IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza»,  ed  in  particolare
l'art. 60-bis,  il  quale  prevede  che  "Con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con  i
Ministri  dell'interno,  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
dell'economia  e  delle  finanze,  e'  stabilita,  sulla  base  degli
insegnamenti impartiti, la  equipollenza  dei  titoli  conseguiti  al
termine dei corsi di formazione generale, di quelli di  aggiornamento
professionale  e  di  quelli  di  perfezionamento  e   specialistici,
frequentati dagli  appartenenti  ai  ruoli  non  dirigenziali  e  non
direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati
dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la
frequenza dei corsi sperimentali di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione
agli esami di  maturita'  professionale.  In  relazione  al  suddetto
decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli»; 
  Vista  la  legge  10  maggio  1983,  n.  212,  recante  «Norme  sul
reclutamento, gli organici e  l'avanzamento  degli  ispettori  e  dei
sovrintendenti della Guardia di finanza», ed in particolare l'art. 52
che prevede che: «Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con i Ministri della difesa, delle finanze e  del  lavoro  e
della previdenza sociale, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti
impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi
di  formazione  generale,   professionale   e   di   perfezionamento,
frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali in applicazione della
presente legge, con quelli rilasciati  dagli  istituti  professionali
ivi  compresi  quelli  conseguibili  con  la  frequenza   dei   corsi
sperimentali di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  19
marzo 1970, n. 253, anche  ai  fini  dell'ammissione  agli  esami  di
maturita'  professionale.  In  relazione  al  suddetto  decreto  sono
rilasciati agli interessati i relativi titoli»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado», il quale, agli articoli 191 e  195,  recepiva  il  previgente
ordinamento  degli  istituti  professionali,   basati   su   percorsi
triennali con esame  finale  per  il  conseguimento  del  diploma  di
qualifica, al conseguimento del quale era prevista la possibilita' di
accesso  a  corsi  integrativi  atti  a  consentire  una   formazione
corrispondente a  quella  degli  istituti  di  istruzione  secondaria
superiore  di  durata  quinquennale,  a  conclusione  dei  quali   si
conseguiva il diploma di maturita' professionale con possibilita'  di
accesso a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario; 
  Visto il decreto-legge  20  giugno  2012,  n.  79,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n,  131,  recante:  «Misure
urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per  assicurare  la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  di  altre
strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche'  in  materia  di
Fondo nazionale per il Servizio civile»,  ed  in  particolare  l'art.
2-quinquies, il quale ha aggiunto l'art. 60-bis nella legge 1° aprile
1981, n. 121; 
  Vista la legge 28 giugno 2012,  n.  92,  recante  «Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita», ed in particolare l'art.  4,  comma  58,  lettera  a),  la
quale, nell'ambito della  definizione  delle  norme  generali  e  dei
livelli  essenziali  delle   prestazioni   per   l'individuazione   e
validazione  degli  apprendimenti  non  formali  e   informali,   con
riferimento al sistema nazionale di certificazione  delle  competenze
di cui ai commi da 64  a  68  del  medesimo  articolo,  prevede  come
principi  e  criteri  direttivi  la  valorizzazione  del   patrimonio
culturale  e  professionale  delle  persone  e   la   consistenza   e
correlabilita'   dello   stesso   in   relazione   alle    competenze
certificabili e ai crediti formativi riconoscibili; 
  Visto il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli  istituti
professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133»,
ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 8, comma 1 e comma 5; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  14  aprile
1997, n. 250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -
n. 117 del 22 maggio 1997, disciplinante i diplomi di  qualifica  dei
corsi dell'istruzione professionale, a seguito della definizione  dei
programmi  e  degli  orari  d'insegnamento  dei  corsi  di  qualifica
