IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»  che
ha  modificato,  tra  l'altro,   la   denominazione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  in  Ministero
della transizione ecologica e del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti in Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare gli articoli da 35 a  40  relativi  alle  attribuzioni  e
all'ordinamento  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 97, cosi' come modificato dal decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
novembre 2019, n. 138, recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; 
  Vista  la  direttiva  2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del  21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'  dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 
  Visto il «Quadro 2030 per le politiche dell'energia e  del  clima»,
convenuto dal Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014,  nel  quale
si prevede un taglio del 40% delle emissioni di gas a  effetto  serra
rispetto ai livelli del 1990; 
  Visto l'Accordo di Parigi, adottato al termine della COP21 tenutasi
a Parigi nel dicembre 2015; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  dell'11  dicembre
2019, recante «Il Green Deal europeo» con  la  quale  si  propone  il
target di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 tra il
50% e il 55% rispetto ai livelli del 1990; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di  attuazione
della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e in particolare l'art.  5,
comma 6, che istituisce la figura del mobility manager scolastico  in
tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con il compito,
tra l'altro, di organizzare e coordinare gli spostamenti  casa-scuola
del personale scolastico e degli alunni; 
  Visto l'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
quale prevede che al  fine  di  favorire  il  decongestionamento  del
traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso  del  mezzo
di  trasporto  privato  individuale,  le  imprese  e   le   pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, con singole unita'  locali  con  piu'  di  100
dipendenti  ubicate  in  un  capoluogo  di  regione,  in  una  citta'
metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un  comune  con
popolazione superiore a 50.000  abitanti  sono  tenute  ad  adottare,
entro il 31  dicembre  di  ogni  anno,  un  piano  degli  spostamenti
casa-lavoro  del  proprio  personale  dipendente   finalizzato   alla
riduzione  dell'uso  del  mezzo  di  trasporto  privato   individuale
nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni  di  supporto
professionale   continuativo    alle    attivita'    di    decisione,
pianificazione, programmazione, gestione e  promozione  di  soluzioni
ottimali di mobilita' sostenibile; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62,  recante  «Regolamento  recante  codice  di   comportamento   dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165»; 
  Considerato che il medesimo art. 229, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, prevede che il mobility manager  promuove,  anche
collaborando all'adozione del  piano  di  mobilita'  sostenibile,  la
realizzazione  di  interventi  di  organizzazione  e  gestione  della
domanda  di  mobilita'  delle  persone,  al  fine  di  consentire  la
riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale  derivante
dal traffico veicolare nelle aree  urbane  e  metropolitane,  tramite
l'attuazione di interventi di mobilita' sostenibile. Per le pubbliche
amministrazioni tale figura e' scelta tra il personale in ruolo; 
  Considerato che lo stesso art. 229 sopra richiamato  attribuisce  a
uno  o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora  Ministro
della transizione  ecologica,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, la definizione delle modalita' attuative
delle disposizioni ivi previste; 
  Considerata l'esigenza di perseguire obiettivi ambientali e sociali
che  garantiscano  una  maggiore  sostenibilita'  delle  aree  urbane
attraverso  l'adozione  e  l'attuazione  di  piani   di   spostamento
casa-lavoro che limitino gli spostamenti sistematici  effettuati  col
il veicolo motorizzato ed il solo conducente a bordo  e  al  contempo
favoriscano lo shift modale verso modalita' di trasporto  collettivo,
condiviso e a ridotto o nullo impatto ambientale; 
  Considerata   la   necessita'   di    provvedere    tempestivamente
all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle
previsioni di cui all'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77; 
  Acquisito il concerto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, espresso con nota prot. 18153  del  10  maggio
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente  decreto  definisce  le  modalita'  attuative  delle
disposizioni di cui all'art.  229,  comma  4,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  2. Il presente decreto e' finalizzato  a  consentire  la  riduzione
strutturale  e  permanente  dell'impatto  ambientale  derivante   dal
traffico  veicolare  privato  nelle  aree  urbane  e   metropolitane,
promuovendo  la  realizzazione  di  interventi  di  organizzazione  e
gestione della domanda di mobilita' delle persone che  consentano  la
riduzione dell'uso del veicolo privato  individuale  a  motore  negli
spostamenti    sistematici    casa-lavoro    e     favoriscano     il
decongestionamento del traffico veicolare.