IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
23 dicembre 2013, n. 163;
Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 23
dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che con uno o piu' decreti
del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le
regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e
telematici nell'ambito del processo tributario;
Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2015, recante le
specifiche tecniche relative alla fase introduttiva del processo
tributario telematico;
Visto il decreto direttoriale n. 44 del 6 novembre 2020 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 283 del 13 novembre
2020) che dispone, tra l'altro, la redazione in formato digitale e il
deposito con modalita' telematiche dei provvedimenti del giudice;
Vista la nota n. 8862 del 30 aprile 2021, con la quale il Consiglio
di Presidenza della giustizia tributaria ha chiesto il differimento
parziale dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
decreto direttoriale n. 44 del 6 novembre 2020, al fine di completare
il programma di formazione dei giudici tributari relativo alla
redazione in formato digitale e al deposito con modalita' telematiche
dei provvedimenti giurisdizionali;
Vista la successiva nota n. 9205 dell'11 maggio 2021, con la quale
il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ha individuato
le nuove date di entrata in vigore delle disposizioni relative alla
redazione in formato digitale dei provvedimenti giurisdizionali
presso le sedi delle Commissioni tributarie provinciali e regionali;
Rilevata, quindi, la necessita' di modificare il comma 1 dell'art.
10 del decreto direttoriale n. 44 del 6 novembre 2020;
Decreta:
Art. 1
All'art. 10 del decreto 6 novembre 2020 del direttore generale
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, il comma 1
e' sostituito dal seguente comma:
«1. Il presente decreto entra in vigore:
a) il 1° dicembre 2020 presso la Commissione tributaria
provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il
Lazio;
b) il 1° giugno 2021 presso le Commissioni tributarie
provinciali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, nonche' presso le
Commissioni tributarie provinciali e regionali delle Regioni
Calabria, Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia;
c) il 1° ottobre 2021 presso le Commissioni tributarie
provinciali e regionali delle Regioni Emilia Romagna, Liguria,
Piemonte, Toscana e Veneto;
d) il 1° dicembre 2021 presso le Commissioni tributarie
provinciali e regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Valle
d'Aosta, nonche' presso le Commissioni di primo e secondo grado di
Trento e Bolzano.»