IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     delle politiche competitive 
                   della qualita' agroalimentare, 
                      della pesca e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 834 del 28  giugno  2007
relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei  prodotti
biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 889 del 5  settembre
2008 recante modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  del
Consiglio  n.  834/2007  relativo  alla   produzione   biologica   ed
all'etichettatura dei  prodotti  biologici  per  quanto  riguarda  la
produzione biologica, l'etichettatura  e  i  controlli  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1235 dell'8 dicembre
2008, recante modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  del
Consiglio n. 834/2007 per quanto riguarda il regime  di  importazione
di prodotti biologici dai  Paesi  terzi  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
  Vista la decisione della Commissione n. 24  del  30  dicembre  2002
relativa  alla  creazione  di  un  sistema  informatico   veterinario
integrato  per  il  collegamento  tra   autorita'   veterinarie   con
funzionalita' relative all'assunzione delle decisioni a  livello  dei
posti d'ispezione frontalieri, sia sotto il profilo regolamentare che
dell'analisi dei rischi; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2018,  n.  20,  recante
«Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione  della  normativa
sui controlli in materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  lettera  g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e  ai  sensi  dell'art.  2  della
legge 12 agosto 2016, n. 170»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali»; 
  Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo
2012, recante  «Disposizioni  per  l'attuazione  del  regolamento  di
esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della  notifica  di
attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del  regolamento
(CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive  modifiche,
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei  prodotti
biologici, che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91»; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, n.  6793,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  206  del  5  settembre  2018,  recante
«Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e  n.
889/2008 e loro successive modifiche e  integrazioni,  relativi  alla
produzione biologica  e  all'etichettatura  dei  prodotti  biologici.
Abrogazione e sostituzione del  decreto  n.  18354  del  27  novembre
2009»; 
  Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2021, n. 91718 in materia
di disposizioni per l'attuazione del regolamento  (CE)  n.  1235/2008
recante modalita' di applicazione del regolamento  (CE)  n.  834/2007
del Consiglio per  quanto  riguarda  il  regime  di  importazione  di
prodotti biologici dai Paesi terzi; 
  Considerato  l'obbligo  di  utilizzare   il   sistema   informativo
veterinario integrato TRACES - Trade control and expert system  -  da
parte degli importatori, dei primi destinatari e degli  organismi  di
controllo; 
  Ritenuto opportuno  stabilire  criteri  relativi  alla  valutazione
generale del  rischio  di  inosservanza  delle  norme  di  produzione
biologica ai sensi dell'art. 65 del regolamento (CE) n. 889/2008  per
i controlli sugli importatori e sulle partite di prodotto  importate,
anche prima dell'immissione in libera pratica; 
  Sentito il tavolo tecnico compartecipato sull'agricoltura biologica
in data 8 aprile 2021; 
  Considerata la necessita' di perseguire obiettivi di armonizzazione
e razionalizzazione, nel quadro del  regolamento  (UE)  n.  2018/848,
relativamente  ai  controlli   sui   prodotti   biologici   importati
nell'Unione europea; 
  Ritenuto opportuno assumere comportamenti uniformi agli altri Stati
europei in materia di  analisi  del  rischio  sulle  importazioni  di
prodotti biologici; 
  Considerata la necessita'  di  abrogare  e  sostituire  il  decreto
ministeriale n. 91718 del 18 febbraio 2021, attesa la  necessita'  di
concordare con la Commissione europea,  nel  quadro  del  regolamento
(UE) n. 2018/848, criteri armonizzati per le partite  ed  i  Paesi  a
rischio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Obiettivi 
 
  Il presente decreto contiene norme in materia  di  importazione  di
prodotti biologici da Paesi terzi, in attuazione dei regolamenti (CE)
n. 834/2007, n. 889/2008, e n. 1235/2008.