IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo Unionale di protezione civile; Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo Unionale, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Considerato il rapido incremento dei contagi da COVID-19 nel territorio della Repubblica dell'India che ha determinato la crisi del sistema sanitario locale e la conseguente mancanza di posti letto di terapia intensiva, la carenza di medicinali, di ossigeno medicale e di equipaggiamenti; Considerato che il predetto contesto ha causato l'insorgenza di maggiori rischi per la pubblica e privata incolumita' connessi al contagio da COVID-19; Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessita' di procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita; Vista la comunicazione del 23 aprile 2021 del Governo della Repubblica dell'India al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea con la quale si chiede assistenza per far fronte gli eventi calamitosi in argomento; Considerato che con nota del 26 aprile 2021 il Capo del Dipartimento della protezione civile ha informato il Presidente del Consiglio dei ministri, anche al fine della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, sull'attivazione delle prime misure urgenti di protezione civile, in attuazione del predetto art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018; Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 27 aprile 2021 con la quale si chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018; Considerato che la richiesta di assistenza da parte del Governo italiano e' stata accettata dal Sistema common emergency communication and information system (CECIS) in data 29 aprile 2021; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2021 con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al rischio sanitario connesso all'incremento di contagi da COVID-19 che ha interessato la popolazione della Repubblica dell'India; Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessita' di procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita; Ravvisata la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente; Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; Dispone: Art. 1 Iniziative urgenti di protezione civile 1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la grave emergenza determinatasi nel territorio della Repubblica dell'India in relazione al rischio sanitario connesso all'incremento di contagi da COVID-19 di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, interviene a supporto delle autorita' competenti della Repubblica interessata per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione anche in raccordo con l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO). 2. Per assicurare il supporto nell'espletamento degli interventi di assistenza e soccorso di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio, nel territorio colpito, di personale messo a disposizione dalle regioni, dal Ministero della salute e dalle Forze armate, nonche' di materiale ed attrezzature appartenenti alle regioni, alla struttura del Commissario straordinario di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al Dipartimento della protezione civile, nonche' donato da privati. 3. Per assicurare il trasporto del personale e del materiale di cui al comma 2, il Dipartimento si avvale dei mezzi messi a disposizione da parte delle Forze armate e della Guardia di finanza.