IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 661 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con
il quale e' istituita un'imposta sul consumo delle bevande edulcorate
intese quali  prodotti  finiti  e  prodotti  predisposti  per  essere
utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009
e  NC  2202  della  nomenclatura   combinata   dell'Unione   europea,
condizionati per la vendita, destinati al consumo  alimentare  umano,
ottenuti  con  l'aggiunta  di  edulcoranti   e   aventi   un   titolo
alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume; 
  Visto il comma 675 del predetto art. 1 della legge n. 160 del  2019
che dispone che, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni
contenute  nei  commi  da  661  a  676  del  medesimo  articolo,  con
particolare riguardo al contenuto della dichiarazione che i  soggetti
obbligati devono presentare ai  fini  dell'accertamento  dell'imposta
sulle bevande edulcorate, alle  modalita'  per  il  versamento  della
medesima imposta, agli adempimenti contabili a  carico  dei  soggetti
obbligati,  alle  modalita'  per  la  trasmissione,  anche  per   via
telematica, dei dati di contabilita', alle modalita' per la  notifica
degli avvisi  di  pagamento,  allo  svolgimento  delle  attivita'  di
accertamento, verifica e controllo dell'imposta, alla  documentazione
di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta stessa nonche'
all'installazione di strumenti di misura dei quantitativi di  bevande
edulcorate prodotti o condizionati; 
  Visto il comma 666 del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019,
che stabilisce che sono esenti dall'imposta le bevande edulcorate  il
cui contenuto complessivo di  edulcoranti  sia  inferiore  o  uguale,
rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti finiti e a 125
grammi  per  chilogrammo,  per  i  prodotti  predisposti  ad   essere
utilizzati come tali previa diluizione; 
  Visto il decreto interdirettoriale del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e del Ministero  della  salute  del  15  ottobre  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  260
del 20 ottobre 2020, con il quale sono  convenzionalmente  stabiliti,
ai sensi del comma 667 del predetto art. 1 della  legge  n.  160  del
2019, il potere edulcorante delle sostanze ivi indicate  a  confronto
con il saccarosio nonche', con riferimento a tale potere, le relative
quantita' delle medesime sostanze equivalenti a 1 grammo del medesimo
saccarosio; 
  Tenuto conto che, coerentemente alla  finalita',  perseguita  dalla
norma istitutiva  della  predetta  imposta,  di  tutelare  la  salute
attraverso la riduzione del consumo di  bevande  contenenti  sostanze
edulcoranti  aggiunte,  devono  ritenersi  escluse   dall'ambito   di
applicazione dello stesso tributo le bevande o altri  preparati  che,
pur  destinati  al  consumo  alimentare  umano,  sono   espressamente
elaborati per la gestione delle specifiche esigenze  nutrizionali  di
soggetti che, in dipendenza di particolari  condizioni  cliniche  che
comportano  una  limitata  o  alterata  capacita'   di   assumere   o
metabolizzare determinati alimenti o sostanze nutrienti,  necessitano
di tali bevande o  preparati  per  completare  o  integrare  la  loro
alimentazione; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il  presente  decreto  stabilisce  le  modalita'  di  attuazione
dell'art. 1, commi da 661 a 676 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
recante disposizioni per la formazione  del  bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022, con il quale e' istituita un'imposta sul  consumo
delle bevande edulcorate, come definite all'art. 1, comma  662  della
predetta legge n. 160 del 2019. 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) bevande edulcorate: le bevande finite e i prodotti predisposti
per diventare bevande previa  aggiunta  di  acqua  o  altri  liquidi,
classificabili nelle voci  NC  2009  e  NC  2202  della  nomenclatura
combinata  dell'Unione  europea,  condizionati  per  la   vendita   e
destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta  degli
edulcoranti di cui alla lettera d) ed aventi un titolo  alcolometrico
inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume; 
    b) tributo: l'imposta sul consumo prevista dall'art. 1, comma 661
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le  bevande  edulcorate  di
cui alla lettera a); 
    c) ADM:  l'Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli
competente territorialmente sull'impianto di produzione di  cui  alla
lettera e), sul magazzino di bevande edulcorate di cui  alla  lettera
h) ovvero sulla sede legale o sul domicilio  fiscale  del  cedente  o
dell'acquirente  residenti;  per  i  cedenti  e  gli  acquirenti  non
residenti,  l'Ufficio  competente  territorialmente   sul   domicilio
fiscale del rappresentante fiscale; 
    d) edulcoranti: sostanze, di origine  naturale  o  sintetica,  in
grado di conferire sapore dolce alle bevande edulcorate di  cui  alla
lettera a); 
    e) impianto di produzione:  l'impianto,  ubicato  nel  territorio
nazionale, in cui sono ottenute, per conto dell'esercente  l'impianto
ovvero per conto di soggetti terzi anche non residenti nel territorio
nazionale, bevande edulcorate a partire da materie prime, da prodotti
semilavorati o da prodotti gia' pronti per il condizionamento; 
    f) fabbricante: l'esercente l'impianto di produzione di cui  alla
lettera e), registrato presso l'ADM, in  cui  sono  ottenute  bevande
edulcorate a partire da materie  prime  o  da  prodotti  semilavorati
ovvero l'esercente l'impianto di  produzione  di  cui  alla  medesima
lettera e), parimenti registrato presso l'ADM, in cui  sono  ottenute
bevande  edulcorate  a  partire  da  prodotti  gia'  pronti  per   il
condizionamento; 
    g)  acquirente:  il  soggetto,  residente  o  non  residente  nel
territorio  nazionale,  registrato  presso   l'ADM,   che   acquista,
nell'esercizio  di   un'attivita'   economica,   bevande   edulcorate
provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea; 
    h) magazzino di bevande  edulcorate:  il  deposito,  ubicato  nel
territorio  nazionale,  in  cui  sono  stoccate  bevande   edulcorate
provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea; 
    i) PEC: la  casella  di  Posta  elettronica  certificata  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera g) del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
    l) tabella degli edulcoranti:  la  tabella  allegata  al  decreto
interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze  e  del
Ministero della salute del 15 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 20 ottobre 2020; 
    m) quantita' annua stimata di edulcoranti: la quantita' annua  di
edulcoranti, necessaria per la produzione delle bevande edulcorate di
cui alla lettera a), espressa, sulla base dei  dati  contenuti  nella
tabella degli edulcoranti, in tonnellate equivalenti di saccarosio. 
  3. Ai fini del presente decreto la  classificazione  delle  bevande
edulcorate e' effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura
combinata di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della
Commissione dell'11 ottobre  2018,  che  modifica  l'allegato  I  del
regolamento  (CEE)  n.  2658/1987   del   Consiglio   relativo   alla
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
Sono esclusi dall'applicazione del tributo gli alimenti a fini medici
speciali che rientrano nell'ambito di  applicazione  del  regolamento
(CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015.