Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche urgenti all'articolo 18 
           del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 
 
  1. All'articolo 18, comma 1, del  decreto  legislativo  2  febbraio
2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b), le parole «di cui agli articoli 7, 10  e  22»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 7, 8,  9,
10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22»; 
    b) alla lettera c), le parole «fatta salva la disposizione di cui
all'articolo 7» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fatte  salve  le
disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12»; 
    c) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole:  «,  fatta
salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli  articoli
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30
aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18,  comma  1,  del
          decreto legislativo 2 febbraio 2021,  n.  27  (Disposizioni
          per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale    alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/625   ai   sensi
          dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della  legge
          4 ottobre 2019, n. 117): 
              «Art. 18 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati  i  seguenti
          provvedimenti: 
                a) regio decreto 20 dicembre 1928, n.  3298,  recante
          approvazione del regolamento  per  la  vigilanza  sanitaria
          delle carni; 
                b) legge 30 aprile 1962,  n.  283,  recante  modifica
          degli articoli 242, 243, 247, 250 e  262  del  testo  unico
          delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio  decreto  27
          luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della  produzione
          e della vendita delle sostanze alimentari e delle  bevande,
          fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5,  6,  7,
          8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22; 
                c) legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante  modifiche
          ed integrazioni alla legge n. 283 del 1962, fatte salve  le
          disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
          12; 
                d) decreto del Presidente della Repubblica  26  marzo
          1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge
          30 aprile 1962, n.  283,  e  successive  modificazioni,  in
          materia di disciplina igienica  della  produzione  e  della
          vendita delle sostanze alimentari e  delle  bevande,  fatta
          salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli
          articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18,  19
          e 22 della legge 30  aprile  1962,  n.  283,  e  successive
          modificazioni; 
                e) decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  110,
          recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di
          alimenti  surgelati  destinati   all'alimentazione   umana,
          limitatamente all'articolo 10 recante importazione alimenti
          surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE; 
                f) decreto  Presidente  della  Repubblica  14  luglio
          1995,  recante  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle
          regioni  e  province  autonome  sui  criteri  uniformi  per
          l'elaborazione dei programmi di controllo  ufficiale  degli
          alimenti e bevande; 
                g) decreto del  Ministro  della  sanita'  12  gennaio
          1996, n. 119, recante regolamento concernente l'impiego  di
          sale alimentare nelle paste alimentari fresche e  secche  e
          nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno; 
                h) articolo 8 del decreto-legge 18  giugno  1986,  n.
          282, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto
          1986,  n.  462,  recante  misure  urgenti  in  materia   di
          prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari; 
                i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123,  recante
          attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo
          ufficiale dei prodotti alimentari; 
                l) articolo 8, comma 16-quater del  decreto-legge  13
          settembre 2012,  n.  158,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,  recante  disposizioni
          urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante  un
          piu' alto livello di tutela della salute; 
                m)  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  156,
          recante attuazione della direttiva  93/99/CEE,  concernente
          misure supplementari in merito al controllo  ufficiale  dei
          prodotti alimentari; 
                n)  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  123,
          recante attuazione della direttiva 95/69/CE  che  fissa  le
          condizioni e  le  modalita'  per  il  riconoscimento  e  la
          registrazione  di  taluni   stabilimenti   e   intermediari
          operanti nel settore dell'alimentazione degli animali; 
                o) decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
          2001, n.  433,  recante  regolamento  di  attuazione  delle
          direttive 96/51/CE,  98/51/CE,  1999/20/CE  in  materia  di
          additivi nell'alimentazione degli animali; 
                p) decreto  legislativo  24  febbraio  1997,  n.  45,
          recante attuazione  delle  direttive  93/74/CEE,  94/39/CE,
          95/9/CE e 95/10/CE in materia  di  alimenti  dietetici  per
          animali, limitatamente agli articoli  1,  2,  3,  comma  1,
          lettere a) e b), comma 2 e commi 3, 4, 5, 6 e  all'allegato
          II; 
                q)  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   10
          febbraio 1998, n. 214, recante regolamento recante norme di
          attuazione  della   direttiva   93/113/CE   relativa   alla
          utilizzazione ed alla commercializzazione degli enzimi, dei
          microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione  degli
          animali; 
                r) decreto del Capo del Governo del 20  maggio  1928,
          recante norme obbligatorie per l'attuazione della legge  29
          marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni  per  la  lotta
          contro le mosche; 
                s) decreto del Ministro della sanita' del  19  giugno
          2000, n.  303,  recante  regolamento  di  attuazione  della
          direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di  animali
          e di prodotti di origine animale; 
                t) articoli 5,  6,  7,  9  e  10,  comma  5,  decreto
          legislativo del 17 giugno 2003, n. 223, recante  attuazione
          delle   direttive   2000/77/CE   e   2001/46/CE    relative
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione animale; 
                u) decreto del Ministro per l'industria, il commercio
          e l'artigianato 3 febbraio  1977,  recante  regolamento  di
          esecuzione relativo alle varie fasi di conservazione  e  di
          commercializzazione delle carni congelate, emanato ai sensi
          dell'art. 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3; 
                v) regio decreto  9  maggio  1929,  n.  994,  recante
          approvazione del regolamento sulla vigilanza  igienica  del
          latte destinato al consumo diretto.».