IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
della qualita' agroalimentare,
della pesca e dell'ippica
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 834 del 28 giugno 2007
relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti
biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 889 del 5 settembre
2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) del
Consiglio n. 834/2007 relativo alla produzione biologica ed
all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la
produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1235 dell'8 dicembre
2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) del
Consiglio n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione
di prodotti biologici dai Paesi terzi e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio;
Vista la decisione della Commissione n. 24 del 30 dicembre 2002
relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario
integrato per il collegamento tra autorita' veterinarie con
funzionalita' relative all'assunzione delle decisioni a livello dei
posti d'ispezione frontalieri, sia sotto il profilo regolamentare che
dell'analisi dei rischi;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante
«Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa
sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della
legge 12 agosto 2016, n. 170»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo
2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di
esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di
attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento
(CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche,
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici, che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91»;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2018, recante
«Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.
889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre
2009»;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2021, n. 91718 in materia
di disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007
del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di
prodotti biologici dai Paesi terzi;
Considerato l'obbligo di utilizzare il sistema informativo
veterinario integrato TRACES - Trade control and expert system - da
parte degli importatori, dei primi destinatari e degli organismi di
controllo;
Ritenuto opportuno stabilire criteri relativi alla valutazione
generale del rischio di inosservanza delle norme di produzione
biologica ai sensi dell'art. 65 del regolamento (CE) n. 889/2008 per
i controlli sugli importatori e sulle partite di prodotto importate,
anche prima dell'immissione in libera pratica;
Sentito il tavolo tecnico compartecipato sull'agricoltura biologica
in data 8 aprile 2021;
Considerata la necessita' di perseguire obiettivi di armonizzazione
e razionalizzazione, nel quadro del regolamento (UE) n. 2018/848,
relativamente ai controlli sui prodotti biologici importati
nell'Unione europea;
Ritenuto opportuno assumere comportamenti uniformi agli altri Stati
europei in materia di analisi del rischio sulle importazioni di
prodotti biologici;
Considerata la necessita' di abrogare e sostituire il decreto
ministeriale n. 91718 del 18 febbraio 2021, attesa la necessita' di
concordare con la Commissione europea, nel quadro del regolamento
(UE) n. 2018/848, criteri armonizzati per le partite ed i Paesi a
rischio;
Decreta:
Art. 1
Obiettivi
Il presente decreto contiene norme in materia di importazione di
prodotti biologici da Paesi terzi, in attuazione dei regolamenti (CE)
n. 834/2007, n. 889/2008, e n. 1235/2008.