IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio
1993 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli
aeroporti della Comunita' e, in particolare, l'articolo 4 paragrafo
2, secondo cui, «lo Stato membro responsabile di un aeroporto ad
orari facilitati o di un aeroporto coordinato garantisce: a) che in
un aeroporto ad orari facilitati il facilitatore degli orari agisca
ai sensi del presente regolamento in maniera indipendente,
imparziale, non discriminatoria e trasparente; b) l'indipendenza del
coordinatore in un aeroporto coordinato grazie alla separazione
funzionale del coordinatore da qualsiasi singola parte interessata.
Il sistema di finanziamento delle attivita' dei coordinatori e' tale
da garantire lo status indipendente degli stessi; c) che il
coordinatore agisca ai sensi del presente regolamento in maniera
imparziale, non discriminatoria e trasparente»;
Vista la comunicazione della Commissione COM (2008) 227 del 30
aprile 2008 «sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 95/93
modificato relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie
negli aeroporti della Comunita'» che al punto 1 prevede che «la
Commissione considera l'indipendenza del coordinatore come una
condizione essenziale alla buona esecuzione dei compiti affidati al
coordinatore conformemente alle disposizioni dell'articolo 4,
paragrafo 2, lettera c). La Commissione ritiene che la separazione
funzionale implichi, tra l'altro, che il coordinatore debba agire in
modo autonomo rispetto all'ente di gestione dell'aeroporto, a un
prestatore di servizi o a un qualsiasi vettore aereo che opera
dall'aeroporto in questione, non riceva consegne da parte loro, ne'
sia obbligato a presentare loro relazioni. La Commissione ritiene
inoltre che il sistema di finanziamento delle attivita' del
coordinatore debba essere concepito in modo da permettere a
quest'ultimo di essere indipendente, sul piano finanziario, da ogni
parte direttamente interessata dalle sue attivita' o avente interessi
nelle sue attivita'. Occorre pertanto che (...) il finanziamento
delle sue attivita' non dipenda soltanto dall'ente di gestione
dell'aeroporto, da un prestatore di servizi o da un unico vettore
aereo»;
Visto l'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, il quale prevede che «Al fine di potenziare la capacita' degli
aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con
regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' stabilita la nuova disciplina concernente le
modalita' e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per
lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione
delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad
orari facilitati, in conformita' alle previsioni di cui al
regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. Tale
disciplina, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di
coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e
trasparente, stabilisce altresi' la ripartizione dei relativi costi
per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati
e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili
che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico
dello Stato»;
Ritenuto necessario prevedere l'attribuzione dei costi connessi al
servizio di assegnazione delle bande orarie nel caso degli aeroporti
coordinati e al servizio di agevolazione dell'attivita' dei vettori
nel caso degli aeroporti ad orari facilitati a tutti i vettori aerei
che effettuano servizi di trasporto aereo negli aeroporti coordinati
o facilitati e a tutti i gestori di tali aeroporti;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota prot. n. 9182 dell'11 marzo 2021, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 689, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presente regolamento disciplina le
modalita' e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per
lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione
delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad
orari facilitati.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio del 18
gennaio 1993 (Norme comuni per l'assegnazione di bande
orarie negli aeroporti della Comunita'), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 22
gennaio 1993, n. L 14/1.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 689 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«(Omissis).
689. Al fine di potenziare la capacita' degli aeroporti
nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con
regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' stabilita la nuova
disciplina concernente le modalita' e i criteri di
regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento
della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle
bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad
orari facilitati, in conformita' alle previsioni di cui al
regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio
1993. Tale disciplina, al fine di assicurare lo svolgimento
delle attivita' di coordinamento in maniera imparziale, non
discriminatoria e trasparente, stabilisce altresi' la
ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a
carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il
restante 50 per cento a carico degli operatori di
aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti,
senza oneri a carico dello Stato.
(Omissis).».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, comma 689 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, si veda nelle note alle premesse.