IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
apposite e piu' incisive misure a sostegno dei settori economici e
lavorativi piu' direttamente interessati dalle misure restrittive,
adottate con i predetti decreti, per la tutela della salute in
connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela
del lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la
continuita' di erogazione dei servizi da parte degli Enti
territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti
dall'emergenza epidemiologica Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, della salute e della cultura;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Contributo a fondo perduto
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti
dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un
ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che
hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il
riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e che non abbiano
indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta
nella misura del cento per cento del contributo gia' riconosciuto ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ed e'
corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento
diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato
erogato il precedente contributo, ovvero e' riconosciuto sotto forma
di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale
scelta per il precedente contributo.
3. Al contributo di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7, primo
periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
sono valutati in 8.000 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente
colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un
contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono
attivita' d'impresa, arte o professione o che producono reddito
agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio
dello Stato. Il contributo di cui al presente comma e' alternativo a
quello di cui ai commi da 1 a 3. I soggetti che, a seguito della
presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano
beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno
ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato ai
sensi del presente comma. In tal caso, il contributo gia' corrisposto
o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle
entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verra' scomputato da quello da
riconoscere ai sensi del presente comma. Se dall'istanza per il
riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un
contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi
da 1 a 3, l'Agenzia non dara' seguito all'istanza stessa.
6. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta, in
ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti
pubblici di cui all'articolo 74, nonche' ai soggetti di cui
all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
7. Il contributo di cui al comma 5 spetta esclusivamente ai
soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del
citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui
redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo
d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente
decreto.
8. Il contributo di cui al comma 5 spetta a condizione che
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del
periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del
30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al
fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di
beni o di prestazione dei servizi.
9. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo
perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
l'ammontare del contributo di cui al comma 5 e' determinato in misura
pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza
tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del
periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile
2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi
indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi
indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a
quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi
indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1
milione di euro;
d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
10. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo
perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
l'ammontare del contributo di cui al comma 5 e' determinato in misura
pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza
tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del
periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile
2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi
indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;
b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi
indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a
quattrocentomila euro;
c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi
indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1
milione di euro;
d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi
indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni
di euro;
e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
11. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma
5 non puo' essere superiore a centocinquantamila euro.
12. Il contributo di cui al comma 5 non concorre alla formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi'
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del
contribuente, il contributo a fondo perduto e' riconosciuto nella sua
totalita' sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili
dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non
si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
13. Al fine di ottenere il contributo di cui al comma 5, i soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza
all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei
requisiti definiti dai commi da 5 a 10. L'istanza puo' essere
presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un
intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione
della stessa. Le modalita' di effettuazione dell'istanza, il suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni
altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni dei commi
da 5 a 12 sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, che individua, altresi', gli elementi da dichiarare
nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti
sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e
successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione
delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui
all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
l'istanza puo' essere presentata esclusivamente dopo la presentazione
della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
14. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a
13 sono valutati in 3.400 milioni di euro per l'anno 2021.
15. Ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9
e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
16. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente
colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un
contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono
attivita' d'impresa, arte o professione o che producono reddito
agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio
dello Stato.
17. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non spetta, in
ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti
pubblici di cui all'articolo 74, nonche' ai soggetti di cui
all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
18. Il contributo di cui al comma 16 spetta esclusivamente ai
soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del
citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui
redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo
d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente
decreto.
19. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a
condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico
d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
20. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16
e' determinato applicando la percentuale che verra' definita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla differenza
del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a
fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate
ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, dell'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,
dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e del
presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.
21. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma
16 non puo' essere superiore a centocinquantamila euro.
22. Il contributo di cui al comma 16 non concorre alla formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi'
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del
contribuente, il contributo a fondo perduto e' riconosciuto nella sua
totalita' sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili
dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non
si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
23. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al
comma 16, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via
telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione
della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 16 a 20.
L'istanza puo' essere presentata, per conto del soggetto interessato,
anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni
dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione
della stessa. Le modalita' di effettuazione dell'istanza, il suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni
altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del
presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono
individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi
relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31
dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati
economici d'esercizio di cui ai commi 19 e 20.
24. L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma
16 puo' essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e'
presentata entro il 10 settembre 2021.
25. Per le finalita' di cui ai commi da 16 a 24 e' destinata una
somma pari a 4.000 milioni di euro. Ai predetti oneri si fa fronte
per un importo pari a 3.150 milioni di euro con le risorse di cui
all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata
all'Agenzia delle entrate, e per un importo pari a 850 milioni di
euro ai sensi dell'articolo 77.
26. Ai fini del contributo di cui ai commi da 16 a 24 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9
e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
27. L'efficacia delle misure previste dal comma 16 al comma 26 del
presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.
28. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Le imprese
presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano
l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al
periodo precedente.".
29. Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in 11.400 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
30 Previo accertamento disposto con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai
sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonche' le eventuali
risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, eccedenti l'importo di 3.150
milioni di cui al comma 25, sono destinate all'erogazione di un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito
agrario di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui
redditi, nonche' ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma
1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del
Testo unico delle imposte sui redditi superiori a 10 milioni di euro
ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta
antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in
possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei
contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalita'
di determinazione dell'ammontare del contributo di cui al periodo
precedente e ogni elemento necessario all'attuazione del presente
comma sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.