Estratto determina AAM/A.I.C. n. 76/2021 del 10 maggio 2021 
 
    Procedura europea NL/H/3166/001/E/001. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  ACETILCISTEINA
PHAROS,  nella  forma  e  confezioni  alle  condizioni   e   con   le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: PharOS - Pharmaceutical Oriented  Services  Ltd,
con sede e domicilio fiscale in Lesvou str.  (end),  Thesi  Loggos  -
Industrial Zone, 144 52 Metamorfossi Attica - Grecia. 
    Confezioni: 
      «600 mg compresse effervescenti» 10 compresse in blister al/pap
- A.I.C. n. 048952016 (in base 10) 1GPWQJ (in base 32); 
      «600 mg compresse effervescenti» 20 compresse in blister al/pap
- A.I.C. n. 048952028 (in base 10) 1GPWQW (in base 32); 
      «600 mg compresse effervescenti» 10 compresse in tubo in  pp  -
A.I.C. n. 048952030 (in base 10) 1GPWQY (in base 32); 
      «600 mg compresse effervescenti» 20 compresse in tubo in  pp  -
A.I.C. n. 048952042 (in base 10) 1GPWRB (in base 32); 
      «600 mg compresse effervescenti» 25 compresse in tubo in  pp  -
A.I.C. n. 048952055 (in base 10) 1GPWRR (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compressa effervescente. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Condizioni  particolari  di   conservazione:   conservare   nella
confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidita'. 
    Confezione in foglio di alluminio laminato: 
      non richiede  alcuna  condizione  speciale  di  temperatura  di
conservazione. 
    Tubi in polipropilene con  tappi  in  polietilene  contenenti  un
essiccante: 
      non conservare a temperature superiori a 30 °C. 
    Composizione: ogni compressa effervescente contiene: 
      principio attivo: 600 mg di acetilcisteina; 
      eccipienti: 
        acido citrico, anidro; 
        acido ascorbico; 
        citrato di sodio; 
        ciclamato di sodio; 
        saccarina sodica; 
        mannitolo; 
        idrogenocarbonato di sodio; 
        carbonato di sodio, anidro; 
        lattosio, anidro; 
        magnesio stearato; 
        aroma di limone «AU», codice 132 composto da: olio di  limone
naturale,  olio  di  limone  naturale/identico  a  quello   naturale,
mannitolo (E421),  maltodestrina,  gluconolattone  (E575),  sorbitolo
(E420), silice, colloidale anidra (E551). 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Hermes  Arzneimittel  GmbH  -  Hans-Urmiller-Ring   52,   82515
Wolfratshausen, Germania. 
    Indicazioni  terapeutiche:  l'acetilcisteina  e'  indicata  negli
adulti per  il  trattamento  di  affezioni  respiratorie  in  cui  e'
richiesta una riduzione della viscosita' delle secrezioni  bronchiali
per facilitare l'espettorazione, soprattutto  durante  i  periodi  di
bronchite acuta. 
 
   Classificazione ai fini della rimborsabilita' e della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita' e della fornitura: 
      A.I.C.  n.  048952016  «600  mg  compresse  effervescenti»   10
compresse in blister al/pap; 
      A.I.C.  n.  048952030  «600  mg  compresse  effervescenti»   10
compresse in tubo in pp. 
    Classificazione ai fini della rimborsabilita': «C-bis». 
    Classificazione ai fini  della  fornitura:  OTC:  medicinale  non
soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione. 
      A.I.C.  n.  048952028  «600  mg  compresse  effervescenti»   20
compresse in blister al/pap; 
      A.I.C.  n.  048952042  «600  mg  compresse  effervescenti»   20
compresse in tubo in pp; 
      A.I.C.  n.  048952055  «600  mg  compresse  effervescenti»   25
compresse in tubo in pp. 
    Classificazione ai fini della rimborsabilita':  apposita  sezione
della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  classe
C(nn). 
    Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto
a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD) di cui  all'art.  107-quater,  par.  7
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali  preveda  la  presentazione   dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.