triennali degli istituti professionali di Stato; 
  Visto il decreto interministeriale 16 aprile 2009, con il quale  e'
stata data attuazione al richiamato art. 52  della  legge  10  maggio
1983, n. 212, recante «Riconoscimento  dell'equipollenza  dei  titoli
conseguiti al termine di corsi di formazione generale professionale e
di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali e
quelli  rilasciati  dagli  Istituti  professionali,  anche  ai   fini
dell'ammissione  agli  esami  di  Stato  conclusivi  dei   corsi   di
istruzione secondaria di secondo grado»; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  24  aprile
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1992, n. 117,
supplemento ordinario n. 77, disciplinante l'ordinamento dei corsi di
qualifica  triennale  degli  Istituti  professionali   vigente   fino
all'anno scolastico 2012/2013, che prevedeva un'area di  insegnamenti
comuni a  tutti  i  corsi,  improntata  a  una  formazione  culturale
generale,  coerente  con   le   materie   d'indirizzo,   un'area   di
insegnamenti di indirizzo professionale e un'area di approfondimento; 
  Rilevato che, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010,  n.  87,  il  previgente  ordinamento  degli  istituti
professionali, di cui ai articoli 191 e 195 del  decreto  legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e' venuto  a  cessare  al  termine  dell'anno
scolastico 2012-2013; 
  Rilevato altresi', che i percorsi triennali finalizzati al rilascio
di attestati di qualifica professionale sono  confluiti  nel  sistema
dell'istruzione  e  formazione  professionale  di  competenza   delle
regioni, ai sensi del Capo III del  decreto  legislativo  17  ottobre
2005, n. 226 e che tale sistema e' stato avviato a  regime  dall'anno
scolastico  2010/2011,  sulla  base  dell'accordo   sottoscritto   in
Conferenza Stato regioni e province  autonome  nella  seduta  del  29
aprile  2010,  repertorio  atti  n.  36/CSR,  recepito  con   decreto
interministeriale  15  giugno  2010,   in   seguito   integrato   sia
dall'accordo  in  Conferenza  Stato  regioni  del  27  luglio   2011,
repertorio atti n. 137/CSR, recepito con decreto interministeriale 11
novembre 2011 e  sia  dal  successivo  accordo  in  Conferenza  Stato
regioni del 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, recepito  con
decreto interministeriale 23 aprile 2012, n. 7232, con i  quali  sono
state  individuate  ventidue  figure  professionali   relative   alle
qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione  professionale  di
durata triennale; 
  Vista la documentazione del  Ministero  dell'interno,  Dipartimento
della pubblica sicurezza, relativa ai programmi e alla strutturazione
dei corsi di formazione generale, di aggiornamento professionale,  di
perfezionamento e specialistici, frequentati  dagli  appartenenti  ai
ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di
Stato; 
  Considerato che il  personale  della  Polizia  di  Stato,  dopo  il
superamento del concorso pubblico, frequenta necessariamente un corso
di  formazione  di  base  a  valenza  culturale  generale,   il   cui
superamento, con esame finale,  da'  l'accesso  ai  ruoli  secondo  i
profili  di  appartenenza,  e'  tenuto  a  partecipare  a  cicli   di
aggiornamento professionale in servizio, a cadenza annuale, basati su
esercitazioni pratiche e lezioni teoriche, in base a quanto  previsto
dall'art. 20  dell'Accordo  nazionale  quadro  del  31  luglio  2009,
stipulato ai sensi dell'art. 3  del  decreto  legislativo  12  maggio
1995, n. 197, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio
2002,    n.    164,    puo'    frequentare    corsi     specialistici
professionalizzanti,  appropriati,  per  contenuti  e  durata,   alle
esigenze di servizio rispetto ai compiti affidati, che si  concludono
con un esame finale e il rilascio agli interessati, in caso di  esito
positivo, di uno specifico titolo; 
  Considerato che tale sequenza formativa  puo'  considerarsi  affine
all'organizzazione   dei   corsi   di   qualifica   degli    istituti
professionali come sopra indicata; 
  Rilevato che l'equipollenza con i titoli rilasciati dagli  istituti
professionali, prevista dalla legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  puo'
essere stabilita per la tipologia dei corsi che rilasciano  specifici
titoli professionali; 
  Considerato  inoltre,  che  i  corsi  in   questione   sono   stati
frequentati da soggetti che hanno avuto accesso alla Polizia di Stato
