela  per
ottenere il riconoscimento e per poter svolgere le finalita'  per  le
quali e' incaricato; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2014, n. 58723,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 186 del 12 agosto 2014, con il  quale  e'  stato  riconosciuto  il
Consorzio di tutela del Cannonau di  Sardegna,  con  sede  legale  in
Nuoro, presso la Camera di commercio di Nuoro, Via Papandrea, n. 8 ed
attribuito per un triennio al citato Consorzio l'incarico a  svolgere
le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,  informazione  del
consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma
1, della legge 12 dicembre  2016,  n.  238  sulla  DOC  «Cannonau  di
Sardegna»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  settembre  2017,  n.   69853,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 248  del  23  ottobre  2017,  con  il  quale  e'  stato
confermato per un triennio al Consorzio di  tutela  del  Cannonau  di
Sardegna, l'incarico a svolgere le funzioni  di  tutela,  promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi di cui all'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre  2016,
n. 238 sulla DOC «Cannonau di Sardegna»; 
  Considerato che il Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna non
ha dimostrato la rappresentativita' di cui ai commi 1 e  4  dell'art.
41 della legge n. 238 del 2016 per la  DOC  «Cannonau  di  Sardegna».
Tale  verifica  e'  stata  eseguita  sulla  base  delle  attestazioni
rilasciate dall'autorita' pubblica  di  controllo  di  controllo,  la
Camera di commercio di Nuoro, autorizzata a svolgere  l'attivita'  di
controllo, sulla citata denominazione,  con  la  nota  protocollo  n.
0008583 del 27 ottobre 2020; 
  Considerata la nota prot. n. 9272255 del 27  ottobre  2020  con  la
quale il Ministero ha comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge  7
agosto 1990, n. 241, al Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna,
l'avvio  del  procedimento  amministrativo  di  revoca  dell'incarico
conferito con il decreto  ministeriale  29  luglio  2014,  n.  58723,
successivamente confermato; 
  Considerato che il Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna non
ha trasmesso la documentazione idonea a dimostrare  il  possesso  del
requisito di rappresentativita', entro il  24  aprile  2021,  termine
relativo alla chiusura del procedimento  amministrativo  relativo  al
rinnovo dell'incarico al Consorzio di tutela; 
  Ritenuto   pertanto   necessario   procedere   alla   revoca    del
riconoscimento conferito con il decreto ministeriale 29 luglio  2014,
n.  58723,  al  Consorzio  di  tutela  del  Cannonau  di  Sardegna  e
dell'incarico  a  svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della  legge  12  dicembre
2016, n. 238 sulla DOC «Cannonau di Sardegna»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  E' revocato, al Consorzio di tutela del Cannonau  di  Sardegna  con
sede legale in Nuoro, presso la Camera di  commercio  di  Nuoro,  Via
Papandrea, n. 8, il riconoscimento conferito con decreto ministeriale
29 luglio 2014, n. 58723, successivamente confermato e  l'incarico  a
svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi  di  cui
all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238  sulla
DOC «Cannonau di Sardegna». 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
    Roma, 10 maggio 2021 
 
                                        Il direttore generale: Gerini