IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli
investimenti e di sviluppo d'impresa;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il
rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4,
che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,
provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione
delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al
citato art. 43 del decreto-legge n. 112/2008, anche al fine di
accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di
favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono
nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello
sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree
interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di
rilevanti complessi aziendali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato art. 3,
comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia di riforma della
disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in
materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014
dello strumento dei Contratti di sviluppo e successive modificazioni
e integrazioni;
Visti, in particolare:
l'art. 4, comma 6, che prevede che specifici Accordi di
programma, sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e
dalle regioni, dagli enti pubblici, dalle imprese interessati,
possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per
l'attuazione degli interventi di cui al medesimo decreto al
finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto
sulla competitivita' del sistema produttivo dei territori cui le
iniziative stesse si riferiscono;
l'art. 9-bis, che prevede la possibilita' di sottoscrivere
Accordi di sviluppo per programmi di rilevante dimensione, a
condizione che tali programmi evidenzino una particolare rilevanza
strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema
produttivo interessato, e dispone che il Ministro dello sviluppo
economico possa riservare una quota delle risorse disponibili per lo
strumento dei Contratti di sviluppo alla sottoscrizione di detti
Accordi di sviluppo;
l'art. 3, comma 1, che prevede che l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -
Invitalia (nel seguito, Agenzia), soggetto gestore dello strumento
agevolativo, opera sulla base delle direttive del Ministero dello
sviluppo economico e l'art. 8, comma 6, del medesimo decreto che
prevede che il Ministero comunica all'Agenzia, ai fini dello
svolgimento delle attivita' istruttorie, l'ammontare delle risorse
finanziarie disponibili indicandone la fonte finanziaria e le
specifiche finalita';
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» che, all'art. 1, comma 231,
prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo
strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo e' autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e
che per l'utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo
economico puo' definire, con proprie direttive, gli indirizzi
operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» che, all'art. 80, prevede che «per la
concessione delle agevolazioni di cui all'art. 43 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'art. 1, comma
231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di
ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020»;
Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15
aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono stati individuati
gli ambiti prioritari e le modalita' di utilizzo delle predette
risorse, che sono state destinate ad istanze di Accordo di programma
o di Accordo di sviluppo relative a programmi di sviluppo ubicati
sull'intero territorio nazionale secondo la seguente articolazione:
euro 300.000.000 per le istanze presentate all'Agenzia
precedentemente alla data della direttiva (art. 1, comma 1, lettera
a);
euro 100.000.000 per le nuove istanze presentate successivamente
alla data della direttiva, concernenti programmi di sviluppo per la
tutela ambientale ovvero programmi di sviluppo di rilevante impatto
ambientale attinenti alla trasformazione tecnologica dei prodotti o
dei processi produttivi finalizzata all'aumento della sostenibilita'
ambientale, anche in un'ottica di economia circolare (art. 1, comma
1, lettera b);
euro 200.000.000 per le nuove istanze presentate successivamente
alla data della direttiva, concernenti programmi di sviluppo del
settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento
a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di
produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonche'
tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze
sanitarie (art. 1, comma 1, lettera c);
Visto, altresi', l'art. 1, comma 3, della direttiva che prevede che
la predetta articolazione puo' essere oggetto di revisione in
funzione dell'andamento delle domande delle imprese beneficiarie e
dell'assorbimento delle risorse stanziate ovvero di eventuali nuove
priorita' di intervento che dovessero manifestarsi;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13
ottobre 2020, n. 126, che, all'art. 60, comma 2, ha autorizzato una
spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione delle
agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di
sviluppo;
Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19
marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni
(nel seguito, Quadro temporaneo);
Ritenuto opportuno fornire opportune direttive anche per l'utilizzo
anche delle risorse assegnate allo strumento agevolativo dal
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ritenute necessarie per il
raggiungimento di fini strategici di sviluppo nonche' disporre in
merito alla destinazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), della direttiva 15 aprile 2020 non utilizzabili per i
fini indicati nella medesima lettera in ragione dell'esaurimento
delle domande in portafoglio;
Ritenuto opportuno, in particolare, destinare le risorse nel
complesso precedentemente individuate in parte alle istanze di
contratto di sviluppo che non trovano copertura nelle risorse
attualmente destinate allo strumento agevolativo e in parte al
finanziamento degli Accordi di cui agli articoli 4, comma 6, e 9-bis
del decreto 9 dicembre 2014, in quanto strumenti di selezione di
programmi di sviluppo in grado di determinare rilevanti e
significativi impatti sulla competitivita' del sistema produttivo dei
territori cui le iniziative stesse si riferiscono e del complessivo
sistema Paese;
Considerata la necessita' di fornire un adeguato sostegno,
nell'attuale situazione di crisi connessa al diffondersi della
pandemia da COVID-19, al settore della produzione di farmaci e
vaccini necessari per fronteggiare le patologie infettive emergenti;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, prevedere un'adeguata
integrazione delle risorse destinate dalla direttiva 15 aprile 2020
precedentemente citata al settore biomedicale, della telemedicina e
delle tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle
emergenze sanitarie;
Ritenuto, altresi', opportuno consentire l'accesso alle
possibilita' offerte dal predetto Quadro temporaneo per il sostegno
delle piccole, medie e grandi imprese nell'attuale contesto economico
condizionato dal diffondersi della pandemia da COVID-19, prevedendo,
in particolare, la possibilita' per le imprese di richiedere
l'applicazione delle disposizioni recate dal punto 3.1 del predetto
Quadro temporaneo, avente ad oggetto gli «aiuti di importo limitato»,
nonche' delle disposizioni specificatamente previste in tema di
ricerca, sviluppo e produzione di prodotti connessi al COVID-19 di
cui ai punti 3.6 «Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di
COVID-19», 3.7 «Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di
prova e upscaling» e 3.8 «Aiuti agli investimenti per la produzione
di prodotti connessi al COVID-19»;
Decreta:
Art. 1
Utilizzo delle risorse stanziate dall'art. 60, comma 2, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
1. Per le considerazioni esposte in premessa, le risorse destinate
alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei
Contratti di sviluppo di cui all'art. 60, comma 2, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, sono destinate:
a) per euro 150.000.000 alle istanze di contratto di sviluppo
presentate all'Agenzia che non hanno trovato copertura a valere sulle
risorse gia' assegnate allo strumento agevolativo. Le predette
risorse sono destinate per euro 75.000.000 alle istanze afferenti
programmi di sviluppo insistenti sui territori delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e
per euro 75.000.000 alle istanze insistenti sui territori delle
restanti regioni italiane;
b) per euro 250.000.000 alle istanze di Accordo di programma o di
sviluppo presentate successivamente alla data di pubblicazione della
direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020
concernenti programmi coerenti con le finalita' individuate all'art.
1, comma 1, lettere b) e c) della predetta direttiva. In particolare,
le predette risorse sono destinate per euro 100.000.000 alle istanze
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e per euro 150.000.000 alle
istanze di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della richiamata
direttiva;
c) per euro 100.000.000 alle istanze di Accordo di programma o di
sviluppo presentate successivamente alla data di pubblicazione del
presente decreto concernenti programmi di sviluppo coerenti con il
percorso nazionale di decarbonizzazione del sistema energetico e
industriale, anche attraverso lo sviluppo delle relative filiere in
settori industriali e tecnologici, in particolare attraverso
l'utilizzo di idrogeno generato da fonti rinnovabili.
2. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della
direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020 e non
utilizzate per carenza di istanze finanziabili sono destinate al
finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di sviluppo
presentate all'Agenzia precedentemente alla data del presente
decreto.
3. L'articolazione di cui ai commi 1 e 2 puo' essere oggetto di
revisione in funzione dell'andamento delle domande delle imprese
beneficiarie e dell'assorbimento delle risorse stanziate ovvero di
eventuali nuove priorita' di intervento che dovessero manifestarsi.
4. Resta fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della
direttiva 15 aprile 2020 in tema di priorita' di valutazione delle
istanze concernenti i programmi di sviluppo di cui all'art. 1, comma
1, lettera c) della medesima direttiva.