IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un Codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  227
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 212/2020 del 30  ottobre  2020,  recante
classificazione ai sensi dell'art. 12,  comma  5,  legge  8  novembre
2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Aybintio» - approvato con
procedura centralizzata, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 282 del 12 novembre 2020; 
  Vista la domanda presentata in data 10 settembre 2020 con la  quale
la societa' MSD Italia S.r.l. ha  chiesto  la  riclassificazione  del
medicinale «Aybintio» (bevacizumab); 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
dell'AIFA nella sue seduta del 9-11 dicembre 2020; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 23-25 febbraio 2021; 
  Vista la deliberazione n. 23 del 15 aprile 2021  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  AYBINTIO  (bevacizumab)  e'   riclassificato   alle
condizioni qui sotto indicate. 
Indicazioni terapeutiche. 
  «Aybintio»   in   associazione   a   chemioterapia   a   base    di
fluoropirimidine e' indicato per il trattamento  di  pazienti  adulti
con carcinoma metastatico del colon e del retto. 
  «Aybintio»  in  associazione  a  paclitaxel  e'  indicato  per   il
trattamento in prima  linea  di  pazienti  adulti  con  cancro  della
mammella metastatico. Per ulteriori informazioni relative allo  stato
del recettore 2 per il fattore di crescita  epidermico  umano  (HER2)
fare riferimento al paragrafo 5.1. 
  «Aybintio» in  associazione  a  capecitabina  e'  indicato  per  il
trattamento in prima  linea  di  pazienti  adulti  con  cancro  della
mammella  metastatico,  per  cui  una  terapia   con   altri   regimi
chemioterapici, inclusi quelli a base di taxani o  antracicline,  non
e'  considerata  appropriata.  Pazienti   che   hanno   ricevuto   un
trattamento adiuvante a base di taxani o antracicline nei dodici mesi
precedenti non devono  ricevere  il  trattamento  con  «Aybintio»  in
associazione a capecitabina. Per ulteriori informazioni relative allo
stato di HER2, fare riferimento al paragrafo 5.1. 
  «Aybintio», in aggiunta a  chemioterapia  a  base  di  platino,  e'
indicato per il trattamento in prima linea  di  pazienti  adulti  con
cancro del polmone non a piccole cellule, non  resecabile,  avanzato,
metastatico o ricorrente, con istologia a predominanza non squamosa. 
  «Aybintio»,  in  associazione  a  erlotinib,  e'  indicato  per  il
trattamento in prima linea di pazienti adulti affetti da  cancro  del
polmone non a piccole cellule non squamoso, avanzato non  resecabile,
metastatico o ricorrente, con mutazioni attivanti del  recettore  del
fattore di crescita epidermico (EGFR). 
  «Aybintio» in associazione a interferone alfa-2a e' indicato per il
trattamento in prima linea di pazienti adulti con  cancro  a  cellule
renali avanzato e/o metastatico. 
  «Aybintio»,  in  associazione  a  carboplatino  e  paclitaxel,   e'
indicato per il trattamento in  prima  linea  del  cancro  epiteliale
dell'ovaio,  del  cancro  della  tuba  di  Falloppio  o  del   cancro
peritoneale primario in stadio avanzato (stadio III B, III  C  e  IV,
secondo la Federazione internazionale di  ginecologia  e  ostetricia,
FIGO) in pazienti adulte. 
  «Aybintio», in associazione  a  carboplatino  e  gemcitabina  o  in
associazione  a  carboplatino  e  paclitaxel,  e'  indicato  per   il
trattamento  di  pazienti  adulte  con  prima  recidiva   di   cancro
epiteliale dell'ovaio,  cancro  della  tuba  di  Falloppio  o  cancro
peritoneale primario platino-sensibili che  non  hanno  ricevuto  una
precedente terapia con bevacizumab o altri inibitori del  fattore  di
crescita  dell'endotelio  vascolare  (vascular   endothelial   growth
factor, VEGF) o altri agenti mirati al recettore VEGF. 
  «Aybintio» in associazione a topotecan o  doxorubicina  liposomiale
pegilata e' indicato  per  il  trattamento  di  pazienti  adulte  con
recidiva di  cancro  epiteliale  dell'ovaio,  cancro  della  tuba  di
Falloppio o cancro peritoneale primario platino-resistenti che  hanno
ricevuto non piu' di due precedenti regimi chemioterapici e  che  non
hanno  ricevuto  una  precedente  terapia  con  bevacizumab  o  altri
inibitori del fattore di crescita dell'endotelio vascolare  (vascular
endothelial growth factor, VEGF) o altri agenti mirati  al  recettore
VEGF. 
  «Aybintio»,  in  associazione  a  paclitaxel  e  cisplatino  o,  in
alternativa, a paclitaxel e topotecan in donne che non possono essere
sottoposte  a  terapia  a  base  di  platino,  e'  indicato  per   il
trattamento di pazienti adulte affette  da  carcinoma  della  cervice
persistente, ricorrente o metastatico. 
