IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; 
  Vista la decisione n. 1313/2013/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo Unionale  di
protezione civile; 
  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale e del meccanismo Unionale, partecipa alle
attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi
di particolare gravita'; 
  Considerato il  rapido  incremento  dei  contagi  da  COVID-19  nel
territorio della Repubblica dell'India che ha  determinato  la  crisi
del sistema sanitario locale e la conseguente mancanza di posti letto
di terapia intensiva, la carenza di medicinali, di ossigeno  medicale
e di equipaggiamenti; 
  Considerato che il predetto contesto  ha  causato  l'insorgenza  di
maggiori rischi per la pubblica e  privata  incolumita'  connessi  al
contagio da COVID-19; 
  Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la  necessita'  di
procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse  necessarie
per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita; 
  Vista la  comunicazione  del  23  aprile  2021  del  Governo  della
Repubblica dell'India al Centro di coordinamento della risposta  alle
emergenze dell'Unione europea con la quale si chiede  assistenza  per
far fronte gli eventi calamitosi in argomento; 
  Considerato  che  con  nota  del  26  aprile  2021  il   Capo   del
Dipartimento della protezione civile ha informato il  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  anche  al  fine  della  comunicazione  alle
commissioni parlamentari  competenti,  sull'attivazione  delle  prime
misure urgenti di protezione civile, in attuazione del predetto  art.
29, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista  la  nota  del  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale del 27 aprile 2021 con la quale si chiede
l'attivazione delle procedure per la  deliberazione  dello  stato  di
emergenza per  intervento  all'estero,  ai  sensi  dell'art.  29  del
decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Considerato che la richiesta di assistenza  da  parte  del  Governo
italiano  e'   stata   accettata   dal   Sistema   common   emergency
communication and information system (CECIS) in data 29 aprile 2021; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2021 con
cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al rischio
sanitario connesso all'incremento  di  contagi  da  COVID-19  che  ha
interessato la popolazione della Repubblica dell'India; 
  Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la  necessita'  di
procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse  necessarie
per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita; 
  Ravvisata la necessita'  di  assicurare  il  concorso  dello  Stato
italiano nell'adozione di tutte le iniziative  di  protezione  civile
anche  attraverso  la  realizzazione  di  interventi   di   carattere
straordinario ed urgente, ove necessario, in  deroga  all'ordinamento
giuridico vigente; 
  Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse e  materiali  per
fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza,  la
situazione verificatasi  nell'area  interessata,  anche  mediante  la
piena  e  completa  attivazione  delle  componenti,  delle  strutture
operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13  del
richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
               Iniziative urgenti di protezione civile 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  concorso  dello  Stato   italiano
nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a
contrastare la grave emergenza  determinatasi  nel  territorio  della
Repubblica dell'India in  relazione  al  rischio  sanitario  connesso
all'incremento  di  contagi  da  COVID-19  di  cui  in  premessa,  il
Dipartimento  della  protezione  civile,  anche   avvalendosi   delle
componenti, delle strutture operative e dei soggetti  concorrenti  di
cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, interviene a supporto delle autorita' competenti della  Repubblica
interessata  per  garantire  il   soccorso   e   l'assistenza   della
popolazione  anche  in  raccordo   con   l'Emergency   Response   and
Coordination Center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO). 
  2. Per assicurare il supporto nell'espletamento degli interventi di
assistenza e soccorso di  cui  al  comma  1,  il  Dipartimento  della
protezione  civile  coordina  l'invio,  nel  territorio  colpito,  di
personale messo a disposizione dalle  regioni,  dal  Ministero  della
salute e dalle Forze armate, nonche'  di  materiale  ed  attrezzature
appartenenti   alle   regioni,   alla   struttura   del   Commissario
straordinario di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,
al Dipartimento della protezione civile, nonche' donato da privati. 
  3. Per assicurare il trasporto del personale e del materiale di cui
al comma 2, il Dipartimento si avvale dei mezzi messi a  disposizione
da parte delle Forze armate e della Guardia di finanza.