con il superamento di un concorso pubblico caratterizzato da prove di
cultura generale, al quale si  accede  con  il  possesso  minimo  del
diploma di licenza d'istruzione secondaria di I grado; 
  Rilevato che gli appartenenti  ai  ruoli  non  dirigenziali  e  non
direttivi del personale della  Polizia  di  Stato  esercitano,  nella
quotidiana attivita'  di  servizio,  le  competenze  legate  al  loro
profilo professionale e che tali elementi concorrono  a  integrare  e
arricchire il patrimonio culturale e professionale degli  interessati
e la consistenza dello stesso in relazione alle competenze  acquisite
nella loro storia  personale  e  professionale,  secondo  i  principi
richiamati dall'art. 4, comma 58, della legge n. 92/2012, permettendo
il consolidamento della sequenza formativa dei suddetti lavoratori; 
  Considerato  che   le   conoscenze   e   competenze   culturali   e
professionali acquisite attraverso la sequenza  formativa  costituita
dalla frequenza del  corso  di  formazione  generale,  dei  corsi  di
aggiornamento  professionale  e  dei  corsi  di   perfezionamento   e
specialistici, sono da ritenere, pur nella diversita' nominale  degli
insegnamenti, equivalenti a quelle  del  previgente  ordinamento  dei
corsi triennali di qualifica dell'istruzione professionale; 
  Considerato che nel previgente ordinamento, in  esito  ai  suddetti
corsi  triennali  di  qualifica  dell'istruzione  professionale,  era
possibile acquisire il diploma di qualifica professionale; 
  Rilevato altresi', che i  corsi  che  rilasciano  specifici  titoli
professionali,  frequentati   dagli   appartenenti   ai   ruoli   non
dirigenziali e non direttivi del personale della  Polizia  di  Stato,
sono in parte identici, per contenuti di programma, durata e soggetti
formatori,  e  in  parte  assimilabili  ai  corsi  gia'  riconosciuti
equipollenti con il decreto del Ministero della  pubblica  istruzione
16 aprile 2009, in applicazione della legge 10 maggio  1983,  n.  212
sopra  citata  per  i  sottufficiali  dell'Esercito,  della   Marina,
dell'Aeronautica e della Guardia di finanza; 
  Considerato  che  i   corsi   che   rilasciano   specifici   titoli
professionali, frequentati dal personale della Polizia di  Stato,  al
fine della equipollenza con i  diplomi  di  qualifica  devono  essere
stati svolti nel periodo compreso tra il  1°  aprile  1981,  data  di
emanazione della legge 1° aprile 1981, n. 121, e il 31  agosto  2013,
termine conclusivo dell'anno scolastico 2012-2013 in cui e' venuto  a
cessare il precedente ordinamento dell'istruzione professionale; 
  Visti gli atti istruttori relativi all'esame dei titoli  conseguiti
da  appartenenti  a  ruoli  non  dirigenziali  e  non  direttivi  del
personale della Polizia di Stato nei corsi  di  cui  all'art.  60-bis
della legge 1° aprile 1981, n. 121,  in  base  ai  quali  sono  stati
individuati i titoli oggetto di possibile equipollenza con i  diplomi
di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali; 
  Vista la nota prot. n. 11800  del  22  luglio  2020  del  Ministero
dell'economia e delle finanze con la quale si comunica il nulla  osta
all'ulteriore corso del presente provvedimento; 
  Vista la nota prot. n. 65957 del  27  ottobre  2020  del  Ministero
dell'interno, con la quale si comunica che nulla  osta  all'ulteriore
corso del provvedimento; 
  Vista la nota prot. n. 20988 del 27 novembre 2020 del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con la quale si comunica il concerto
in ordine allo schema del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 60-bis  della
legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  sulla  base  degli   insegnamenti
impartiti, l'equipollenza dei titoli conseguiti dagli appartenenti ai
ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di
Stato in  esito  ai  corsi  di  formazione  generale,  di  quelli  di
aggiornamento  professionale  e  di  quelli  di   perfezionamento   e
specialistici, svolti tra il 1° aprile  1981  e  il  31  agosto  2013
presso scuole e centri di specializzazione  professionale  anche  non
della Polizia di Stato,  ai  titoli  rilasciati  in  esito  ai  corsi
triennali di  qualifica  dell'istruzione  professionale,  di  cui  al
decreto del Ministro della pubblica istruzione  14  aprile  1997,  n.
250, vigenti fino all'anno scolastico 2012-2013,  secondo  l'allegata
tabella di corrispondenza allegato «A», la  quale  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente decreto.