Indicazioni terapeutiche rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. 
  «Aybintio»   in   associazione   a   chemioterapia   a   base    di
fluoropirimidine e' indicato per il trattamento  di  pazienti  adulti
con carcinoma metastatico del colon e del retto. 
  «Aybintio»  in  associazione  a  paclitaxel  e'  indicato  per   il
trattamento in prima  linea  di  pazienti  adulti  con  cancro  della
mammella metastatico. Per ulteriori informazioni relative allo  stato
del recettore 2 per il fattore di crescita  epidermico  umano  (HER2)
fare riferimento al paragrafo 5.1. 
  «Aybintio», in aggiunta a  chemioterapia  a  base  di  platino,  e'
indicato per il trattamento in prima linea  di  pazienti  adulti  con
cancro del polmone non a piccole cellule, non  resecabile,  avanzato,
metastatico o ricorrente, con istologia a predominanza non squamosa. 
  «Aybintio» in associazione a interferone alfa-2a e' indicato per il
trattamento in prima linea di pazienti adulti con  cancro  a  cellule
renali avanzato e/o metastatico. 
  «Aybintio»,  in  associazione  a  carboplatino  e  paclitaxel,   e'
indicato per il trattamento in  prima  linea  del  cancro  epiteliale
dell'ovaio,  del  cancro  della  tuba  di  Falloppio  o  del   cancro
peritoneale primario in stadio avanzato (stadio III B, III  C  e  IV,
secondo la Federazione Internazionale di  Ginecologia  e  Ostetricia,
FIGO) in pazienti adulte. 
  «Aybintio», in associazione  a  carboplatino  e  gemcitabina  o  in
associazione  a  carboplatino  e  paclitaxel,  e'  indicato  per   il
trattamento  di  pazienti  adulte  con  prima  recidiva   di   cancro
epiteliale dell'ovaio,  cancro  della  tuba  di  Falloppio  o  cancro
peritoneale primario platino-sensibili che  non  hanno  ricevuto  una
precedente terapia con bevacizumab o altri inibitori del  fattore  di
crescita  dell'endotelio  vascolare  (vascular   endothelial   growth
factor, VEGF) o altri agenti mirati al recettore VEGF. 
  «Aybintio»,  in  associazione  a  paclitaxel  e  cisplatino  o,  in
alternativa, a paclitaxel e topotecan in donne che non possono essere
sottoposte  a  terapia  a  base  di  platino,  e'  indicato  per   il
trattamento di pazienti adulte affette  da  carcinoma  della  cervice
persistente, ricorrente o metastatico. 
Indicazioni  non  rimborsate  dal  Servizio  sanitario  nazionale  in
  analogia all'originator. 
  «Aybintio» in  associazione  a  capecitabina  e'  indicato  per  il
trattamento in prima  linea  di  pazienti  adulti  con  cancro  della
mammella  metastatico,  per  cui  una  terapia   con   altri   regimi
chemioterapici, inclusi quelli a base di taxani o  antracicline,  non
e'  considerata  appropriata.  Pazienti   che   hanno   ricevuto   un
trattamento adiuvante a base di taxani o  antracicline  nei  12  mesi
precedenti non devono  ricevere  il  trattamento  con  «Aybintio»  in
associazione a capecitabina. Per ulteriori informazioni relative allo
stato di HER2, fare riferimento al paragrafo 5.1. 
  «Aybintio»,  in  associazione  a  erlotinib,  e'  indicato  per  il
trattamento in prima linea di pazienti adulti affetti da  cancro  del
polmone non a piccole cellule non squamoso, avanzato non  resecabile,
metastatico o ricorrente, con mutazioni attivanti del  recettore  del
fattore di crescita epidermico (EGFR). 
  «Aybintio» in associazione a topotecan o  doxorubicina  liposomiale
pegilata e' indicato  per  il  trattamento  di  pazienti  adulte  con
recidiva di  cancro  epiteliale  dell'ovaio,  cancro  della  tuba  di
Falloppio o cancro peritoneale primario platino-resistenti che  hanno
ricevuto non piu' di due precedenti regimi chemioterapici e  che  non
hanno  ricevuto  una  precedente  terapia  con  bevacizumab  o  altri
inibitori del fattore di crescita dell'endotelio vascolare  (vascular
endothelial growth factor, VEGF) o altri agenti mirati  al  recettore
VEGF. 
  Confezione: 25 mg/ml - concentrato per soluzione  per  infusione  -
uso endovenoso - flaconcino (vetro) 4 ml - 1 flaconcino -  A.I.C.  n.
048985016/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 257,48. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 424,94. 
  Confezione: 25 mg/ml - concentrato per soluzione  per  infusione  -
uso endovenoso - flaconcino (vetro) 16 ml - 1 flaconcino - A.I.C.  n.
048985028/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.031,19. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.701,87. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale  «Aybintio»  (bevacizumab)  e'  classificato,   ai   sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn).