IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante
«Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che
stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con
compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto, con
l'aumento della compartecipazione all'accisa sulle benzine e con
l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;
Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo e
successive modificazioni ed integrazioni che prevede la
rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione
all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e
dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF;
Visto l'art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che l'ammontare di detto
fondo sia considerato nella determinazione della aliquota di
compartecipazione;
Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
e dell'art. 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Tabella
1);
Considerato che l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 ha incrementato, a decorrere dall'anno di imposta 2011,
dello 0,33 per cento l'addizionale regionale all'IRPEF;
Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che al
comma 2, lettera a), prevede l'abrogazione del comma 12 dell'art. 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la quota
dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per
autotrazione attribuita alle regioni a statuto ordinario;
Visto l'art. 46, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, che, nel rinviare all'anno 2021 i meccanismi di finanziamento
delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, ha confermato fino all'anno 2020 i criteri di
determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come
disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000;
Vista la delibera CIPE n. 82 del 20 dicembre 2019 che ha ripartito
il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2019
(Tabella 2);
Considerato che per l'anno 2019 una quota del fabbisogno sanitario
nazionale, relativa a quote a destinazione vincolata confluite nel
fabbisogno indistinto ai sensi della legislazione vigente, e'
garantita, per un importo pari a 294.308.763 euro per le regioni a
statuto ordinario, a valere sul capitolo 2700 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista l'intesa raggiunta in Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 17 dicembre 2020;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul
valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 64,27 per
cento per l'anno 2019.
2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA
complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203,
articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2017.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo in base
alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2021
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Conte
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.
n. 641