Allegato «A» al n. 23838/15600 
 
 
                               Statuto 
           dell'Associazione politico culturale denominata 
                «Pour l'Autonomie - Per l'Autonomia» 
 
Sommario 
    Art. 1 - Costituzione 
    Art. 2 - Sede 
    Art. 3 - Principi e finalita' 
    Art. 4 - Adesione 
    Art. 5 - Diritti e doveri 
    Art. 6 - Parita' di genere 
    Art. 7 - Minoranze 
    Art. 8 - Organi sociali 
    Art. 9 - Assemblea regionale degli iscritti 
    Art. 10 - Il Presidente ed il vice Presidente 
    Art. 11 - Il segretario politico 
    Art. 12 - Il  segretario  amministrativo/tesoriere  e  segreteria
amministrativa 
    Art. 13 - Il comitato regionale 
    Art. 14 - Il collegio dei garanti 
    Art. 15 - Ricorsi e garanzie 
    Art. 16 - Modalita' di presentazione e decisione dei ricorsi 
    Art. 17 - Sanzioni disciplinari 
    Art. 18 - I revisori dei conti 
    Art. 19 - Fonti di finanziamento 
    Art. 20 - Scioglimento 
    Art. 21 - Organizzazioni territoriali 
    Art. 22 - Rinvio 
    Art. 23 - Responsabile del trattamento dei dati personali 
    Art. 24 - Adeguamento alla normativa di riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali. Decreto legislativo 4 dicembre
1997 n. 460 e successive modifiche 
    Art. 25 - Modifiche statutarie 
 
                               Art. 1 
 
                            Costituzione 
 
  E' costituita, ai sensi degli articoli 36  e  seguenti  del  codice
civile e nel rispetto  delle  leggi  in  materia,  l'Associazione  di
opinione politica e culturale, denominata  «Pour  l'Autonomie  -  Per
l'Autonomia», associazione senza scopo di lucro. 
  L'Associazione ha per simbolo «un cerchio con bordo nero  e  rosso,
con sfondo bianco nella parte superiore con scritta con  colore  nero
pour l'autonomie, nella parte  inferiore  con  sfondo  azzurro  viene
raffigurata la regione Valle d'Aosta  di  colore  nero  e  rosso  con
sottostante la scritta con colore nero per l'autonomia. 
  Il simbolo e' allegato in calce al presente statuto. 
  L'Associazione e' disciplinata dal presente statuto  e  agisce  nei
limiti  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico   e   in
particolare della legge  7  dicembre  2000,  n.  383  e  della  legge
regionale 22 luglio 2005, n. 16 e successive modificazioni.