IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno
un fondo con una dotazione di cinque milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali strutturalmente
deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto
finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per cani
randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o
sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della
suddetta legge;
Considerato che le predette risorse, ai sensi del comma 779 del
sopracitato art. 1 della legge n. 178/2020, sono destinate al
finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al
citato comma 778 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi,
nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti
in materia;
Considerato altresi', che, ai sensi del comma 780 del sopra
richiamato art. 1, della legge n. 178/2020, con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 178/2020, sono
stabilite le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al
predetto fondo, da effettuare previa istanza degli enti interessati;
Sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del
25 marzo 2021;
Decreta:
Art. 1
Contributi per gli anni 2021-2022 a favore degli enti locali
strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di
dissesto finanziario
1. Agli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di
predissesto o in stato di dissesto finanziario ai sensi degli
articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non
siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative
alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 138,
sono destinati, previa istanza degli enti medesimi, cinque milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui
all'art. 1, comma 778, della sopracitata legge n. 178/2020, per il
finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al
citato comma 778 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi,
nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti
in materia.
2. Le risorse di cui al sopracitato fondo sono ripartite ed
assegnate secondo le modalita' di cui all'allegato avviso.
3. Ai fini della effettiva assegnazione delle risorse gli enti
locali di cui al precedente punto 1 comunicano secondo le modalita'
previste dal citato avviso di avere necessita' delle risorse di cui
al presente articolo. In caso di mancata comunicazione le risorse non
sono assegnate.