IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 778, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
che istituisce nello stato di previsione del  Ministero  dell'interno
un fondo con una dotazione di cinque milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti  locali  strutturalmente
deficitari,  in  stato  di  predissesto  o  in  stato   di   dissesto
finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e  244  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di  rifugi  per  cani
randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o
sanitario-amministrative  alla  data  di  entrata  in  vigore   della
suddetta legge; 
  Considerato che le predette risorse, ai sensi  del  comma  779  del
sopracitato art.  1  della  legge  n.  178/2020,  sono  destinate  al
finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al
citato comma 778 o alla progettazione e costruzione di nuovi  rifugi,
nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti
in materia; 
  Considerato altresi',  che,  ai  sensi  del  comma  780  del  sopra
richiamato art. 1, della legge n. 178/2020, con decreto del  Ministro
dell'interno di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di  cui  al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 178/2020,  sono
stabilite le modalita'  di  assegnazione  delle  risorse  di  cui  al
predetto fondo, da effettuare previa istanza degli enti interessati; 
  Sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella  seduta  del
25 marzo 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Contributi  per  gli  anni  2021-2022  a  favore  degli  enti  locali
strutturalmente deficitari, in stato di predissesto  o  in  stato  di
                        dissesto finanziario 
 
  1.  Agli  enti  locali  strutturalmente  deficitari,  in  stato  di
predissesto o  in  stato  di  dissesto  finanziario  ai  sensi  degli
articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui  strutture  non
siano conformi alle  normative  edilizie  o  sanitario-amministrative
alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n.  138,
sono destinati, previa istanza degli enti medesimi, cinque milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul fondo  di  cui
all'art. 1, comma 778, della sopracitata legge n.  178/2020,  per  il
finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al
citato comma 778 o alla progettazione e costruzione di nuovi  rifugi,
nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti
in materia. 
  2. Le risorse  di  cui  al  sopracitato  fondo  sono  ripartite  ed
assegnate secondo le modalita' di cui all'allegato avviso. 
  3. Ai fini della effettiva  assegnazione  delle  risorse  gli  enti
locali di cui al precedente punto 1 comunicano secondo  le  modalita'
previste dal citato avviso di avere necessita' delle risorse  di  cui
al presente articolo. In caso di mancata comunicazione le risorse non
sono assegnate.