IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna alla quale hanno preso parte il prof.
Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni,
vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza,
componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(di seguito, «regolamento»);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali, di seguito il «Codice»)
come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679»;
Visto l'art. 40 del regolamento che prevede che le associazioni e
gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del
trattamento o responsabili del trattamento possano elaborare
(modificare o prorogare) codici di condotta destinati a contribuire
alla corretta applicazione del regolamento in specifici settori di
attivita' e in funzione delle particolari esigenze delle micro,
piccole e medie imprese, e che tali codici devono essere approvati
dall'autorita' di controllo competente;
Visto il considerando 98 del regolamento che prevede che tali
codici possono calibrare gli obblighi del titolare del trattamento e
del responsabile del trattamento, tenuto conto dei potenziali rischi
del trattamento per i diritti e le liberta' degli interessati;
Considerato in particolare che l'adesione ad un codice di condotta
puo' essere utilizzata come elemento di responsabilizzazione (c.d.
accountability), in quanto consente di dimostrare la conformita' dei
trattamenti di dati, posti in essere dai titolari e/o dai
responsabili del trattamento che vi aderiscano, ad alcune
disposizioni o principi del regolamento, o al regolamento nel suo
insieme (cfr. cons. 77 e articoli 24, paragrafi 3, e 28, paragrafo 5,
e 32, paragrafo 3 del regolamento);
Rilevato che il Garante incoraggia lo sviluppo di codici di
condotta per le micro, piccole e medie imprese al fine di promuovere
un'attuazione effettiva del regolamento, aumentare la certezza del
diritto per titolari e responsabili del trattamento e rafforzare la
fiducia degli interessati in ordine alla correttezza dei trattamenti
di dati che li riguardano;
Viste le «Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli
organismi di monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2016/679»
adottate dal Comitato europeo per la protezione di dati (di seguito
«Comitato») il 4 giugno 2019, all'esito della consultazione pubblica;
Considerato che l'art. 41, paragrafo 1, del regolamento prevede
che, fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorita' di controllo
competente, la verifica dell'osservanza delle disposizioni di un
codice di condotta, ai sensi dell'art. 40 del regolamento, e'
effettuata da un organismo di monitoraggio (di seguito, «Odm») in
possesso dei requisiti fissati dall'art. 41, paragrafo 2 del
regolamento e del necessario accreditamento rilasciato a tal fine
dalla medesima autorita', con la sola eccezione del trattamento
effettuato da autorita' pubbliche e da organismi pubblici per il
quale non e' necessaria l'istituzione di un Odm (art. 41, paragrafo 6
del regolamento);
Considerato che il regolamento e le linee guida del Comitato sopra
citate fissano un quadro organico di riferimento per la definizione
dei requisiti che l'Odm deve soddisfare per ottenere
l'accreditamento;
Visto il provvedimento del 12 giugno 2019, n. 127 con il quale il
Garante ha approvato il «Codice di condotta per il trattamento dei
dati personali in materia di informazioni commerciali» (di seguito,
«codice di condotta») presentato dall'Associazione nazionale tra le
imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (di
seguito, «ANCIC») in qualita' di associazione maggiormente
rappresentativa nel settore, subordinando l'efficacia del codice di
condotta all'accreditamento dell'Odm ai sensi dell'art. 41 del
regolamento, in attesa della definizione dei requisiti per
l'accreditamento ai sensi dell'art. 41, paragrafo 3 del regolamento;
Visto il provvedimento del 10 giugno 2020, n. 98, Gazzetta
Ufficiale n. 173 dell'11 luglio 2020 (di seguito, il «provvedimento»)
con il quale il Garante, ai sensi dell'art. 57, paragrafo 1, lettera
p), del regolamento, ha approvato i requisiti per l'accreditamento
dell'Odm, tenendo conto delle osservazioni rese dal Comitato nel
parere adottato il 25 maggio 2020;
Visto il provvedimento dell'11 febbraio 2021, n. 59 con il quale il
Garante, ai sensi dell'art. 57, paragrafo 1, lettera q) del
regolamento, all'esito dell'esame della richiesta di accreditamento e
della relativa documentazione presentata da ANCIC il 17 dicembre
2020, ha accreditato l'Odm preposto da ANCIC alla verifica del
rispetto del codice di condotta, disponendo altresi' che si
provvedesse all'approvazione di una versione definitiva del codice di
condotta aggiornata da ANCIC anche nelle parti relative all'Odm;
cio', considerato che all'atto dell'approvazione del codice di
condotta in data 12 giugno 2019 non era ancora stato approvato dal
Garante il provvedimento contenente i requisiti per l'accreditamento
dell'Odm;
Vista la nota del 12 marzo 2021 con la quale ANCIC ha sottoposto
all'approvazione del Garante la versione definitiva del codice di
condotta contenente le modifiche e le integrazioni resesi necessarie
a conclusione della procedura di accreditamento dell'OdM;
Vista la nota del 26 aprile 2021 con la quale ANCIC ha convenuto
sulla proposta di modifica dell'art. 10, comma 1 del codice di
condotta suggerita dal Garante allo scopo di rendere il testo della
citata disposizione piu' aderente al disposto dell'art. 20 del
regolamento relativo al «Diritto alla portabilita' dei dati»;
Rilevato che ai sensi dell'art. 55 del regolamento il Garante e'
l'autorita' di controllo competente ad approvare i codici di condotta
aventi validita' nazionale nell'esercizio del potere conferitole ai
sensi dell'art. 57, paragrafo 1, lettera m) del regolamento;
Rilevato, all'esito dell'esame di questa Autorita', che il codice
di condotta presentato da ANCIC nella sua versione definitiva, offre,
in misura sufficiente, garanzie adeguate a tutela degli interessati
nel settore delle informazioni commerciali, come previsto dall'art.
40, paragrafo 5, del regolamento;
Ritenuto, pertanto, di approvare la versione definitiva del codice
di condotta presentato da ANCIC che acquista efficacia il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' inserito nei registri di cui all'art. 40,
paragrafi 6 e 11 del regolamento;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
Tutto cio' premesso il Garante:
a. ai sensi dell'art. 57, paragrafo 1, lettera m), del regolamento
approva il codice di condotta riportato in allegato al presente
provvedimento del quale forma parte integrante;
b. invia copia della presente deliberazione all'Ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 aprile 2021
Il presidente e relatore: Stanzione
Il segretario generale: Mattei