Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifiche urgenti all'articolo 18
del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole «di cui agli articoli 7, 10 e 22»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22»;
b) alla lettera c), le parole «fatta salva la disposizione di cui
all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le
disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12»;
c) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta
salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30
aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi
dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge
4 ottobre 2019, n. 117):
«Art. 18 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati i seguenti
provvedimenti:
a) regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, recante
approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria
delle carni;
b) legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica
degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione
e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande,
fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22;
c) legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche
ed integrazioni alla legge n. 283 del 1962, fatte salve le
disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
12;
d) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge
30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in
materia di disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatta
salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli
articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19
e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni;
e) decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110,
recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di
alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana,
limitatamente all'articolo 10 recante importazione alimenti
surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE;
f) decreto Presidente della Repubblica 14 luglio
1995, recante atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni e province autonome sui criteri uniformi per
l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli
alimenti e bevande;
g) decreto del Ministro della sanita' 12 gennaio
1996, n. 119, recante regolamento concernente l'impiego di
sale alimentare nelle paste alimentari fresche e secche e
nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno;
h) articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di
prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;
i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante
attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo
ufficiale dei prodotti alimentari;
l) articolo 8, comma 16-quater del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
piu' alto livello di tutela della salute;
m) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156,
recante attuazione della direttiva 93/99/CEE, concernente
misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei
prodotti alimentari;
n) decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123,
recante attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le
condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la
registrazione di taluni stabilimenti e intermediari
operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
o) decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2001, n. 433, recante regolamento di attuazione delle
direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE in materia di
additivi nell'alimentazione degli animali;
p) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45,
recante attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE,
95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per
animali, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1,
lettere a) e b), comma 2 e commi 3, 4, 5, 6 e all'allegato
II;
q) decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1998, n. 214, recante regolamento recante norme di
attuazione della direttiva 93/113/CE relativa alla
utilizzazione ed alla commercializzazione degli enzimi, dei
microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli
animali;
r) decreto del Capo del Governo del 20 maggio 1928,
recante norme obbligatorie per l'attuazione della legge 29
marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni per la lotta
contro le mosche;
s) decreto del Ministro della sanita' del 19 giugno
2000, n. 303, recante regolamento di attuazione della
direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali
e di prodotti di origine animale;
t) articoli 5, 6, 7, 9 e 10, comma 5, decreto
legislativo del 17 giugno 2003, n. 223, recante attuazione
delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale;
u) decreto del Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato 3 febbraio 1977, recante regolamento di
esecuzione relativo alle varie fasi di conservazione e di
commercializzazione delle carni congelate, emanato ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3;
v) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, recante
approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del
latte destinato al consumo diretto.».